(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
                               Art. 1.
   1. La denominazione di origine controllata  "Colli  Orientali  del
Friuli"  accompagnata  dalla  specificazione "Cialla" e' riservata al
vino ottenuto dalle uve di  cui  al  seguente  art.  2  prodotte  dai
vigneti  della  zona  specificata nel successivo art. 3 e rispondenti
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  allegato  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  D.O.C.  "Colli Orientali del
Friuli".
                               Art. 2.
   1. La denominazione di origine controllata  "Colli  Orientali  del
Friuli"  con  la qualificazione "Cialla" seguita dalla specificazione
di uno dei seguenti vitigni:
    Picolit;
    Ribolla gialla;
    Verduzzo friulano;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Schioppettino,
e' riservata ai vini  ottenuti  da  uve  dei  corrispondenti  vitigni
prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
   2.  La  denominazione di origine controllata "Collli Orientali del
Friuli" seguita dalla specificazione "Cialla" con  le  specificazioni
"Bianco" o "Rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti  da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni
di cui al primo comma.
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colli  Orientali del Friuli" - "Cialla" devono
essere prodotte nella zona appresso indicata:
    partendo dal confine del comune  di  Prepotto,  a  nord  la  zona
interessata  viene  delimitata  dalla  strada  provinciale Cividale -
Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e  Casali  Suoc;
all'altezza  della quota 490, la linea rientra, passando per la quota
496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco - Castelmonte fino
alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota
294, passando sopra  Casali  Magnana  e  le  Case  sotto  S.  Pietro;
seguendo  quasi  costantemente  quota  200  la  linea si ricollega al
confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e
Casali Barbianis - Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione
si identifica con quella del comune di Prepotto.
                               Art. 4.
   1. La produzione massima di  uva  ammessa  per  ottenere  i  vini:
"Colli   Orientali  del  Friuli"  -  "Cialla",  "Verduzzo  friulano",
"Ribolla gialla" e "Bianco"  e'  di  8  tonnellate  per  ettaro.  Per
ottenere  i  vini  "Refosco  dal  peduncolo rosso", "Schioppettino" e
"Rosso", e'  di  6  tonnellate  per  ettaro.  Per  ottenere  il  vino
"Picolit" e' di tonnellate 3,5 per ettaro.
   2.  Tali  rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
56 per il "Verduzzo friulano", "Ribolla gialla" e "Bianco", ettolitri
42 per "Refosco dal  peduncolo  rosso",  "Schioppettino"  e  "Rosso",
ettolitri 24,5 per il "Picolit".
   3.  Nei  nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg  2,700  di  uva  per  ceppo  per  le  tipologie
"Verduzzo friulano", "Ribolla gialla" e "Bianco", kg 2,000 di uva per
ceppo per le tipologie "Refosco dal peduncolo rosso", "Schioppettino"
e "Rosso", kg 1,200 di uva per ceppo per la tipologia "Picolit.
                               Art. 5.
   1.  Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla" devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E'  altresi'
consentita  la  vinificazione  nel  comune  di  Prepotto  per  i soli
produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona
"Cialla".
   2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini
"Colli  Orientali  del  Friuli"  -  "Cialla"  un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    14% per il Picolit;
    11% per i restanti vini.
   3. Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini  del  presente
allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
                               Art. 6.
   I   vini   "Colli  Orientali  del  Friuli"  -  "Cialla",  all'atto
dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   Picolit:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
    sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Ribolla gialla:
    colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
    odore: profumato, caratteristico;
    sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Verduzzo friulano:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore:   caratteristico,   fruttato,   delicatamente   profumato,
richiama  l'albicocca  e/o  i  fiori  di  acacia,  lieve  sentore  di
vaniglia;
    sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: armonico, fresco, vinoso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
    odore:  caratteristico,  con  lievi  sentori  di spezie e piccoli
frutti;
    sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Schioppettino:
    colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
    odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
    sapore: vellutato, caldo,  pieno,  secco,  con  sentore  di  pepe
verde;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Rosso:
    colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: pieno, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
                               Art. 7.
   1.  I  vini  "Colli  Orientali  del  Friuli"  -  "Cialla"  possono
utilizzare  come  specificazione  aggiuntiva  la  dizione   "Riserva"
allorche'  vengano  sottoposti  ad  un  periodo di invecchiamento non
inferiore a quattro anni (calcolati a  decorrere  dal  primo  gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve).
   2.  Per  i  vini  disciplinati  nel  presente  allegato e' escluso
l'utilizzo della dizione "Superiore".
                               Art. 8.
   1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve  essere  effettuata
in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C.
e  della  sottozona  ed  in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
   2. I vini "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla" dovranno  essere
posti in commercio non prima di:
    Ribolla  gialla  (Ribolla),  Bianco  e  Rosso:  mese di settembre
dell'anno successivo alla vendemmia;
    Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit:  mese  di  settembre  del
secondo anno successivo alla vendemmia;
    Refosco  dal  peduncolo  rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di
settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.
   3. I vini "Colli Orientali del Friuli"  "Cialla"  dovranno  essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita'
non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.