ALLEGATO 2 Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Cialla" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Colli Orientali del Friuli". Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" con la qualificazione "Cialla" seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni: Picolit; Ribolla gialla; Verduzzo friulano; Refosco dal peduncolo rosso; Schioppettino, e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato. 2. La denominazione di origine controllata "Collli Orientali del Friuli" seguita dalla specificazione "Cialla" con le specificazioni "Bianco" o "Rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni di cui al primo comma. Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla" devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale - Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco - Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e Casali Barbianis - Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto. Art. 4. 1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini: "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla", "Verduzzo friulano", "Ribolla gialla" e "Bianco" e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini "Refosco dal peduncolo rosso", "Schioppettino" e "Rosso", e' di 6 tonnellate per ettaro. Per ottenere il vino "Picolit" e' di tonnellate 3,5 per ettaro. 2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56 per il "Verduzzo friulano", "Ribolla gialla" e "Bianco", ettolitri 42 per "Refosco dal peduncolo rosso", "Schioppettino" e "Rosso", ettolitri 24,5 per il "Picolit". 3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie "Verduzzo friulano", "Ribolla gialla" e "Bianco", kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie "Refosco dal peduncolo rosso", "Schioppettino" e "Rosso", kg 1,200 di uva per ceppo per la tipologia "Picolit. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona "Cialla". 2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 14% per il Picolit; 11% per i restanti vini. 3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno. Art. 6. I vini "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Picolit: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Ribolla gialla: colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo; odore: profumato, caratteristico; sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Verduzzo friulano: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori di acacia, lieve sentore di vaniglia; sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: armonico, fresco, vinoso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei; odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti; sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Schioppettino: colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate; odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti; sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Rosso: colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate; odore: vinoso, caratteristico; sapore: pieno, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Art. 7. 1. I vini "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla" possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva" allorche' vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve). 2. Per i vini disciplinati nel presente allegato e' escluso l'utilizzo della dizione "Superiore". Art. 8. 1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. 2. I vini "Colli Orientali del Friuli" - "Cialla" dovranno essere posti in commercio non prima di: Ribolla gialla (Ribolla), Bianco e Rosso: mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia; Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia; Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo alla vendemmia. 3. I vini "Colli Orientali del Friuli" "Cialla" dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.