(all. 2 - art. 1)
                                                            TABELLA B
   1.  L'abbonamento  al   servizio   telefonico   supplementare   di
autodisattivazione,  in ambito nazionale, alle chiamate uscenti delle
numerazioni  telefoniche  audiotex  ad   accesso   generalizzato   e'
consentito,  compatibilmente  con  la  disponibilita' degli impianti,
agli abbonati della rete telefonica commutata  collegati  a  centrale
numerica.  Il  gestore  della rete pubblica provvede a definire una o
piu' classi di disabilitazione;  in  ogni  caso  ciascuna  classe  di
disabilitazione   deve   includere  anche  lo  sbarramento  verso  la
numerazione di accesso ai servizi audiotex caratterizzati da  assenza
di vincoli di tempo massimo di connessione.
   2.   L'abbonamento   al   servizio   telefonico  supplementare  di
autodisabilitazione  alle  chiamate   uscenti   delle   comunicazioni
interdistrettuali  e  internazionali,  di cui all'art. 2, lettera a),
del decreto  ministeriale  24  luglio  1990  citato  nelle  premesse,
comprende,  in  modo non differenziato, anche la disabilitazione alle
numerazioni telefoniche audiotex ad accesso generalizzato.
   3. Per l'abbonamento a ciascuna classe di disabilitazione  di  cui
al  punto  1  e'  dovuto,  oltre  ai vigenti canoni di abbonamento al
servizio telefonico, un canone annuo di lire dodicimila.
   4. L'abbonamento al servizio di  disabilitazione  permanente  alle
chiamate  uscenti  delle  numerazioni telefoniche audiotex ad accesso
generalizzato e' consentito, senza alcun costo, agli  abbonati  della
rete telefonica pubblica commutata collegati a centrali numeriche che
ne facciano richiesta scritta indirizzata al gestore della rete.
      Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
                               GAMBINO