TABELLA B 1. L'abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisattivazione, in ambito nazionale, alle chiamate uscenti delle numerazioni telefoniche audiotex ad accesso generalizzato e' consentito, compatibilmente con la disponibilita' degli impianti, agli abbonati della rete telefonica commutata collegati a centrale numerica. Il gestore della rete pubblica provvede a definire una o piu' classi di disabilitazione; in ogni caso ciascuna classe di disabilitazione deve includere anche lo sbarramento verso la numerazione di accesso ai servizi audiotex caratterizzati da assenza di vincoli di tempo massimo di connessione. 2. L'abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisabilitazione alle chiamate uscenti delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, di cui all'art. 2, lettera a), del decreto ministeriale 24 luglio 1990 citato nelle premesse, comprende, in modo non differenziato, anche la disabilitazione alle numerazioni telefoniche audiotex ad accesso generalizzato. 3. Per l'abbonamento a ciascuna classe di disabilitazione di cui al punto 1 e' dovuto, oltre ai vigenti canoni di abbonamento al servizio telefonico, un canone annuo di lire dodicimila. 4. L'abbonamento al servizio di disabilitazione permanente alle chiamate uscenti delle numerazioni telefoniche audiotex ad accesso generalizzato e' consentito, senza alcun costo, agli abbonati della rete telefonica pubblica commutata collegati a centrali numeriche che ne facciano richiesta scritta indirizzata al gestore della rete. Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO