(all. 2 - art. 1)
                                                            TABELLA B
   1.  L'abbonamento  al   servizio   telefonico   supplementare   di
autodisattivazione    alle   chiamate   uscenti   delle   numerazioni
telefoniche  videotex  ad  accesso   generalizzato   e'   consentito,
compatibilmente  con  la disponibilita' degli impianti, agli abbonati
della rete telefonica commutata collegati a centrale numerica.
   2.  L'abbonamento  al   servizio   telefonico   supplementare   di
autodisabilitazione   alle   chiamate   uscenti  delle  comunicazioni
interdistrettuali e internazionali, di cui all'art.  2,  lettera  a),
del  decreto  ministeriale  24  luglio  1990  citato  nelle premesse,
comprende, in modo non differenziato, anche la  disabilitazione  alle
numerazioni telefoniche videotex ad accesso generalizzato.
   3.  Per  l'abbonamento  al  servizio  di disabilitazione di cui al
punto 1 e' dovuto, oltre ai vigenti canoni di abbonamento al servizio
telefonico, un canone annuo di lire dodicimila.
   4. L'abbonamento al servizio di  disabilitazione  permanente  alle
chiamate  uscenti  delle  numerazioni telefoniche videotex ad accesso
generalizzato e' consentito, senza alcun costo, agli  abbonati  della
rete telefonica pubblica commutata collegati a centrali numeriche che
ne facciano richiesta scritta indirizzata al gestore della rete.
      Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
                               GAMBINO