AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 109, 10 giugno 1995, n. 226, e 3 agosto 1995, n. 324". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1995, n. 186 del 10 agosto 1995 e n. 232 del 4 ottobre 1995). Art. 1. Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995"; b) nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995" e "5 maggio 1995" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31 ottobre 1995" e "5 novembre 1995" e le parole da: "La dichiarazione" a "5 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996."; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresi' sospesi, fino alla data del 30 giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 novembre 1995 al 30 giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa entro la data del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale."; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 1995; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 1996. Sono altresi' sospesi, per il periodo compreso tra il 1 novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale."; e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: " 7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in societa' di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, nonche' in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni recate dal presente articolo, sempreche' abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione con le modalita' precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza."; f) dopo il comma 7-bis inserire il seguente: " 7-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa presentazione della certificazione di cui al comma 12, possono effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni pregressi senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, le date ivi indicate del 31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30 settembre 1997 e 15 dicembre 1996."; g) dopo il comma 7-ter inserire il seguente: " 7-quater. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996 dovra' essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; h) il comma 11 e' sostituito dal seguente: " 11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potra' avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale."; i) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: " 11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo."; l) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: "20 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995". l-bis) (( dopo il comma 16- quater e' inserito il seguente: )) (( "16-quater. 1. I contributi di cui all'articolo 3-bis )) (( del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e )) (( successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto )) (( capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa )) (( del percipiente". )) 2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento dei termini previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. 3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati. 4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonche' i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, per l'anno 1996, a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994. 6. Agli oneri a carico dei comuni derivanti dall'attuazione del comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire 40 miliardi, mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, quanto a lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; per l'anno 1996, mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. ((Conseguentemente l'ultimo periodo del )) (( comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. )) (( 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, )) (( n. 265, e' sostituito dal seguente: "Le residue somme )) (( disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono )) (( portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento )) (( della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 )) (( maggio 1994 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 25 luglio 1994, n. 471". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994", come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 6. - 1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione tesa con le modalita' di cui al comma 12 sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi. L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995. 2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonche' ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 31 ottobre 1995. 3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attivita' o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attivita' bancarie od assicurative di cui all'art. 2195, primo comma, n. 4, del codice civile. 3-bis. All'art. 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', o della legge 24 febbraio 1992, n. 225'. 4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta. 5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, possono essere eseguiti fino al 5 novembre 1995. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996. 6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresi' sospesi, fino alla data del 30 giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 novembre 1995 al 30 giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa entro la data del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. 7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 1995; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 1996. Sono altresi' sospesi, per il periodo compreso tra il 1 novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. 7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in societa' di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, nonche' in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni recate dal presente articolo, sempreche' abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione con le modalita' precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza. 7-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'art. 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa presentazione della certificazione di cui al comma 12, possono effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni pregressi senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, le date ivi indicate del 31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30 settembre 1997 e 15 dicembre 1996. 7-quater. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996 dovra' essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, e' prorogato al 5 maggio 1995. 9. Ai comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, e' concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione e' calcolata sulla base dei dati gia' trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed e' corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995. 9-bis. Per i casi in cui l'importo della rate dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995. 9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno e' integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Ai comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potra' avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. 11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo. 12. L'applicazione delle disposizioni di natura tribu taria di cui al presente articolo e' subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attivita', ovvero la proprieta' o il possesso di immobili; b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno. 12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 30 aprile 1995, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorche' privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma. 13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo. 14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attivita' alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni, attestanti mediante certificazione resa con le modalita' di cui al comma 12, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curera', in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'art. 2 e' autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma. 16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di societa' o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricita', acqua e telefonia. 16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'art. 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000. 16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire una tantum dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma. 16-quater. L'accertamento induttivo previsto dall'art. 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non e' applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili. 16-quater. 1. I contributi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente. 16-quinquies. In deroga al disposto dell'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente". - Si riporta il testo vigente degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): "Art. 27. (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso per il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita', ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica dell'anno. Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta e' del nove per cento, per 113 quando l'imposta e' del tredici per cento, per 119 quando l'imposta e' del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima. Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale". "Art. 33. (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita': a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 5 marzo di ciascun anno. 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso". "Art. 74. (Disposizioni relative a particolari settori), quarto comma. - Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusioni tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma". - Si riporta il testo vigente degli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento): "Art. 9. (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). - Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese della scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 maggio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'art. 2, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta. La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque contestata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32". "Art. 10. (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati". "Art. 11. (Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione). - In caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggette a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata, dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del comma 14 dell'art. 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa entro quattro mesi dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'". - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale", come modificato dal presente articolo: "Art. 3 (Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi). - 1. La definizione di cui all'art. 2-bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, puo' essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1996 le somme derivanti dall'accertamento parziale. 2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonche' le modalita' di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1996. 2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonche' gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. 2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtu' dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi. 2-quater. Ai fini dell'applicabilita' dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'art. 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile. 2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1996. 2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualita' definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis. 2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non e' intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'art. 2-bis senza applicazione di interessi. 2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. 2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1997 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1996 rende applicabili le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento". - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". - Si riporta il testo vigente degli articoli 3-bis, 9, 11 e 12- quinquies, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994". "Art. 3-bis. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'art. 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subi'ti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa. 1-bis. Le provvidenze, previste dall'art. 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subi'ti da eventuali attivita' commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 443. 2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1995". "Art. 9. - 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, e' corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 giugno 1995, una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995. 3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1 novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio 1995, l'importo delle indennita' concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto. Le eventuali residue somme disponibili, riferite all'importo di lire 100 miliardi di cui al comma 2, sono portate in aumento della spesa prevista dall'art. 3-bis, comma 3, e della spesa prevista dall'art. 8 del D.L. 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa". "Art. 11. - 1. E' istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, e' dovuto nella misura di: a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni; b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni; c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni. 2. Il pagamento del tributo e' effettuato nei termini e con le modalita' previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994. 3. E' istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo e' pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo e' effettuato nei termini e con le modalita' previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta. 4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'art. 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1, 3 e 5, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo. 7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma". "Art. 12-quinquies. - 1. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile ed il termine di cui all'art. 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1 ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995". - Per il testo dell'art. 1 del predetto decreto-legge si veda in nota all'art. 3. - Per il testo vigente all'art. 5 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.", si veda nota all'art. 3.