AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 109,
10 giugno  1995,  n.  226,  e  3  agosto  1995,  n.  324".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  134
del 10 giugno 1995, n. 186 del 10 agosto 1995 e n. 232 del 4  ottobre
1995).
                               Art. 1.
         Proroga di termini a favore dei soggetti residenti
          nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  24  novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio  1995,  n.  22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  2, primo e secondo periodo, le parole: "30 aprile
1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    b) nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995" e "5 maggio 1995" sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31  ottobre  1995"  e  "5
novembre  1995"  e le parole da: "La dichiarazione" a "5 giugno 1995"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Le   dichiarazioni   annuali
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relative  agli  anni 1994 e 1995
devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996.";
    c)  il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I soggetti di cui
ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994  e  fino  al  31
ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  ai  sensi  degli articoli 27, 33 e 74, quarto
comma, del decreto del presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  sono  esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere
nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a
registrazione dal  4  novembre  al  31  dicembre  1994  liquidando  e
versando  l'imposta  relativa  entro  il  30  aprile 1996; i medesimi
soggetti  debbono  procedere  alle  liquidazioni  mensili   ed   alle
liquidazioni   trimestrali   relative   alle  operazioni  effettuate,
registrate o soggette a  registrazione  dal  1  gennaio  1995  al  31
ottobre  1995,  liquidando  e  versando  l'imposta  relativa entro la
predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresi'  sospesi,  fino  alla
data  del  30  giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento
relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27,
33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. I  medesimi  soggetti  debbono  procedere  alle
liquidazioni  mensili  ed alle liquidazioni trimestrali relative alle
operazioni effettuate, registrate o soggette a  registrazione  dal  1
novembre  1995  al  30  giugno  1996  liquidando e versando l'imposta
relativa entro  la  data  del  5  novembre  1996.  Il  versamento  da
effettuare  entro  la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in
tre rate di uguale importo nei mesi  di  luglio  1996;  luglio  1997;
luglio  1998,  e  quello  da effettuare entro il 5 novembre 1996 puo'
essere eseguito in tre rate di uguale importo  nei  mesi  di  gennaio
1997;  gennaio  1998;  gennaio  1999;  sugli  importi rateizzati sono
dovuti gli interessi al saggio legale.";
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. I termini  per  la
presentazione  delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  scadenti  nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono
prorogati al 30 novembre 1995;  i  versamenti  dovuti  in  base  alle
predette  dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di
sospensione, devono essere eseguiti entro il  30  aprile  1996.  Sono
altresi' sospesi, per il periodo compreso tra il 1 novembre 1995 e il
30  giugno  1996,  i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei
redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali  versamenti  debbono
essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare
entro  la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate di
uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio  1998,  e
quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 puo' essere eseguito in
tre  rate  di  uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998;
gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli  interessi  al
saggio legale.";
    e)  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  "  7-bis. Le
disposizioni di  cui  al  precedente  comma  si  applicano  anche  ai
soggetti  che  non  rientrano  tra  quelli  di  cui ai commi 2 e 3, e
posseggono soltanto redditi di partecipazione in societa' di persone,
imprese familiari ed aziende coniugali, nonche' in gruppi europei  di
interesse   economico   destinatari  delle  disposizioni  recate  dal
presente articolo, sempreche' abbiano subito  danno  rilevante  nella
misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote
di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri
redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a
detti  redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relativi
versamenti. Debbono poi produrre  una  successiva  dichiarazione  dei
redditi,  sostitutiva  della  precedente,  comprensiva  dei redditi o
delle perdite di  partecipazione  con  le  modalita'  precedentemente
indicate  provvedendo  al  versamento dell'eventuale maggiore imposta
dovuta o esponendo l'eventuale  credito  da  portare  in  diminuzione
dagli  acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione
o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza.";
    f) dopo il comma 7-bis inserire il seguente: " 7-ter. In deroga a
quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge  30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22  marzo  1995,  n.  85,  i  soggetti  di cui ai commi 2 e 3, previa
presentazione della  certificazione  di  cui  al  comma  12,  possono
effettuare   i   versamenti   delle   somme   dovute   ai   fini  del
perfezionamento dell'accertamento con  adesione  per  anni  pregressi
senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996.
Qualora  ricorrano  le  condizioni  previste  dall'articolo  3, comma
2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  introdotto
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  b), del decreto-legge 9 agosto
1995, n. 345, le date ivi indicate del 31 marzo  1996,  30  settembre
1996    e    15   dicembre   1995   devono   intendersi   sostituite,
rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30  settembre  1997  e  15
dicembre 1996.";
    g)  dopo  il  comma  7-ter  inserire il seguente: " 7-quater.  Il
recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e
non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse  fino  al  30
giugno 1996 dovra' essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio
1997  alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.";
    h) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "  11.  Il  versamento
delle  somme  dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni
di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai
commi 6, 7 e 7-quater, potra' avvenire mediante rateizzazione in  tre
anni  a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni
medesime. Sugli importi  rateizzati  sono  dovuti  gli  interessi  al
saggio legale.";
    i)  dopo  il  comma  11  e'  inserito  il seguente: " 11-bis. Con
decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita'  e  i
termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.";
    l) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: "20 dicembre 1994"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995".
   l-bis) (( dopo il comma 16- quater e' inserito il seguente: ))
(( "16-quater.        1. I contributi di cui all'articolo 3-bis   ))
(( del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e           ))
(( successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto  ))
(( capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ))
(( del percipiente".                                               ))
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1, lettera d), non si applicano ai
soggetti che si  avvalgono  del  differimento  dei  termini  previsto
dall'articolo  12-quinquies  del  decreto-legge  19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.
35.
  3.  Le  disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio  1995,  n.  22, devono intendersi riferite anche al personale
militare  ed  equiparato   comunque   in   servizio   nei   territori
interessati.
  4.  I  comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile
1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma  8,
del   decreto-legge   24  novembre  1994,  n.  646,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il  versamento
a  saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994,
nonche' i termini per i versamenti in acconto e a saldo  dell'imposta
comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per
l'esercizio  di  imprese  e  di  arti e professioni dovute per l'anno
1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo  6,  comma  13,
del  predetto  decreto,  per  le  somme  corrisposte. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
lire  71  miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per l'anno
1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota  parte
del  maggior  gettito  di  cui  all'articolo  11 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
febbraio    1995,   n.   35,   e,   per   l'anno   1996,   a   carico
dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui  all'articolo
1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.
  6.  Agli  oneri  a  carico dei comuni derivanti dall'attuazione del
comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5
miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire
40 miliardi, mediante  l'utilizzo  delle  somme  disponibili  di  cui
all'articolo   9   del   decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
e,  quanto  a  lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte del
maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19  dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995,  n.  35;  per  l'anno  1996,  mediante  utilizzo  delle   somme
disponibili  di  cui  all'articolo  1,  comma 4, del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
febbraio 1995, n. 35.
((Conseguentemente l'ultimo periodo del                           ))
(( comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n.     ))
(( 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, ))
(( n. 265, e' sostituito dal seguente: "Le residue somme           ))
(( disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono         ))
(( portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento     ))
(( della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30       ))
(( maggio 1994 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge  ))
(( 25 luglio 1994, n. 471".                                        ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 6 del D.L. 24 novembre
          1994, n.  646, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          21  gennaio  1995,  n.   22, recante: "Interventi urgenti a
          favore delle  zone  colpite  dalle  eccezionali  avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del mese di novembre 1994", come da ultimo  modificato  dal
          presente decreto:  "Art. 6. - 1. Per i soggetti residenti o
          aventi  sede  operativa  nei  comuni  individuati  ai sensi
          dell'art. 1, comma 1,  che  hanno  subito  rilevanti  danni
          attestati  mediante certificazione tesa con le modalita' di
          cui al comma 12 sono sospesi i termini  di  prescrizione  e
          quelli  perentori,  legali  e  convenzionali, sostanziali e
          processuali,  da  cui  derivino  decadenze   da   qualsiasi
          diritto,  azione  ed  eccezione,  scaduti o che scadano nel
          periodo dal 4 novembre  1994  al  31  dicembre  1995.  Sono
          sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi
          esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite
          relative ai medesimi processi esecutivi.  L'efficacia degli
          atti  o  dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra
          il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa fino alla
          scadenza  del  termine  del  31  dicembre  1995.    2.  Nei
          confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la
          residenza  nei  comuni  individuati  ai  sensi dell'art. 1,
          comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che  hanno  subito
          rilevanti  danni,  sono  sospesi a decorrere dal 4 novembre
          1994 e fino al 31 ottobre  1995  i  termini  relativi  agli
          adempimenti ed ai versamenti tributari, nonche' ai connessi
          adempimenti  civilistici ed amministrativi, ivi compreso il
          versamento  di  entrate,  aventi  natura  patrimoniale   ed
          assimilata,  dovute  all'amministrazione  finanziaria  ed a
          enti pubblici  anche  locali.  Per  gli  uffici  finanziari
          aventi   sede  in  uno  dei  comuni  individuati  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma  1,  i  termini  di  decadenza  e   di
          prescrizione,  relativi ai tributi diretti e indiretti, che
          scadono tra il 4  novembre  e  il  31  dicembre  1994  sono
          prorogati  al  31  ottobre  1995.    3.  Nei  confronti dei
          soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi  sede  alla
          data  del  4  novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi
          dell'art. 1, comma 1, e dei soggetti, comprese  le  persone
          fisiche,  aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei
          predetti comuni  la  propria  attivita'  o  che  possiedano
          immobili  ivi  ubicati,  si  applicano  le disposizioni del
          comma 2, a  condizione  che  i  medesimi  soggetti  abbiano
          subito  rilevanti  danni  e limitatamente alle obbligazioni
          che afferiscono in via esclusiva alle  attivita'  stesse  o
          agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai
          soggetti che svolgono le attivita' bancarie od assicurative
          di  cui  all'art.    2195,  primo  comma,  n. 4, del codice
          civile.   3-bis.  All'art.  10,  n.  13,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', o della legge  24
          febbraio  1992, n. 225'.  4. Sono esclusi dalla sospensione
          dei termini di cui ai  commi  2  e  3  i  versamenti  delle
          ritenute  operate  dai  sostituti  di  imposta.    5. Per i
          soggetti di cui ai commi 2 e  3  gli  adempimenti  disposti
          dagli  articoli  21,  23, 24, 25, 26 e e 35 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          nonche' dall'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, i cui termini sono
          sospesi dal 4 novembre 1994 al  31  ottobre  1995,  possono
          essere  eseguiti  fino al 5 novembre 1995. Le dichiarazioni
          annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni
          1994 e 1995 devono essere presentate entro  il  5  dicembre
          1996.    6.  I  soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla
          data del 4 novembre 1994 e fino al 31  ottobre  1995,  agli
          obblighi  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta sul
          valore aggiunto, ai sensi  degli  articoli  27,  33  e  74,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  esonerati  dai  suddetti
          obblighi  e debbono comprendere nella dichiarazione annuale
          dell'imposta sul valore  aggiunto  relativa  all'anno  1994
          anche  le  operazioni  effettuate,  registrate o soggette a
          registrazione  dal  4  novembre  al   31   dicembre   1994,
          liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile
          1996;   i   medesimi   soggetti   debbono   procedere  alle
          liquidazioni  mensili  ed  alle  liquidazioni   trimestrali
          relative  alle operazioni effettuate, registrate o soggette
          a registrazione dal 1 gennaio  1995  al  31  ottobre  1995,
          liquidando  e versando l'imposta relativa entro la predetta
          data del 30 aprile 1996.  Sono altresi' sospesi, fino  alla
          data  del  30  giugno  1996, gli obblighi di liquidazione e
          versamento relativi all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai
          sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
          medesimi  soggetti  debbono  procedere  alle   liquidazioni
          mensili  ed  alle  liquidazioni  trimestrali  relative alle
          operazioni   effettuate,   registrate    o    soggette    a
          registrazione  dal  1  novembre  1995  al  30  giugno  1996
          liquidando e versando l'imposta relativa entro la data  del
          5  novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data
          del 30 aprile 1996 puo' essere  eseguito  in  tre  rate  di
          uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio
          1998,  e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 puo'
          essere eseguito in tre rate di uguale importo nei  mesi  di
          gennaio  1997;  gennaio  1998;  gennaio 1999; sugli importi
          rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.   7.
          I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste
          dagli  articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel  periodo
          di  sospensione  previsto dal comma 2, sono prorogati al 30
          novembre 1995; i versamenti dovuti in  base  alle  predette
          dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di
          sospensione,  devono  essere  eseguiti  entro  il 30 aprile
          1996. Sono altresi' sospesi, per il periodo compreso tra il
          1 novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in
          base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli
          9, 10 e 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600.  Tali  versamenti debbono essere
          eseguiti  entro  il  31  ottobre  1996.  Il  versamento  da
          effettuare  entro  la  data  del 30 aprile 1996 puo' essere
          eseguito  in  tre rate di uguale importo nei mesi di luglio
          1996; luglio 1997; luglio  1998,  e  quello  da  effettuare
          entro  il  31 ottobre 1996 puo' essere eseguito in tre rate
          di uguale importo nei mesi di gennaio 1997;  gennaio  1998;
          gennaio  1999;  sugli  importi  rateizzati  sono dovuti gli
          interessi al saggio legale.  7-bis. Le disposizioni di  cui
          al  precedente comma si applicano anche ai soggetti che non
          rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e  3,  e  posseggono
          soltanto  redditi di partecipazione in societa' di persone,
          imprese familiari ed aziende coniugali, nonche'  in  gruppi
          europei    di   interesse   economico   destinatari   delle
          disposizioni  recate  dal  presente  articolo,   sempreche'
          abbiano  subito  danno  rilevante nella misura prevista dal
          successivo  comma  16-bis  in  proporzione  alle  quote  di
          partecipazione.  Qualora  i  soggetti  medesimi  posseggano
          anche altri redditi, debbono  presentare  la  dichiarazione
          annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini
          di  legge  ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi
          produrre  una   successiva   dichiarazione   dei   redditi,
          sostitutiva  della  precedente,  comprensiva  dei redditi o
          delle  perdite   di   partecipazione   con   le   modalita'
          precedentemente    indicate   provvedendo   al   versamento
          dell'eventuale  maggiore   imposta   dovuta   o   esponendo
          l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti
          o  dalle  imposte  dovute per la successiva dichiarazione o
          chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza.   7-ter.   In
          deroga  a  quanto  disposto dal comma 2-ter dell'art. 3 del
          decreto-legge 30 settembre 1994, n.  564,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  1994, n.   656,
          introdotto dall'art. 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
          n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo
          1995,  n.  85,  i  soggetti  di  cui ai commi 2 e 3, previa
          presentazione della certificazione  di  cui  al  comma  12,
          possono  effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini
          del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni
          pregressi senza applicazione degli interessi legali,  entro
          il  15  dicembre  1996.  Qualora  ricorrano  le  condizioni
          previste dall'art. 3, comma 2-quinquies,  del decreto-legge
          30 settembre 1994, n. 564, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'art.
          1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
          345, le date ivi indicate del 31 marzo 1996,  30  settembre
          1996  e  15  dicembre  1995  devono  intendersi sostituite,
          rispettivamente, dalle date 31  marzo  1997,  30  settembre
          1997 e 15 dicembre 1996.  7-quater. Il recupero delle somme
          iscritte  a  ruolo  alla  data  del  4  novembre 1994 e non
          corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al
          30 giugno 1996 dovra' essere  effettuato  a  decorrere  dal
          mese  di  febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.   8.
          Il  termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale
          sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e  per
          i  versamenti  in  materia  di  altri  tributi  locali, non
          eseguiti per effetto delle sospensioni di cui  al  presente
          decreto,  e'  prorogato  al  5  maggio 1995.   9. Ai comuni
          individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, e' concessa  dal
          Ministero  dell'interno un'anticipazione per compensare gli
          effetti finanziari della proroga del termine del versamento
          della seconda rata del 1994 relativa  all'imposta  comunale
          sugli  immobili.    L'anticipazione e' calcolata sulla base
          dei dati  gia'  trasmessi  al  Ministero  dell'interno  dal
          Ministero delle finanze per il 1993 ed e' corrisposta entro
          il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede
          il  Ministero  dell'interno  in  sede  di  erogazione della
          seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.
          9-bis.  Per  i  casi  in  cui  l'importo  della  rate   dei
          contributi  ordinari  di  cui  al  comma  9 non consenta il
          recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati
          sono tenuti a versare, sulla  base  dei  dati  forniti  dal
          Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito
          capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
          settembre 1995.  9-ter. Lo stanziamento del  capitolo  1601
          del  Ministero  dell'interno e' integrato, per l'anno 1995,
          dell'importo  di  lire  112.000   milioni,   corrispondente
          all'ammontare  delle  anticipazioni che eccedono la seconda
          rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante  dal
          presente  comma si provvede mediante utilizzo delle entrate
          di cui al comma 9-bis che  restano  acquisite  al  bilancio
          dello  Stato.  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.   10. Ai comuni individuati ai sensi dell'art. 1,
          comma 1, non si applica la disposizione di cui al  comma  3
          dell'art.  44  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.    11.  Il  versamento  delle  somme  dovute   e   non
          corrisposte  per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai
          commi  6,  7   e   7-quater,   potra'   avvenire   mediante
          rateizzazione  in  tre anni a decorrere dal mese successivo
          alla scadenza delle  sospensioni  medesime.  Sugli  importi
          rateizzati  sono  dovuti  gli  interessi  al saggio legale.
          11-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   sono
          stabilite  le  modalita'  e  i  termini di versamento delle
          somme di cui al  presente  articolo.    12.  L'applicazione
          delle disposizioni di natura tribu taria di cui al presente
          articolo      e'     subordinata     alla     presentazione
          all'amministrazione competente di certificazione,  resa  ai
          sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
               a)  la  residenza  o il domicilio o la sede in uno dei
          comuni  colpiti  dagli  eventi   alluvionali,   ovvero   lo
          svolgimento  nello  stesso  comune della propria attivita',
          ovvero la proprieta' o il possesso di immobili;
               b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un
          rilevante danno.
             12-bis.  Coloro  i  quali,  avendo  il  domicilio  o  la
          residenza  nei  comuni  individuati  ai  sensi dell'art. 1,
          comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato
          i tributi dovuti alla data del 30  novembre  1994,  possono
          compiere  tali  adempimenti  entro il 30 aprile 1995, senza
          l'applicazione   di   sanzioni   e  interessi,  ma  con  la
          sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai
          sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli  eventi
          alluvionali  di  cui  al  presente  decreto, abbiano subito
          rilevanti danni, ancorche'  privi  del  domicilio  o  della
          residenza  nei  comuni  individuati  ai  sensi dell'art. 1,
          comma 1, si applicano le disposizioni del  presente  comma.
          13.  Non  si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di
          somme corrisposte nonostante la sospensione di  termini  di
          cui  al  presente  articolo.   14. I soggetti con domicilio
          fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1,
          comma 1, o che svolgevano negli  stessi  un'attivita'  alla
          data  del  4  novembre  1994,  obbligati  alla tenuta delle
          scritture contabili ai fini delle  imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e  che  a  seguito
          dell'evento  alluvionale  hanno  subito  la   perdita   dei
          documenti   stessi,   debbono   rendere  apposita  denuncia
          all'ufficio dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto  ed  entro   la   stessa   data   debbono
          ripristinare    la    documentazione   contabile   dispersa
          necessaria per  effettuare  le  annotazioni  di  legge.  La
          denuncia   di   cui   sopra  deve  contenere  l'elencazione
          specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione
          che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano
          tenute le predette scritture. Si applica  l'art.  26  della
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15.  Non  si  fa  luogo  alla
          applicazione  delle  sanzioni   amministrative   e   penali
          previste  per  le  violazioni  relative  alla tenuta e alla
          conservazione  delle  scritture   contabili   nel   periodo
          compreso  fra  il  4  novembre 1994 ed il trentesimo giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.  15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi
          sede  nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          che  hanno  subito  rilevanti  danni,  attestanti  mediante
          certificazione  resa  con  le modalita' di cui al comma 12,
          sono prorogati, nel periodo  dal  4  novembre  1994  al  31
          dicembre  1994,  i termini di scadenza dei vaglia cambiari,
          delle cambiali e di ogni altro  titolo  di  credito  avente
          forza  esecutiva,  compresi  i  ratei  dei mutui bancari ed
          ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti  od
          autorizzati  prima  del  4  novembre  1994, nonche' di ogni
          altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera
          di  commercio,  industria,   artigianato   ed   agricoltura
          curera',  in appendice ai bollettini dei protesti cambiari,
          apposita pubblicazione di rettifica a favore  dei  predetti
          beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di
          cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei
          termini  di  cui  al  presente  comma.  Le pubblicazioni di
          rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo
          anche ad istanza  di  chi  abbia  richiesto  la  levata  di
          protesto.  Il  Comitato  di cui all'art. 2 e' autorizzato a
          stipulare  convenzioni  con  istituti  bancari  pubblici  o
          privati   in  modo  da  assicurare  l'esazione  di  crediti
          ricompresi  nella  sospensione  dei  termini  prevista  nel
          presente comma.  16. Per i soggetti residenti o aventi sede
          nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1,  sono
          sospesi  fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti
          dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei  confronti  di
          societa'  o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di
          gas, elettricita', acqua e telefonia.  16-bis. Ai fini  del
          presente  articolo  si intende rilevante il danno superiore
          ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno  di  imposta
          1993,  dai  soggetti colpiti dagli eventi di cui all'art. 1
          aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data  del
          4  novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'art.
          1, comma 1. Non si considerano in  ogni  caso  rilevanti  i
          danni  di  importo  inferiore a lire 2.000.000.   16-ter. I
          disabili  titolari  di  patente  F  o  B  speciale  possono
          usufruire  una tantum   dei benefici previsti dalla legge 9
          aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle
          loro esigenze, anche se non sia  trascorso  il  termine  di
          quattro    anni   dall'ultimo   acquisto   per   sostituire
          autoveicoli   danneggiati   o   distrutti   dagli    eventi
          alluvionali.  Il  successivo  termine  di  quattro  anni si
          computa a partire dal  beneficio  usufruito  ai  sensi  del
          presente   comma.     16-quater.  L'accertamento  induttivo
          previsto dall'art.  39,  secondo  comma,  lettera  c),  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, e dell'art. 55, secondo comma, numeri 1) e 2),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  non  e'  applicabile qualora le cause dipendano dalle
          eccezionali  avversita'   atmosferiche   e   dagli   eventi
          alluvionali   avvenuti  nella  prima  decade  del  mese  di
          novembre 1994 nei comuni di cui  all'art.  1  del  presente
          decreto,  ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato
          alla Guardia di finanza o agli uffici del registro  o  agli
          uffici  dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o
          alla  polizia  di  Stato  la  distruzione  delle  scritture
          contabili.    16-quater.  1.  I  contributi di cui all'art.
          3-bis  del  decreto-legge  19  dicembre   1994,   n.   691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995,  n.  35,  e   successive   modificazioni,   sono   da
          considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla
          formazione   del   reddito   d'impresa   del   percipiente.
          16-quinquies. In deroga al disposto dell'art. 55, comma  3,
          lettera  b),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i
          contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello
          Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese
          danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle
          avversita' atmosferiche della  prima  decade  del  mese  di
          novembre  1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi
          dell'art. 1, comma 1, non concorrono  alla  formazione  del
          reddito di impresa del soggetto percipiente".  - Si riporta
          il  testo vigente degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma,
          del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633   (Istituzione   e
          disciplina  dell'imposta  sul valore aggiunto):   "Art. 27.
          (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il  giorno  20
          di  ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita
          sezione del registro di cui all'art. 23 o del  registro  di
          cui  all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel
          registro stesso per il mese precedente e con  le  modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  la
          differenza   tra   l'ammontare   complessivo   dell'imposta
          relativa   alle   operazioni   imponibili   e   l'ammontare
          complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art.  19,
          tenendo  conto  anche  delle variazioni di cui all'art. 26.
          Tuttavia, in deroga a tale  disposizione,  il  contribuente
          che  affida  a  terzi la tenuta della contabilita', ai fini
          del calcolo della differenza di imposta  relativa  al  mese
          precedente  puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite
          per  il  secondo  mese  precedente,  dandone  comunicazione
          all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto competente
          nella dichiarazione relativa all'anno  precedente  o  nella
          dichiarazione   di   inizio  dell'attivita'.  L'opzione  ha
          effetto per l'intero anno in corso ovvero, per  coloro  che
          iniziano  l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica
          dell'anno.  Entro il termine previsto dal  primo  comma  il
          contribuente  deve  versare  l'importo  della  differenza a
          norma dell'art. 38,  annotando  sul  registro  gli  estremi
          della  relativa  attestazione. Qualora l'importo non superi
          il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere
          effettuato insieme a quello relativo  al  mese  successivo.
          Se   dal  calcolo  risulta  una  differenza  a  favore  del
          contribuente,  il  relativo   importo   e'   computato   in
          detrazione  nel  mese  successivo.    Per i commercianti al
          minuto e per gli altri  contribuenti  di  cui  all'art.  22
          l'importo  da  versare  a  norma  del  secondo  comma, o da
          riportare  al  mese  successivo  a  norma  del  terzo,   e'
          determinato    sulla    base   dell'ammontare   complessivo
          dell'imposta relativa  ai  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  registrate  per  il  mese  precedente  ai sensi
          dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per
          cento per quelle  soggette  all'aliquota  del  quattro  per
          cento,  all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota
          del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette
          all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento  per
          quelle  soggette  all'aliquota del diciannove per cento. In
          tutti i casi di importi  comprensivi  di  imponibile  e  di
          imposta,  la  quota  imponibile  puo'  essere  ottenuta, in
          alternativa  alla  diminuzione  delle   percentuali   sopra
          indicate,  dividendo  tali importi per 104 quando l'imposta
          e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta  e'  del
          nove per cento, per 113 quando l'imposta e' del tredici per
          cento,  per  119  quando  l'imposta  e'  del diciannove per
          cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando
          il prodotto, per difetto o per eccesso,  alla  unita'  piu'
          prossima.    Le  detrazioni  non  computate  per il mese di
          competenza  non  possono  essere  computate  per   i   mesi
          successivi,  ma soltanto in sede di dichiarazione annuale".
          "Art.   33.  (Semplificazioni  per  i  contribuenti  minori
          relative  alle  liquidazioni  e  ai  versamenti).  -  1.  I
          contribuenti   che   nell'anno   solare   precedente  hanno
          realizzato   un   volume   d'affari   non    superiore    a
          trecentosessanta  milioni di lire per le imprese aventi per
          oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti  arti  e
          professioni,  ovvero  di  lire  un  miliardo per le imprese
          aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone
          comunicazione all'ufficio  competente  nella  dichiarazione
          relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di
          inizio attivita':
               a)  per  l'annotazione delle liquidazioni periodiche e
          dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo  mese
          successivo  a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri solari;
          qualora  l'imposta   non   superi   il   limite   di   lire
          cinquantamila   il   versamento  dovra'  essere  effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
               b) per il versamento dell'imposta dovuta  entro  il  5
          marzo di ciascun anno.
             2.   Nei   confronti  dei  contribuenti  che  esercitano
          contemporaneamente  prestazioni   di   servizi   ed   altre
          attivita'  e  non  provvedono alla distinta annotazione dei
          corrispettivi    resta    applicabile    il    limite    di
          trecentosessanta  milioni  di lire relativamente a tutte le
          attivita' esercitate.   3. Per i  soggetti  che  esercitano
          l'opzione  di  cui  al  comma 1, le somme da versare devono
          essere maggiorate degli interessi  nella  misura  dell'1,50
          per  cento, previa apposita annotazione nei registri di cui
          agli articoli 23 e  24.  L'opzione  ha  effetto  a  partire
          dall'anno  in  cui  e'  esercitata  e fino a quando non sia
          revocata. La  revoca  deve  essere  comunicata  all'ufficio
          nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto dall'anno in
          corso".   "Art. 74. (Disposizioni  relative  a  particolari
          settori),  quarto  comma.  -  Gli  enti  e  le  imprese che
          prestano servizi al pubblico con caratteri di  uniformita',
          frequenza  e  diffusioni  tali da comportare l'addebito dei
          corrispettivi per periodi superiori al mese possono  essere
          autorizzati,  con  decreto  del  Ministro delle finanze, ad
          eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e  i
          relativi  versamenti  trimestralmente anziche' mensilmente.
          La  stessa  autorizzazione  puo'   essere   concessa   agli
          esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso
          di autotrazione. In tal caso, si applicano le  disposizioni
          di  cui  all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si
          applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali
          disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati  a
          norma  dell'art.  73,  primo comma, lettera e), e del primo
          periodo del presente comma".  - Si riporta il testo vigente
          degli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R.  29 settembre 1973, n.
          600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento):
          "Art.    9.    (Termini    per   la   presentazione   delle
          dichiarazioni). -
           Le  persone  fisiche  e  le societa' o associazioni di cui
          all'art.  6 devono presentare la  dichiarazione  tra  il  1
          maggio  e  il  30  giugno  di  ciascun  anno  per i redditi
          dell'anno solare precedente.   I soggetti  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  giuridiche tenuti all'approvazione
          del bilancio o del rendiconto entro  un  termine  stabilito
          dalla  legge  o  dall'atto costitutivo devono presentare la
          dichiarazione entro un mese dall'approvazione del  bilancio
          o  rendiconto.  Se  il  bilancio non e' stato approvato nel
          termine stabilito la dichiarazione deve  essere  presentata
          entro un mese della scadenza del termine stesso.  Gli altri
          soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          devono presentare la dichiarazione  entro  sei  mesi  dalla
          fine del periodo di imposta.  I sostituti di imposta, anche
          se   soggetti   all'imposta   sul   reddito  delle  persone
          giuridiche, devono presentare la  dichiarazione  prescritta
          dall'art.  7  tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun
          anno per i pagamenti  fatti  nell'anno  solare  precedente,
          ovvero  nell'ipotesi  indicata nel sesto comma dello stesso
          articolo, per gli utili  di  cui  e'  stata  deliberata  la
          distribuzione  nell'anno  solare precedente.   Su richiesta
          motivata dei soggetti interessati presentata  entro  il  31
          maggio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti
          pubblici  e  privati,  di  cui  all'art. 2, lettera c), del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, una proroga  del  termine
          di  cui  al comma precedente non superiore a trenta giorni.
          Nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma  dell'art.  7   la
          dichiarazione  deve  essere presentata contestualmente alla
          dichiarazione  dei  redditi  propri.     Le   dichiarazioni
          presentate  entro  un  mese dalla scadenza del termine sono
          valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46.   Le
          dichiarazioni  presentate  con ritardo superiore al mese si
          considerano omesse a tutti  gli  effetti  ma  costituiscono
          titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli
          imponibili  in  esse indicati e delle ritenute indicate dai
          sostituti di imposta.  La dichiarazione, diversa da  quella
          di  cui  al  quarto  comma, puo' comunque essere integrata,
          salvo il  disposto  del  quinto  comma  dell'art.  54,  per
          correggere   errori   o   omissioni   mediante   successiva
          dichiarazione, redatta su stampati approvati ai  sensi  del
          primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per
          la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo
          di   imposta  successivo,  sempreche'  non  siano  iniziati
          accessi, ispezioni e verifiche  o  la  violazione  non  sia
          stata comunque contestata ovvero non siano stati notificati
          gli  inviti  e le richieste di cui all'art. 32".  "Art. 10.
          (Dichiarazione nei casi di  liquidazione).  -  In  caso  di
          liquidazione  di  societa'  o enti soggetti all'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche   e   di   societa'   o
          associazioni  di  cui  all'art.  5  del D.P.R. 29 settembre
          1973,  n.  597,  il   liquidatore,   o   in   mancanza   il
          rappresentante  legale,  deve presentare entro quattro mesi
          dalla data in cui ha effetto la deliberazione di  messa  in
          liquidazione  la dichiarazione relativa al periodo compreso
          tra l'inizio del periodo d'imposta e la data  stessa.    La
          dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
          di  liquidazione  deve essere presentata entro quattro mesi
          dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del
          bilancio finale, se prescritto.    Se  la  liquidazione  si
          prolunga  oltre  il  periodo  d'imposta  in corso alla data
          indicata nel primo comma,  devono  essere  presentate,  nei
          termini  stabiliti  dall'art.  9, la dichiarazione relativa
          alla residua frazione del detto periodo e  quelle  relative
          ad  ogni  successivo  periodo  di  imposta.    Nei  casi di
          fallimento  e  di  liquidazione  coatta  amministrativa  le
          dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere
          presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal
          curatore o  dal  commissario  liquidatore,  rispettivamente
          entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla
          chiusura   del   fallimento  e  della  liquidazione,  e  le
          dichiarazioni  di  cui  al  terzo   comma   devono   essere
          presentate  soltanto  se vi e' stato esercizio provvisorio.
          Resta fermo, anche durante la  liquidazione,  l'obbligo  di
          presentare  le  dichiarazioni  prescritte  dal quarto comma
          dell'art.  9  nei  termini  ivi  indicati".     "Art.   11.
          (Dichiarazione  nei casi di trasformazione e di fusione). -
          In caso di trasformazione  di  una  societa'  non  soggetta
          all'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  in
          societa' soggette a tale imposta, o  viceversa,  deliberata
          nel  corso  del  periodo d'imposta, deve essere presentata,
          entro  quattro  mesi  dalla  data  in  cui  ha  effetto  la
          trasformazione,  la dichiarazione relativa alla frazione di
          esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e  la
          data  stessa.    In  caso  di fusione di piu' societa' deve
          essere presentata, dalla societa' risultante dalla  fusione
          o  incorporante,  entro  quattro  mesi dalla data in cui ha
          effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione
          di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra
          l'inizio del periodo d'imposta e  la  data  stessa.    Alla
          dichiarazione  prescritta  nei  precedenti commi dev'essere
          allegato il  conto  dei  profitti  e  delle  perdite  della
          frazione  di  esercizio  cui  si  riferisce,  redatto dagli
          amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.  In caso
          di scissione totale la societa' designata a norma del comma
          14 dell'art. 123-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  deve  presentare  la  dichiarazione  relativa alla
          frazione di periodo della  societa'  scissa  entro  quattro
          mesi  dalla  data  in  cui e' stata eseguita l'ultima delle
          iscrizioni prescritte dall'art.  2504  del  codice  civile,
          indipendentemente  da  eventuali effetti retroattivi.  Alla
          dichiarazione deve essere allegato un conto economico della
          frazione di periodo, redatto ai soli fini  tributari  dagli
          amministratori  e  sottoscritto  a  norma dell'art. 8.   Le
          disposizioni dei commi precedenti, in  quanto  applicabili,
          valgono  anche  nei  casi di trasformazione e di fusione di
          enti diversi dalle  societa'".    -  Si  riporta  il  testo
          vigente  dell'art.  3  del  D.L. 30 settembre 1994, n. 564,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  novembre
          1994,  n.  656,  recante:  "Disposizioni urgenti in materia
          fiscale",  come  modificato dal presente articolo:  "Art. 3
          (Accertamento  con  adesione  del  contribuente  per   anni
          pregressi).  -  1. La definizione di cui all'art. 2-bis del
          presente   decreto,   limitatamente   alle    dichiarazioni
          presentate   entro   il  30  settembre  1994,  puo'  essere
          effettuata mediante  accettazione  degli  importi  proposti
          dagli  uffici  anche  sulla  base  di  elaborazioni operate
          dall'anagrafe tributaria che tengono  conto,  per  ciascuna
          categoria  economica,  della distribuzione dei contribuenti
          per fasce  di  ricavi  o  di  compensi  e  di  redditivita'
          risultanti  dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non
          sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili  nella
          misura  di  un ottavo del minimo dovuto. La definizione non
          puo' essere effettuata se, entro  il  20  maggio  1995,  e'
          stato  notificato  processo  verbale  di  constatazione con
          esito  positivo  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito   o
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o notificato avviso di
          accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento  di
          cui  all'art.  41-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento
          con  adesione, a condizione che il contribuente versi entro
          il 15 dicembre 1996 le  somme  derivanti  dall'accertamento
          parziale.     2.  Con  regolamento,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le  disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1,
          nonche' le modalita' di  pagamento,  anche  rateizzato,  da
          effettuare comunque entro il 15 dicembre 1996.  2-bis. Sono
          salvi  gli effetti della liquidazione delle imposte in base
          all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre  1973,  n.  600,  con  esclusione  di  quanto
          disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge
          19  settembre  1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonche'  gli  effetti
          derivanti  dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.    633;  tuttavia le variazioni dei dati
          dichiarati non esplicano  efficacia  ai  fini  del  computo
          della  maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con
          adesione per anni pregressi.  L'accertamento  con  adesione
          previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli
          eventuali  rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
          presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
          sul valore aggiunto.  2-ter. I soggetti residenti o  aventi
          sede  nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          del decreto-legge 24 novembre 1994, n.    646,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n.  22, a
          condizione che venga presentata  la  dichiarazione  di  cui
          all'art.  6,  comma 12, del predetto decreto-legge, possono
          effettuare  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  virtu'
          dell'accertamento  con adesione di cui al presente articolo
          in due rate di pari importo, di cui  la  prima  da  versare
          entro  i termini previsti nel regolamento indicato al comma
          2,  e  la  seconda,  senza  interessi,  entro  i  sei  mesi
          successivi.    2-quater.  Ai  fini  dell'applicabilita' dei
          criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1,  le
          disposizioni  di  detto  comma vanno interpretate nel senso
          che le elaborazioni operate dall'anagrafe  tributaria  sono
          effettuate  tenuto  conto,  ai fini della distribuzione dei
          contribuenti  per  fasce  di  ricavi  o  di  compensi,  dei
          soggetti  che  hanno  esposto  in  dichiarazione  ricavi  o
          compensi  non  superiori  all'importo  indicato   nell'art.
          2435-bis,  primo  comma,  lettera  b),  del  codice civile.
          2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente
          nelle proposte di accertamento con  adesione  sono  ridotte
          nella  misura  del  50  per  cento  per  la parte eccedente
          l'importo di lire  5  milioni  per  le  persone  fisiche  e
          l'importo di 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli
          importi  da  versare  complessivamente  per  la definizione
          dell'accertamento con adesione di cui al presente  articolo
          eccedano,  per  le  persone  fisiche,  la  somma  di lire 5
          milioni e, per gli altri soggetti,  la  somma  di  lire  10
          milioni,  gli  importi  eccedenti possono essere versati in
          due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1997 ed  entro
          il   30 settembre 1997, maggiorati degli interessi legali a
          decorrere dal 15 dicembre 1996.   2-sexies. La  definizione
          dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il
          pagamento   delle   imposte  liquidate  secondo  i  criteri
          indicati  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  13  aprile  1995,  n.  177,  e, limitatamente a
          ciascuna   annualita'   definita,   rende   definitiva   la
          liquidazione  delle  imposte risultanti dalla dichiarazione
          con riferimento alla spettanza di deduzioni e  agevolazioni
          indicate   dal   contribuente   o   all'applicabilita'   di
          esclusioni, salvi  gli  effetti  di  cui  al  comma  2-bis.
          2-septies.  Se  il  riporto delle perdite di impresa di cui
          all'art. 8, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   13  aprile  1995,  n.  177,  riguarda  periodi
          d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per  anni
          pregressi  non e' intervenuto, il recupero della differenza
          di imposta dovuta comporta  delle  sanzioni  ridotte  nella
          misura   prevista   dal   comma  5  dell'art.  2-bis  senza
          applicazione di interessi.   2-octies.  L'accertamento  con
          adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta
          comunale   per   l'esercizio   di   imprese  e  di  arti  e
          professioni.  2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione
          per  anni  pregressi  sia  definito  ai  sensi  del   comma
          2-quinquies,  l'omesso  versamento  nei  termini delle rate
          scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1997  non  determina
          l'inefficacia   dell'accertamento   con  adesione;  per  il
          recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze
          si applicano le disposizioni dell'art. 14 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive  modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti   una
          soprattassa  pari  al 40 per cento delle somme non versate,
          ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito  entro  i
          dieci  giorni  successivi  alle  rispettive scadenze, e gli
          interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare
          entro il 15 dicembre 1996 rende applicabili le disposizioni
          dell'art. 8, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  13  aprile  1995, n. 177, e la comunicazione di
          cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata
          entro i quindici giorni successivi al predetto versamento".
          - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, reca:  "Disposizioni
          sulla riscossione delle imposte sul reddito".  - Si riporta
          il  testo  vigente  degli  articoli  3-bis,  9,  11  e  12-
          quinquies, del D.L. 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35,
          recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la  ripresa
          delle   attivita'   produttive  nelle  zone  colpite  dalle
          eccezionali  avversita'   atmosferiche   e   dagli   eventi
          alluvionali  nella prima decade del mese di novembre 1994".
          "Art. 3-bis. - 1. Alle  imprese  industriali,  commerciali,
          artigianali  e  di servizi aventi sede nei territori di cui
          all'art. 1, comma 1, e dichiarate danneggiate  per  effetto
          delle   eccezionali  avversita'  atmosferiche  della  prima
          decade  del  mese  di  novembre  1994,  e'   assegnato   un
          contributo  pari  al  20  per  cento  del  valore dei danni
          subi'ti da beni  immobili  e  mobili,  nel  limite  massimo
          complessivo  di  lire  200  milioni  per  ciascuna impresa.
          1-bis. Le provvidenze, previste dall'art. 3 e dal  presente
          articolo  possono  essere  accordate  dalla  Cassa  per  il
          credito alle  imprese  artigiane  S.p.a.  -  Artigiancassa,
          anche  in relazione ai danni subi'ti da eventuali attivita'
          commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto  di
          quanto  previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 443.  2. Ove
          per il medesimo danno sia  richiesto  il  finanziamento  ai
          sensi  degli  articoli  2  e  3, il finanziamento stesso e'
          corrispondentemente ridotto.  3. Per le finalita' di cui al
          comma 1 e' autorizzata la spesa di lire  120  miliardi  per
          l'anno  1995".    "Art. 9. - 1. Ai lavoratori dipendenti da
          datori di  lavoro  privati  operanti  nei  territori  delle
          regioni  di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel
          campo di applicazione degli interventi  ordinari  di  cassa
          integrazione,  sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario
          ridotto  in  conseguenza  degli  eventi   alluvionali,   e'
          corrisposta,  per  il periodo di sospensione o di riduzione
          dell'orario e comunque non oltre il  30  giugno  1995,  una
          indennita'    pari    al   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni,
          ovvero proporzionata alla  predetta  riduzione  di  orario,
          nonche'  gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
          2.  L'indennita'  di  cui  al  comma   1   e'   corrisposta
          dall'istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  su
          richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine
          di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975,  n.
          164,  e  secondo  la procedura prevista dalla stessa legge.
          Per i periodi-paga gia' scaduti la richiesta dovra'  essere
          prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
          Per  la  richiesta  i  datori  di lavoro si atterranno alla
          procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164,  con
          onere a carico del gettito dei contributi di cui all'art. 9
          della  legge  29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato
          dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995.  3.  Nei
          territori  di  cui  al  comma  1  i  periodi di trattamento
          ordinario di  integrazione  salariale  compresi  tra  il  1
          novembre  1994 e il 30 giugno 1995 non si computano ai fini
          del calcolo dei periodi massimi di durata  stabiliti  dalle
          norme  vigenti.  4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita'
          di cui al comma 1 si applicano le disposizioni  in  materia
          di  assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del D.L. 24
          novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1995, n. 22. L'INPS comunica al  Ministero
          del  tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio
          1995, l'importo delle  indennita'  concesse  ai  sensi  del
          comma  1  a  valere  sull'autorizzazione di spesa di cui al
          comma 2, con prioritario riferimento  all'importo  di  lire
          100  miliardi  ivi  previsto.  Le  eventuali  residue somme
          disponibili, riferite all'importo di lire 100  miliardi  di
          cui  al  comma  2,  sono  portate  in  aumento  della spesa
          prevista dall'art. 3-bis, comma 3, e della  spesa  prevista
          dall'art.    8 del D.L. 30 maggio 1994, n. 328, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  25  luglio  1994,  n.  471,
          ripartendole  in  parti uguali tra le due finalizzazioni di
          spesa".  "Art. 11. - 1. E' istituito  per  l'anno  1994  un
          tributo   straordinario   dovuto   dai   soggetti   passivi
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo,
          commisurato al reddito complessivo relativo all'anno  1994,
          e' dovuto nella misura di:
              a)  lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore
          a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;
              b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare  superiore
          a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;
              c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore
          a lire 500 milioni.
             2.  Il pagamento del tributo e' effettuato nei termini e
          con le modalita'  previste  per  il  versamento  del  saldo
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuta per
          l'anno 1994.
             3. E' istituito  un  tributo  straordinario  dovuto  dai
          soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          giuridiche. Il  tributo  e'  pari  all'uno  per  cento  del
          reddito  complessivo,  al  netto  del credito d'imposta sui
          dividendi e di quello sui  fondi  comuni  di  investimento,
          relativo  al  periodo  di  imposta  in  corso  alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.  Il  pagamento  del
          tributo  e'  effettuato  nei  termini  e  con  le modalita'
          previste per  il  versamento  del  saldo  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  giuridiche  dovuta per il predetto
          periodo di imposta.  4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non
          sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non  si
          applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza,
          la    sede    amministrativa    o    l'oggetto   principale
          dell'attivita'  nel territorio dei comuni individuati con i
          decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26  e  29
          novembre  1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
          Ufficiale n.  277 del 26 novembre 1994  e  n.  280  del  30
          novembre  1994.    5.  A decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto,  e'  istituita  un'addizionale
          nella  misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'art.
          13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della  tariffa
          dell'imposta  di  bollo  annessa  al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.    6.  Per  la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
          i  rimborsi,  nonche' per il contenzioso dei tributi di cui
          ai commi 1, 3 e 5, si applicano le  disposizioni  previste,
          rispettivamente,  per  l'imposta  sul reddito delle persone
          fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
          e per l'imposta di bollo.   7. Le entrate  derivanti  dalle
          disposizioni   del   presente   articolo   sono   riservate
          all'erario e concorrono alla copertura degli  oneri  recati
          dal  presente  decreto e di quelli relativi al servizio del
          debito pubblico. Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto con il Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  definite,  ove  necessarie, le modalita' di
          attuazione di quanto previsto dal presente comma".    "Art.
          12-quinquies.  -  1.  Per le aziende che hanno subito gravi
          danni dagli eventi alluvionali di cui al  presente  decreto
          il  termine  stabilito dal secondo comma dell'art. 2364 del
          codice civile ed il termine  di  cui  all'art.  2486  dello
          stesso  codice  sono differiti a dodici mesi dalla chiusura
          dell'esercizio scadente  nel  periodo  compreso  fra  il  1
          ottobre  1994  ed  il  30 settembre 1995".   - Per il testo
          dell'art. 1 del predetto  decreto-legge  si  veda  in  nota
          all'art.  3.   - Per il testo vigente all'art. 5 del D.L. 3
          maggio 1995, n. 154, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge   30   giugno   1995,  n.  265,  recante:  "Ulteriori
          interventi in favore  delle  zone  alluvionate  negli  anni
          1993-1994.", si veda nota all'art. 3.