Art. 2.
              Disposizioni in favore degli enti locali
     colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994
  1.  I  sindaci  dei  comuni,  individuati  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo   1   del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio  1995,  n.  22,
che  a  seguito  degli  eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la
distruzione totale o parziale degli  atti  contabili  sono  tenuti  a
rendere  apposita  denuncia  all'autorita' di pubblica sicurezza (( o
all'autorita' prefettizia. )) La denuncia e' affissa per otto  giorni
consecutivi all'albo pretorio del comune.
  2.  Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del
tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora  esistente
o reperita da fonti esterne.
  3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese
relative  agli  anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto
della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano.
L'autorizzazione e' valida per gli esercizi 1995 e 1996.
  4. Il  termine  previsto  dall'articolo  15  del  decreto-legge  18
gennaio  1993,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, per la presentazione del  rendiconto  delle  spese
sostenute  dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo
1 del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   21   gennaio   1995,   n.   22,  per
l'organizzazione della elezione  dei  rappresentanti  dell'Italia  al
Parlamento  europeo  del  12  giugno  1994, e' prorogato al 30 giugno
1995.
  5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo  1  del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,  n.  22,  che  a  seguito
degli  eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o
parziale della  documentazione  relativa  alle  spese  sostenute  per
l'organizzazione  della  elezione  dei  rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia  della  perdita
della documentazione medesima all'autorita' di pubblica sicurezza ((o
all'autorita'    prefettizia.))   Al   rimborso   delle   spese   non
documentabili  si  provvede,  con  decreto  prefettizio  da  allegare
all'ordinativo  di  pagamento  estinto  della  prefettura,  in misura
forfettaria   pari   all'importo   delle   spese    rimborsate    per
l'organizzazione  delle  consultazioni  elettorali del 27 marzo 1994,
con esclusione  degli  onorari  dovuti  ai  componenti  degli  uffici
elettorali  di  sezione.  Gli  onorari dovuti ai citati componenti di
seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici  elettorali  di
sezione  costituiti  in  occasione  delle elezioni dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e  nelle  misure
previste  dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
in data 8  marzo  1994  recante  rideterminazione  degli  onorari  da
corrispondere  ai  membri  dei  seggi  elettorali,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994.
  6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del  decreto-legge  24  novembre
1994,  n.  646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:
  " 9-bis. Per i casi in cui  l'importo  della  rata  dei  contributi
ordinari  di  cui  al  comma  9  non  consenta  il recupero integrale
dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla
base  dei  dati  forniti  dal   Ministero   dell'interno,   l'importo
differenziale  ad  apposito  capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 settembre 1995.
   9-ter.  Lo  stanziamento   del   capitolo   1601   del   Ministero
dell'interno  e'  integrato,  per  l'anno  1995, dell'importo di lire
112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che
eccedono la seconda rata  dei  contributi  ordinari  1995.  All'onere
derivante  dal  presente  comma  si  provvede mediante utilizzo delle
entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello
Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1  del  D.L.
          24  novembre  1994,  n. 646, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 21 gennaio 1995, n.  22,  recante:  "Interventi
          urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  dalle eccezionali
          avversita' atmosferiche e dagli  eventi  alluvionali  nella
          prima  decade  del  mese di novembre 1994": "1. Con decreti
          del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da  emanarsi
          entro  cinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto, su proposta  del  Ministro  dell'interno,
          sentiti   i   presidenti   delle   giunte   delle   regioni
          interessate, sono  individuate  i  comuni  nel  cui  ambito
          territoriale   sono   ricomprese   le  zone  colpite  dalle
          eccezionali  avversita'   atmosferiche   e   dagli   eventi
          alluvionali  nella  prima decade del mese di novembre 1994,
          anche  eventualmente  indicando  le  parti  di   territorio
          comunale  effettivamente  colpite.  A  tale fine i prefetti
          delle  province   interessate   comunicano   al   Ministero
          dell'interno   ogni   elemento   di   valutazione  in  loro
          possesso".
             - Si riporta il testo dell'art. 15 del D.L.  18  gennaio
          1993,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          marzo  1993,  n.  68,  recante:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  finanza derivata e di contabilita' pubblica.":
          "Art. 15 (Lavoro straordinario dei dipendenti  comunali  in
          occasione   delle   consultazioni   elettorali).  -  1.  In
          occasione della  organizzazione  tecnica  di  consultazioni
          elettorali  il  personale  dei  comuni,  addetto  a servizi
          elettorali,  puo'  essere  autorizzato   dalla   rispettiva
          amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni,
          ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di
          spesa  di  50  ore mensili per persona e sino ad un massimo
          individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente
          dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
          comizi al trentesimo  giorno  successivo  al  giorno  delle
          consultazioni  stesse.  Il limite medio di spesa di applica
          solo  ai  comuni  con  piu'  di  cinque  dipendenti.     2.
          L'autorizzazione  si  riferisce  al  personale  stabilmente
          addetto agli uffici interessati, nonche' a  quello  che  si
          intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera
          della giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto
          di  cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i
          nominativi del personale previsto,  il  numero  di  ore  di
          lavoro   straordinario  da  effettuare  e  le  funzioni  da
          assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce  il
          pagamento  dei compensi per il periodo gia' decorso.  3. Le
          spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e
          le altre spese anticipate dai comuni  per  l'organizzazione
          tecnica  e  l'attuazione  di consultazioni elettorali i cui
          oneri sono a carico  dello  Stato  saranno  rimborsate,  al
          netto  delle  anticipazioni,  posticipatamente  in  base  a
          documentato rendiconto  da  presentarsi  entro  il  termine
          perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena
          la  decadenza  dal  diritto al rimborso".   - Si riporta il
          testo  dell'art.  1  del  D.P.R.  8  marzo  1994,  recante:
          "Rideterminazione  degli onorari da corrispondere ai membri
          di seggi elettorali":  "Art. 1. - 1. Per il triennio  marzo
          1994-marzo  1997,  gli  onorari  dei  componenti gli uffici
          elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo  1980,  n.
          70, sono determinati come segue:
              1)  gli  importi  di  cui  al primo ed al secondo comma
          dell'art. 1 della citata legge n. 70/1980, sono aggiornati,
          rispettivamente, in L. 215.000 e in L. 171.000;
              2) gli importi di cui al terzo  comma  del  sopracitato
          art.  1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 66.000 e in
          L. 44.000;
              3) gli importi di cui  al  quarto  comma  del  predetto
          articolo  sono aggiornati, rispettivamente, in L. 128.000 e
          in L. 87.000".
             - Per il testo del citato art. 6 del D.L.  n.  645/1994,
          si veda nota all'art. 1.