Art. 2. Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza (( o all'autorita' prefettizia. )) La denuncia e' affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. 2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne. 3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione e' valida per gli esercizi 1995 e 1996. 4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, e' prorogato al 30 giugno 1995. 5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorita' di pubblica sicurezza ((o all'autorita' prefettizia.)) Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfettaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994. 6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi: " 9-bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995. 9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno e' integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994": "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuate i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso". - Si riporta il testo dell'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica.": "Art. 15 (Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle consultazioni elettorali). - 1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, puo' essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa di applica solo ai comuni con piu' di cinque dipendenti. 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonche' a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera della giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo gia' decorso. 3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 8 marzo 1994, recante: "Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri di seggi elettorali": "Art. 1. - 1. Per il triennio marzo 1994-marzo 1997, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue: 1) gli importi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 215.000 e in L. 171.000; 2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 66.000 e in L. 44.000; 3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 128.000 e in L. 87.000". - Per il testo del citato art. 6 del D.L. n. 645/1994, si veda nota all'art. 1.