Art. 3. Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali. 1. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono soppressi il primo e il secondo periodo e nel terzo periodo le parole: "del massimale o delle percentuali" sono soppresse. 2. L'ultimo periodo del comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppresso. 3. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' soppresso. 4. La lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppressa. 5. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attivita' commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443". 6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "ad uso abitativo" sono inserite le seguenti: "e non abitativo". 7. Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "dei nove decimi" sono soppresse. 8. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: " 1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalita' e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'articolo 1". 9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalita' di cui al comma 12"; nello stesso comma le parole: "28 febbraio 1995" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1995" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 2-bis e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994". "Art. 1. - 1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato: a) limitatamente all'unita' immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq; b) per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa. 2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali e' assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni. 3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati e' assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996". "Art. 2. - 1-7 (Omissis). 8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti del massimale o delle percentuali di garanzia attivabili, non superiore al 50% dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 9. (Omissis)". "Art. 2-bis. - I consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscono o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'art. 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 e dei commi 2 e 3 dell'art. 3. 2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 2. 3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalita' ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonche' la documentazione sull'operativita' del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995". Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. 7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura delle procedure stesse". - Per il testo dell'art. 3-bis del predetto decreto-legge si veda in nota all'art. 1. - Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 5 del D.L. n. 154/1995, citato in nota all'art. 1: "Art. 3. - 1. I commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal seguente: ' 2. I comuni, le comunita' montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'art. 3, comma 1, lettera a), al fine del ripristino di tali beni, nonche' per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera b) dello stesso art. 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere della Autorita' di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalita' e procedure. Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal parere della Autorita' di bacino.'. 1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell'art. 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalita' e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'art. 1". "Art. 5. - 1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e' prorogato al 30 novembre 1995. 2. (Soppresso dalla legge di conversione). 3. All'art. 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: 'a favore dei soggetti di cui all'art. 1' sono sostituite dalle seguenti: 'a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3'; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e ai commi 6 e 7 dell'art. 3'. 3-bis. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' sostituito dal seguente: '7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e puo' essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto'. 3-ter. Al comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissato al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto'. 4. All'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: '7-bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 e' cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili'. 4-bis. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' inserito il seguente: '1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere varie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'art. 3 e al comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22'. 4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aumentate di lire 130 miliardi. 4-quater. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' inserito il seguente: '1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'art. 3 e al comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22'. 5. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio 1995, l'importo delle indennita' concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto. Le residue somme disponibili, riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'art. 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. 6-9 (Omissis)". - La legge 8 agosto 1995, n. 443, reca: "Legge quadro per l'artigianato". - Si riporta il testo dei commi 11, 12 e 13 dell'art. 10 del citato D.L. n. 646/1994: "11. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile. 12. Dopo la concessione puo' essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa. 13. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformita' dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo". - Per il testo vigente dell'art. 6 del citato D.L. n. 646/1994 si veda nota all'art. 1.