Art. 3.
Interventi  di   coordinamento   delle   disposizioni   di   cui   al
   decreto-legge   3   maggio   1995,   n.   154,   convertito,   con
   modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  1995,  n.  265,  con  le
   disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi
   alluvionali.
  1.  Al  comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,
n.  35,  sono  soppressi  il  primo  e il secondo periodo e nel terzo
periodo  le  parole:  "del  massimale  o  delle   percentuali"   sono
soppresse.
  2.   L'ultimo   periodo   del   comma  3-ter  dell'articolo  5  del
decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppresso.
  3.  Il  primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla  legge
16 febbraio 1995, n. 35, e' soppresso.
  4.  La lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge
3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
giugno 1995, n. 265, e' soppressa.
  5.  All'articolo  3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "  1-bis.  Le  provvidenze  previste dall'articolo 3 e dal presente
articolo possono essere accordate dalla Cassa  per  il  credito  alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni
subiti  da  eventuali  attivita'  commerciali  svolte  dalle  imprese
artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto  1985,
n. 443".
 6.  Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
febbraio  1995,  n.  35,  dopo  le  parole:  "ad  uso abitativo" sono
inserite le seguenti: "e non abitativo".
  7. Al comma 3 dell'articolo 2-bis  del  decreto-legge  19  dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, le parole: "dei nove decimi" sono soppresse.
  8.  All'articolo  3  del  decreto-legge  3  maggio  1995,  n.  154,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 giugno 1995, n. 265,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  " 1-bis. Per le procedure relative alla concessione  dei  mutui  di
cui  al  comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio  1995,
n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11,
12  e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalita' e  le
procedure  da  adottare  per il riparto dell'importo disponibile sono
analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  per  i  mutui  di cui
all'articolo 1".
  9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994,  n.
646,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
22, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "che  hanno
subito  rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le
modalita' di cui al comma 12"; nello  stesso  comma  le  parole:  "28
febbraio 1995" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1995" ed
e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'efficacia degli atti o
dei provvedimenti emanati nel periodo compreso  tra  il  28  febbraio
1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa fino alla scadenza del termine del
31 dicembre 1995".
 
          Riferimenti normativi:
            -  Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 2-bis
          e 3 del D.L.   19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  16  febbraio  1995,  n.  35,
          recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la  ripresa
          delle   attivita'   produttive  nelle  zone  colpite  dalle
          eccezionali  avversita'   atmosferiche   e   dagli   eventi
          alluvionali  nella prima decade del mese di novembre 1994".
          "Art. 1. - 1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994
          risultavano proprietari di  immobili,  ubicati  nell'ambito
          del  territorio  delle  regioni individuate dal decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10  novembre  1994
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
          1994,  che  siano andati distrutti o per i quali non vi sia
          possibilita'  di  ripristino  per  effetto   degli   eventi
          alluvionali  della  prima decade del mese di novembre 1994,
          e' assegnato:
               a) limitatamente  all'unita'  immobiliare  ad  uso  di
          residenza  principale,  un  contributo a fondo perduto pari
          alla spesa per la ricostruzione  o  per  l'acquisto  di  un
          alloggio  di  civile  abitazione  con  una superficie utile
          abitabile corrispondente a quella  dell'unita'  immobiliare
          distrutta  e  comunque non superiore, nel limite massimo, a
          200 mq;
               b) per ogni altra unita' immobiliare ad uso  abitativo
          e  non  abitativo, un contributo sino al 75 per cento della
          spesa.
             2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del  4
          novembre  1994,  risultavano  proprietari  di beni immobili
          danneggiati dai predetti eventi alluvionali e' assegnato un
          contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria  per
          la  riparazione  dei  danni.   3. Ai soggetti residenti nei
          comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1  che,  in
          conseguenza  degli  eventi  alluvionali,  abbiano subito la
          distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili
          e di beni mobili  registrati  e'  assegnato  un  contributo
          commisurato  al valore dei beni predetti nel limite massimo
          complessivo  di  lire  50  milioni   per   ciascun   nucleo
          familiare.    4.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del
          presente articolo e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  900
          miliardi  per  l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno
          1996".
             "Art. 2. - 1-7 (Omissis).
             8.   A   valere   sulle   somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a., un  acconto,  nei  limiti  del  massimale  o  delle
          percentuali  di  garanzia  attivabili, non superiore al 50%
          dell'insolvenza, salvo conguaglio  in  sede  di  definitiva
          determinazione della perdita.
             9. (Omissis)".
             "Art.  2-bis.  - I consorzi e le cooperative di garanzia
          mutualistica  fidi,  di  seguito  denominati  Confidi,  che
          costituiscono  o incrementino fondi di garanzia finalizzati
          a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte
          garanzie reali a favore dei soggetti  di  cui  all'art.  1,
          separati  dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di
          un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di
          spesa di cui al comma 5,  pari  a  nove  volte  l'ammontare
          degli  stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che
          la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento
          dei finanziamenti  concessi  ai  sensi  dei  commi  2  e  3
          dell'art.  2 e dei commi 2 e 3 dell'art. 3.  2. Le garanzie
          sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino  al  100
          per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7
          dell'art. 2.  3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di
          cui  al  comma  1  dovranno  restituirli entro sei mesi dal
          rimborso dell'ultima rata  dei  mutui  garantiti  al  netto
          delle  insolvenze  addebitate  al fondo di garanzia.  4. Il
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          con  proprio  decreto,  da  emanarsi  entro quindici giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto, fissa le modalita' ed i criteri per
          la presentazione delle domande di  finanziamento  da  parte
          dei  Confidi,  nonche'  la documentazione sull'operativita'
          del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti  ad
          inviare   al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.    5.  Per  le  finalita'  del   presente
          articolo  e'  autorizzata  la spesa di lire 50 miliardi per
          l'anno 1995".  Art. 3. - 1. Il fondo per  il  concorso  nel
          pagamento  degli  interessi  istituito  dall'art.  37 della
          legge 25 luglio 1952,  n.  949,  presso  la  Cassa  per  il
          credito  alle  imprese  artigiane S.p.a. - Artigiancassa e'
          incrementato della somma di lire 200  miliardi  per  l'anno
          1995.  Tale  somma  e' soggetta a gestione separata.  2. Le
          disponibilita' di  cui  al  comma  1  sono  destinate  alla
          corresponsione    di    contributi   agli   interessi   sui
          finanziamenti concessi dalle banche alle imprese  artigiane
          aventi  sede  nelle  regioni  di  cui  all'art. 1, comma 1,
          dichiarate  danneggiate  per  effetto   delle   eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della
          prima decade del mese di novembre 1994.  3. I finanziamenti
          di cui al comma 2 devono  essere  destinati  al  ripristino
          anche   migliorativo   degli  impianti  e  delle  strutture
          aziendali, purche' entro il  limite  del  valore  dei  beni
          danneggiati,  nonche'  alla  ricostituzione  di  scorte. La
          durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni e di un periodo massimo di rimborso di  otto  anni.  I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento  per  il  primo  miliardo  di  spesa  e in misura non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3 miliardi.   4. Il  tasso  di  interesse  a  carico  delle
          imprese  beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente
          articolo  e'  pari  al  tre  per   cento   nominale   annuo
          posticipato   a   decorrere   dall'inizio  del  periodo  di
          ammortamento   del   finanziamento.    Nel    periodo    di
          preammortamento  l'onere per interessi rimane interamente a
          carico del fondo di cui al comma 1.  5. Le somme di cui  al
          comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento
          annuo  il  tasso di interesse dovuto dalle predette imprese
          sui finanziamenti accordati dalle  banche  con  i  prestiti
          concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle
          imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art.
          41,  comma  1,  della legge 5 ottobre 1991, n. 317.  6. Gli
          interventi del Fondo  centrale  di  garanzia  istituito  ai
          sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.a.  -
          Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti  agevolati  alle
          imprese  artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente
          articolo. Per gli interventi  del  Fondo  nessun  onere  e'
          posto  a  carico delle imprese beneficiarie.  7. Avviate le
          procedure di riscossione coattiva del  credito,  le  banche
          possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che
          assicura  la copertura dell'insolvenza nella misura massima
          del 50 per cento;  la  restante  parte  della  garanzia  e'
          conguagliata  alla chiusura delle procedure stesse".  - Per
          il testo dell'art. 3-bis del predetto decreto-legge si veda
          in nota all'art. 1.  - Si riporta il  testo  vigente  degli
          articoli  3  e  5  del  D.L.  n.   154/1995, citato in nota
          all'art. 1:  "Art. 3. - 1. I commi 2 e 3  dell'art.  1  del
          decreto-legge  24  novembre  1994,  n. 646, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio  1995,  n.  22,  sono
          sostituiti  dal  seguente:    '  2.  I comuni, le comunita'
          montane, le province e le regioni rientranti nei  territori
          delle  regioni  individuate  dal decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre  1994, sono
          autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro  il  limite
          complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento
          a  totale  carico dello Stato, qualora in conseguenza degli
          eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994  abbiano  subito
          danni  ai beni di propria pertinenza, indicati dall'art. 3,
          comma 1, lettera a), al fine del ripristino di  tali  beni,
          nonche'  per  interventi  di  consolidamento  dei  dissesti
          idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle
          discariche  danneggiate  e  finalizzati  a   prevenire   il
          verificarsi  di  situazioni di pericolo di cui alla lettera
          b) dello stesso art. 3, comma 1. Per essere ammessi a  tale
          beneficio  i  legali  rappresentanti degli enti interessati
          presentano domanda  alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  in
          coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione,
          contenente  la  specificazione  dell'ente,  delle  opere da
          ripristinare o da realizzare e del  conseguente  fabbisogno
          finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti
          sulla   base   delle   attestazioni  di  danno  degli  enti
          interessati  e  degli  accertamenti  dei  servizi   tecnici
          regionali  della  difesa  del  suolo,  sono approvati dalle
          regioni, previo parere della Autorita' di  bacino,  che  si
          esprimono   entro   trenta   giorni,  in  coerenza  con  le
          determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  in  ordine  al  riparto
          dell'importo  disponibile  e  alle  modalita'  e procedure.
          Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal  parere
          della  Autorita'  di  bacino.'.   1-bis.   Per le procedure
          relative alla concessione dei  mutui  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  1,  del  decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
          n. 22, si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  10,
          commi  11,  12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.
          646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre
          1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          gennaio 1995,  n.  22.  Le  modalita'  e  le  procedure  da
          adottare  per  il  riparto  dell'importo  disponibile  sono
          analoghe  a  quelle  deliberate  dalla  Conferenza  per   i
          rapporti  tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome
          per i mutui di cui all'art. 1".  "Art. 5. - 1.  Il  termine
          del  30  aprile  1995  di  cui  all'art.  7,  comma  1, del
          decreto-legge 24 novembre 1994,  n.  646,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n. 22, e'
          prorogato al 30 novembre 1995.
             2. (Soppresso dalla legge di conversione).  3.  All'art.
          2-bis   del   decreto-legge   19  dicembre  1994,  n.  691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio
          1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
               a) al comma 1 le parole: 'a favore dei soggetti di cui
          all'art.    1'  sono  sostituite  dalle seguenti: 'a favore
          delle imprese di cui agli articoli 2 e 3';
               b) al comma 2 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: 'e ai commi 6 e 7 dell'art. 3'.
             3-bis.  Il  comma  7  dell'art.  2  del decreto-legge 19
          dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' sostituito dal  seguente:
          '7.  Le  disponibilita'  del  Fondo  di cui al comma 6 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione del capitale e  dalla  mancata  corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al  presente
          articolo.  La  garanzia  del  Fondo ha natura sostitutiva e
          puo' essere accordata con un  massimale  pari  al  100  per
          cento  della  perdita  che  le  banche  dimostrino  di aver
          sofferto'.  3-ter. Al comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge
          19 dicembre 1994, n. 691,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  febbraio  1995,  n. 35, sono aggiunti, in
          fine, i seguenti periodi: 'Ai fini di cui al presente comma
          la natura  della  garanzia  del  Fondo  e'  trasformata  da
          sussidiaria   a   sostitutiva  e  la  misura  del  relativo
          intervento e' fissato al 100 per cento della perdita che le
          banche dimostrino di aver sofferto'.   4.  All'art.  3  del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16  febbraio  1995,  n.  35,  e'
          aggiunto,  in fine, il seguente comma:  '7-bis. La garanzia
          di cui ai commi 6 e 7 e' cumulabile fino al cento per cento
          con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive
          e consortili'.   4-bis. Dopo il comma  1  dell'art.  7  del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16  febbraio  1995,  n.  35,  e'
          inserito  il seguente:   '1-bis. Ai sensi e per gli effetti
          del comma 1  si  ritengono  opere  danneggiate  e  pertanto
          suscettibili  di  ripristino e ricostruzione anche in altra
          sede, le infrastrutture e le opere varie che interferiscano
          con gli interventi diretti a  rimuovere  le  situazioni  di
          pericolo imminente di cui al comma 6 dell'art. 3 e al comma
          2  dell'art.  4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
          n. 22'.  4-ter. Per le finalita' di cui al comma  4-bis  la
          spesa  complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996
          previste dal comma  1  dell'art.  7  del  decreto-legge  19
          dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  16  febbraio 1995, n. 35, sono aumentate di lire 130
          miliardi.   4-quater. Dopo  il  comma  1  dell'art.  8  del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16  febbraio  1995,  n.  35,  e'
          inserito  il seguente:   '1-bis. Ai sensi e per gli effetti
          del comma 1 si ritengono strutture danneggiate  e  pertanto
          suscettibili  di  ripristino e ricostruzione anche in altra
          sede,   le   infrastrutture   e   le   opere   viarie   che
          interferiscano  con  gli  interventi diretti a rimuovere le
          situazioni  di  pericolo  imminente  di  cui  al  comma   6
          dell'art.  3  e al comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 24
          novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1995, n. 22'.  5. Al comma 4  dell'art.  9
          del  decreto-legge  19  dicembre 1994, n.  691, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.    35,
          sono   aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  'L'INPS
          comunica  al  Ministero   del   tesoro   e   al   Ministero
          dell'interno,  entro  il  31  luglio  1995, l'importo delle
          indennita'  concesse  ai  sensi  del  comma  1   a   valere
          sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  2,  con
          prioritario riferimento all'importo di  lire  100  miliardi
          ivi   previsto.  Le  residue  somme  disponibili,  riferite
          all'importo di cui al comma  2  sono  portate,  nel  limite
          massimo  di  lire  29  miliardi,  in  aumento  della  spesa
          prevista dall'art. 8 del decreto-legge 30 maggio  1994,  n.
          328,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 luglio
          1994, n. 471.
             6-9 (Omissis)".
             -  La  legge  8 agosto 1995, n. 443, reca: "Legge quadro
          per l'artigianato".  - Si riporta il testo dei commi 11, 12
          e 13 dell'art. 10 del citato D.L.  n.  646/1994:    "11.  I
          mutui   vengono   concessi  con  procedura  accelerata  dal
          direttore  generale  della  Cassa  depositi   e   prestiti,
          assumendo  i  poteri  del  consiglio,  sulla base del piano
          regionale  e  della  domanda  del   legale   rappresentante
          dell'ente.  Le  determine di concessione saranno comunicate
          al consiglio di amministrazione dell'Istituto  nella  prima
          adunanza  utile.    12.  Dopo  la  concessione  puo' essere
          anticipato,  su   richiesta   del   legale   rappresentante
          dell'ente,  sino  al  50 per cento del mutuo. Le successive
          erogazioni potranno avere  luogo  dopo  il  perfezionamento
          degli  atti  istruttori in base ai documenti giustificativi
          di spesa.   13. Gli organi  competenti  regionali  dovranno
          verificare  la  conformita'  dell'opera realizzata al piano
          regionale e trasmettere  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
          idonea  attestazione  per  la somministrazione a saldo".  -
          Per il  testo  vigente  dell'art.  6  del  citato  D.L.  n.
          646/1994 si veda nota all'art. 1.