Art. 4.
Modificazioni alla disciplina  IVA  in  materia  di  autoconsumo,  di
   rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.
  1.  Al  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 12-bis), dopo le
parole  "prosciutto  cotto",  sono  aggiunte  le  seguenti: "(v.d. ex
16.02)";
    b) l'articolo 16-bis e' sostituito dal seguente:
  "Art. 16-bis (Modifiche in materia di autoconsumo  e  di  rettifica
della   detrazione  IVA).  -  1.  Al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal
seguente:
    '4)  le  cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui
produzione o il cui  commercio  non  rientra  nell'attivita'  propria
dell'impresa  se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila
e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto
o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo
19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;';
    b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo:
'Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo  sempreche'
l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e servizi relativi alla
loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione  di
valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate  per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero
a  titolo  gratuito  per  altre  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa,   ad  esclusione  delle  somministrazioni  nelle  mense
aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,  educative  e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente, (( nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria
svolte   a   beneficio   delle  attivita'  istituzionali  di  enti  e
associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali,  sportive,  religiose  e  di  assistenza  e   solidarieta'
sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o
comunicazioni  di  pubblico  interesse  richieste o patrocinate dallo
Stato o da enti pubblici.'; ))
    c) nell'articolo  6,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  'Quelle  indicate  nell'articolo  3, terzo comma,
primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese,
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo
a quello in cui sono rese.';
(( d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita ))
(( dalla seguente:                                                 ))
(( 'c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo  ))
(( comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le         ))
(( prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti     ))
(( obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma,   ))
(( primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; ))
(( per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo ))
(( periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la      ))
(( prestazione dei servizi;';                                      ))
    e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4)
e  5)  del  secondo  comma  dell'articolo  2  e per le prestazioni di
servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.';
    f) nell'articolo (( 19-bis, )) sesto comma, dopo le parole 'Se  i
beni  ammortizzabili'  sono  inserite  le  seguenti:  'o comunque gli
immobili'.";
b-bis) (( all'articolo 17, comma 6, lettera b), sono               ))
(( aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione dei consumi di      ))
(( energia elettrica relativi ad imprese industriali ed            ))
(( alberghiere";                                                   ))
    c) all'articolo 34, comma 5, le parole "di cui all'ultimo periodo
dei commi 2 e 3 per  i  casi  ivi  previsti"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  cui  all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due
periodi del comma 3 per i casi ivi previsti";
    d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo  periodo,  le
parole  "31  maggio  1995"  sono  sostituite  dalle  seguenti: (( "20
dicembre 1995"; )) al terzo periodo, le parole  "all'ultimo  periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "agli ultimi due periodi";
d-bis) (( all'articolo 35, comma 2, e' aggiunto, in fine, il       ))
(( seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si  ))
(( applicano anche alle irregolarita' commesse prima della data di ))
(( entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415";    ))
    e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 1) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "prodotti            ))
(( editoriali" sono aggiunte le seguenti: "di antiquariato"; nel   ))
(( medesimo comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le          ))
(( seguenti:                                                       ))
(( " b-bis         al 25 per cento del prezzo di vendita per le    ))
(( cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di            ))
(( antiquariato;                                                   ))
(( b-ter         al 50 per cento del prezzo di vendita per le      ))
(( cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di        ))
(( francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti    ))
(( derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di          ))
(( apparecchiature elettromeccaniche";                             ))
  2)  al  comma  6,  le  parole  "Il  margine  di  cui  al comma 1 e'
determinato  globalmente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Salva
l'opzione  per  la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da
comunicare con le modalita'  indicate  al  comma  8,  il  margine  e'
determinato  globalmente"; nello stesso comma: le parole "lettera b)"
sono sostituite dalle seguenti: " (( lettere b), b-bis) e b-ter)"; la
parola: "francobolli" e le parole: "di parti,  pezzi  di  ricambio  o
componenti  derivanti  dalla  demolizione  di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche," sono soppresse; )) le parole  "di
libri"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di prodotti editoriali di
antiquariato";  sono  aggiunte,  in   fine,   le   seguenti   parole:
"nell'ipotesi di applicazione del margine globale";
(( 3) al comma 10, le parole "Agli effetti della presente sezione" ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "Negli scambi intracomunitari   ))
(( tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del     ))
(( margine"; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole   ))
(( "mezzi di trasporto usati" sono inserite le seguenti: "da       ))
(( chiunque";                                                      ))
    f)  all'articolo  40,  comma  1, primo periodo, sono soppresse le
parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; nello
stesso comma,  ultimo  periodo,  le  parole  "entro  tre  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi";
    g)  all'articolo 46, comma 1, capoverso 3- (( bis) )) , le parole
"entro il" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  i  venti  giorni
successivi al".
  2.  Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente:
   "15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti  con  veicoli
all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;".
  3.   Alla  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  nel  numero  9),  dopo  le parole "ex 10.07" sono aggiunte le
seguenti: ", ex 21.07.02";
    b) il numero 31) e' sostituito dal seguente:
    "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche  con  motore  o
altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i
servoscala  e  altri  mezzi  simili  atti  al superamento di barriere
architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie
(( nonche' le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli dei
titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati
sul veicolo; )) veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri  cubici,
se  con  motore  a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore
diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente  F  per  ridotte  o
impedite capacita' motorie;";
(( b-bis) nel numero 36), la parola: "pubbliche", ovunque ricorra, ))
(( e' sostituita dalle seguenti: "con esclusione di quelle         ))
(( trasmesse in forma codificata";                                 ))
(( c) (Soppressa dalla legge di conversione);                      ))
((    3-bis)    Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto   ))
(( del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e      ))
(( succesive modificazioni, dopo il numero 123-bis) e' inserito   ))
(( il seguente:                                                    ))
(( "123-ter         canoni di abbonamento alle radiodiffusioni     ))
(( circolari trasmesse in forma codificata.                        ))
  4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi
2  e  3  si  applicano  dal  24  marzo  1995  ((  ad  eccezione delle
disposizioni di cui al comma 3, lettera  b  ))  -bis)  ((  ,  che  si
applicano  dal  1 gennaio 1996. Le disposizioni di cui al comma 3-bis
si applicano dal 1 gennaio 1996. ))
(( 5. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L. 23  febbraio
          1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          marzo   1995,  n.  85,  recante:  "Misure  urgenti  per  il
          risanamento della  finanza  pubblica  e  per  l'occupazione
          nelle  aree depresse":   "Art. 10 (Variazioni di aliquote).
          1. Le aliquote dell'imposta sul valore  aggiunto  stabilite
          nella  misura  del  9  e  del  13  per  cento sono elevate,
          rispettivamente, al 10 e al 16 per cento.    2.  L'aliquota
          dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta:
               a)  al  4  per  cento  per  le  cessioni, gli acquisti
          intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti  per
          l'uso  umano  o  veterinario,  ad  eccezione  dei  prodotti
          omeopatici, di sostanze  farmaceutiche  e  di  articoli  di
          medicazione  di  cui  le  farmacie devono obbligatoriamente
          essere dotate secondo la Farmacopea ufficiale;
               b) al 16 per  cento  per  le  cessioni,  gli  acquisti
          intracomunitari e le importazioni di:
               1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e
          il  lardo,  degli  animali  della  specie  bovina  e suina,
          fresche, refrigerate, congelate o surgelate,  salate  o  in
          salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 -
          ex 02.06);
          2)   salsicce,  salami  e  simili  di  carni  totalmente  o
          parzialmente suine (v.d. ex 16.01);
               2-bis) prosciutto cotto  (v.d. ex 16.02);
                2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli
          animali del genere bufalo (ex 01.02). e suina (ex 01.03);
             2-bis. All'articolo 4,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  ottobre  1978. n. 627, e'
          aggiunto il seguente numero:
              ''8-bis) ai trasporti delle merci di cui  e'  accertata
          la  provenienza  da  o  la  destinazione  verso altri Paesi
          comunitari''.
             3-6 (Omissis)".
             - Si riporta il testo degli artitoli 2, 3,  6,  13,  18,
          19,  19-bis e 36-bis del citato D.P.R. n. 633/1972, come da
          ultimi modificati ovvero richiamati  dall'art.  16-bis  del
          D.L.   n.   41/1995:     "Art.  2  (Cessioni  di  beni).  -
          Costituiscono cessioni di beni gli atti  a  titolo  oneroso
          che   importano   trasferimento   della  proprieta'  ovvero
          costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento
          su beni di ogni genere.
             Costituiscono inoltre cessioni di beni:
              1) le vendite con riserva di proprieta';
              2)  le  locazioni  con  clausola di trasferimento della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti;
              3) i passaggi dal committente al commissionario  o  dal
          commissionario  al committente di beni venduti o acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione; 4)  le  cessioni
          gratuite  di beni ad esclusione di quelli la cui produzione
          o il  cui  commercio  non  rientra  nell'attivita'  propria
          dell'impresa  se  di  costo  unitario  non superiore a lire
          cinquantamila e  di  quelli  per  i  quali  non  sia  stata
          operata,  all'atto  dell'acquisto  o  dell'importazione, la
          detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se  per
          effetto   dell'opzione   di  cui  all'art.  36-bis;  5)  la
          destinazione di beni  all'uso  o  al  consumo  personale  o
          familiare  dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano
          un'arte o una professione o  ad  altre  finalita'  estranee
          alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione,
          anche  se  determinata  da  cessazione  dell'attivita', con
          esclusione di quei beni per i quali non e'  stata  operata,
          all'atto  dell'acquisto,  la detrazione dell'imposta di cui
          all'art. 19, si considera destinato  a  finalita'  estranee
          all'impresa  o  all'esercizio dell'arte o della professione
          l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse
          da quelle imponibili ovvero non imponibili ai  sensi  degli
          articoli  8,  8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di
          applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e  dell'art.
          74,  commi  primo, quinto e sesto, nonche' delle operazioni
          di cui al terzo comma del presente articolo e  all'art.  3,
          quarto  comma; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi
          titolo da societa'  di  ogni  tipo  e  oggetto  nonche'  le
          assegnazioni  o  le analoghe operazioni fatte da altri enti
          privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o
          altre organizzazioni senza personalita' giuridica.
              (Omissis)".
             "Art.  3  (Prestazioni  di  servizi).  -   Costituiscono
          prestazioni  di  servizi le prestazioni verso corrispettivo
          dipendenti  da  contratti  d'opera,   appalto,   trasporto,
          mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi
          a titolo oneroso quelle effettuate per  l'uso  personale  o
          familiare  dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano
          un'arte o una professione o per  altre  finalita'  estranee
          all'impresa  o all'esercizio dell'arte o della professione.
          Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate
          verso corrispettivo:
              1)  le  concessioni  di  beni  in  locazione,  affitto,
          noleggio e simili;
              2)  le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
          a  diritti  d'autore,   quelle   relative   ad   invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle realtive a marchi e insegne;
              3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi
          di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni
          bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro
          presso   aziende   e   istituti   di   credito   o   presso
          amministrazioni  statali,  anche  se  regolati   in   conto
          corrente;
              4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
              5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
              Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e secondo
          sempreche' l'imposta afferente  agli  acquisti  di  beni  e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono per ogni operazione  di  valore  superiore  a
          lire   cinquantamila   prestazioni   di  servizi  anche  se
          effettuate    per    l'uso    personale     o     familiare
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre
          finalita'   estranee   all'esercizio    dell'impresa,    ad
          esclusione  delle  somministrazioni nelle mense aziendali e
          delle prestazioni di  trasporto,  didattiche,  educative  e
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
          personale    dipendente   nonche'   delle   operazioni   di
          divulgazione  pubblicitaria  svolte   a   beneficio   delle
          attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza
          scopo di lucro perseguono finalita'  educative,  culturali,
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
          e  delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini
          o  comunicazioni  di   pubblico   interesse   richieste   o
          patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni
          indicate  al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni
          di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o
          licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma  precedente.
          Le  prestazioni  di  servizi  rese o ricevute dai mandatari
          senza  rappresentanza  sono  considerate   prestazioni   di
          servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
             Non sono considerate prestazioni di servizi:
               a) le cessioni, concessioni, licenze e simili realtive
          a  diritti  d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o
          legatari, tranne quelle  relative  alle  opere  di  cui  ai
          numeri  5)  e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.
          633, e alle opere di ogni genere utilizzate  da  imprese  a
          fini di pubblicita' commerciale;
               b) i prestiti obbligazionari;
               c)  le  cessioni dei contratti di cui alle lettere a),
          b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
               d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere  e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2;
               e)  le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
          alla lettera a), e le prestazioni relative alla  protezione
          dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di
          intermediazione nella riscossione dei proventi;
               f) le prestazioni di mandato e di mediazione  relative
          ai prestiti obbligazionari;
               g). . . . . . ;
               h)   le  prestazioni  dei  commissionari  relative  ai
          passaggi di cui al n. 3) del secondo comma  dell'art.  2  e
          quelle  dei  mandatari  di  cui al terzo comma del presente
          articolo".  "Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). -  Le
          cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate nel momento
          della  stipulazione  se  riguardano  beni  immobili  e  nel
          momento  della  consegna  o  spedizione  se riguardano beni
          mobili. Tuttavia le cessioni i  cui  effetti  traslativi  o
          costitutivi  si  producono  posteriormente,  tranne  quelle
          indicate ai numeri 1) e  2)  dell'art.  2,  si  considerano
          effettuate  nel  momento in cui si producono tali effetti e
          comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di  un
          anno  dalla consegna o spedizione.  In deroga al precedente
          comma l'operazione si considera effettuata:
               a) per le cessioni di beni  per  atto  della  pubblica
          autorita'  e  per  le cessioni periodiche o continuative di
          beni  in  esecuzione  di  contratti  di   somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo;
               b)  per  i passaggi dal committente al commissionario,
          di cui al n. 3) dell'art. 2,  all'atto  della  vendita  dei
          beni da parte del commissionario;
               c)   per   la  destinazione  al  consumo  personale  o
          familiare dell'imprenditore e ad altre  finalita'  estranee
          all'esercizio  dell'impresa,  di  cui al n. 5) dell'art. 2,
          all'atto del prelievo dei beni;
               d) per  le  cessioni  di  beni  inerenti  a  contratti
          estimatori,  all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
          beni non restituiti, alla scadenza  del  termine  convenuto
          tra  le  parti  e comunque dopo il decorso di un anno dalla
          consegna o spedizione;
               d-bis) per le assegnazioni in proprieta'  di  case  di
          abitazione   fatte   ai  soci  da  cooperative  edilizie  a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
               d-ter) (per le assegnazioni in godimento  di  case  di
          abitazione   fatte   ai  soci  da  cooperative  edilizie  a
          proprieta'  indivisa,   alla   data   della   delibera   di
          assegnazione definitiva).
             Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano effettuate
          all'atto del pagamento del corrispettivo.  Quelle  indicate
          nell'art.  3,  terzo  comma,  primo periodo, si considerano
          effettuate al momento in  cui  sono  rese,  ovvero,  se  di
          carattere  periodico  o continuativo, nel mese successivo a
          quello in cui sono rese.  Se anteriormente  al  verificarsi
          degli    eventi    indicati    nei   precedenti   commi   o
          indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia  pagato
          in  tutto  o  in  parte  il  corrispettivo, l'operazione si
          considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o
          pagato, alla data della fattura o a quella  del  pagamento,
          ad  eccezione  del  caso  previsto  alla lettera d-bis) del
          secondo comma.   Si considerano  in  ogni  caso  effettuate
          all'atto  del  pagamento  del corrispettivo le cessioni dei
          prodotti farmaceutici indicati nel numero 78 della  seconda
          parte  dell'allegata  tabella A, effettuate dai farmacisti,
          le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  ai  soci,
          associati  o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art.
          4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici  territoriali,  agli  istituti  universitari, alle
          unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri,  agli  enti
          pubblici  di  ricovero  e  cura aventi prevalente carattere
          scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza
          e a quelli di previdenza".  "Art. 13 (Base  imponibile).  -
          La   base   imponibile  delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni  di  servizi   e'   costituita   dall'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   dovuti   al  cedente  o
          prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli
          oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri
          oneri  verso  terzi   accollati   al   cessionario   o   al
          committente,   aumentato  delle  integrazioni  direttamente
          connesse con i  corrispettivi  dovuti  da  altri  soggetti.
          Agli  effetti  del  comma  precedente  i corrispettivi sono
          costituiti:
               a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
          dipendenti    da    atto    della    pubblica    autorita',
          dall'indennizzo comunque denominato;
               b)  per  i  passaggi  di  beni  dal   committente   al
          commissionario  o dal commissionario al committente, di cui
          al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita
          pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e
          dal  prezzo  di  acquisto  pattuito   dal   commissionario,
          aumentato  della provvigione; per le prestazioni di servizi
          rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di  cui
          al  terzo  comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di
          fornitura del servizio pattuito dal  mandatario,  diminuito
          della  provvigione,  e  del prezzo di acquisto del servizio
          ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
             c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5)  e  6)  del
          secondo comma dell'art. 2, per le cessioni di beni e per le
          prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti
          obbligazioni  e  per quelle di cui all'art. 3, terzo comma,
          primo  periodo,  dal  valore  normale  dei  beni  e   delle
          prestazioni;  per  le assegnazioni di cui all'art. 3, terzo
          comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal  soggetto
          passivo per la prestazione dei servizi;
               d)  per  le operazioni permutative di cui all'art. 11,
          dal valore normale dei  beni  e  dei  servizi  che  formano
          oggetto di ciascuna di esse;
               e)  per  le cessioni di beni vincolati al regime della
          temporanea importazione, dal corrispettivo  della  cessione
          diminuito   del   valore  accertato  dall'ufficio  doganale
          all'atto della temporanea importazione.  Per le cessioni di
          beni  indicati  alla  leggera  e-bis)  del  secondo   comma
          dell'art.  19  la  base  imponibile  e'  ridotta alla meta'
          qualora  la  detrazione  dell'imposta  relativa   al   loro
          acquisto  o  importazione  da  parte  del cedente sia stata
          operata  con  la  riduzione  prevista  nella   disposizione
          stessa".  "Art. 18 (Rivalsa). - Il soggetto che effettua la
          cessione  di  beni o prestazione di servizi imponibile deve
          addebitare la relativa imposta, a  titolo  di  rivalsa,  al
          cessionario  o  al  committente.   Per le operazioni per le
          quali non e' prescritta l'emissione della fattura il prezzo
          o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta.  Se
          la  fattura  e' emessa su richiesta del cliente il prezzo o
          il corrispettivo deve essere  diminuito  della  percentuale
          indicata  nel quarto comma dell'art. 27.  La rivalsa non e'
          obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e  5)  del
          secondo  comma  dell'art. 2 e per le prestazioni di servizi
          di cui al terzo comma, primo  periodo,  dell'art.  3.    E'
          nullo  ogni  patto  contrario  alle  disposizioni dei commi
          precedenti.  Il credito di rivalsa ha  privilegio  speciale
          sui  beni  immobili  oggetto  della  cessione o ai quali si
          riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758  e  2772
          del  codice  civile  e,  se  relativo alla cessione di beni
          mobili, ha privilegio  sulla  generalita'  dei  mobili  del
          debitore  con  lo  stesso  grado  del  privilegio  generale
          stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e'
          posposto".   "Art. 19 (Detrazione). - Per la determinazione
          dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o
          dell'eccedenza di cui al secondo  comma  dell'art.  30,  e'
          ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa
          alle  operazioni  effettuate, quello dell'imposta assolta o
          dovuta dal contribuente o a  lui  addebitata  a  titolo  di
          rivalsa  in  relazione  ai  beni  e  ai servizi importati o
          acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
          In deroga alle disposizioni del comma precedente:
               a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione
          di aeromobili e di  autoveicoli  di  cui  alla  lettera  e)
          dell'allegata  tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei
          relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni  di
          servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
          impiego, custodia, manutenzione e riparazione  relative  ai
          beni  stessi,  e'  ammessa  in detrazione se i beni formano
          oggetto  dell'attivita'   propria   dell'impresa   o   sono
          destinati   ad   essere   esclusivamente   utilizzati  come
          strumentali nell'attivita' propria dell'impresa  ed  e'  in
          ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
               b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione
          degli  altri  beni elencati nell'allegata tabella B e delle
          navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti  e
          ricambi,  nonche'  alle  prestazioni  di  servizi di cui al
          terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego,  custodia,
          manutenzione  e  riparazione  relative  ai  beni stessi, e'
          ammessa in detrazione soltanto se i  beni  formano  oggetto
          dell'attivita'  propria  dell'impresa  ed  e'  in ogni caso
          esclusa per gli esercenti arti e professioni;
               c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione
          di motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia'  indicati
          nell'art.  26,  lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non  adibiti
          ad  uso  pubblico,  che  non formano oggetto dell'attivita'
          propria dell'impresa, e dei relativi componenti e  ricambi,
          nonche'  alle  prestazioni di servizi di cui al terzo comma
          dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione
          e riparazione relative ai beni stessi, non  e'  ammessa  in
          detrazione  salvo  che  per  gli agenti o rappresentanti di
          commercio;
               d) l'imposta relativa all'acquisto o  all'importazione
          di  carburanti  e  lubrificanti  destinati ad autovetture e
          veicoli, aeromobili, navi  e  imbarcazioni  da  diporto  e'
          ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
          relativa  all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
          mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio  e
          simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
               e)  non  e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a
          prestazioni alberghiere, a somministrazioni di  alimenti  e
          bevande,  con  esclusione delle somministrazioni effettuate
          nei confronti dei datori di lavoro nei locali  dell'impresa
          o  in  locali  adibiti a mensa aziendale o interaziendale e
          delle somministrazioni commesse da imprese  che  forniscono
          servizi  sostitutivi  di  mense aziendali, a prestazioni di
          trasporto  di  persone  e  al   transito   stradale   delle
          autovetture  e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e
          c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
               e-bis)      l'imposta      relativa      all'acquisto,
          all'importazione,  alle  prestazioni  di  servizi di cui al
          terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese  di  gestione,
          di  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
          pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa  di
          cui  al  n.  131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre
          1972, n. 641, e' ammessa in detrazione nella misura del  50
          per cento;
               e-ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
          a  beni  immobili  acquistati,  anche mediante contratti di
          locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta'  con
          soggetti  per  i  quali non sussistono i presupposti di cui
          agli articoli 4 e 5;
               e-quater)  non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
          relativa   agli   acquisti   di  immobili  strumentali  per
          l'esercizio  di  arti  e  professioni  ovvero   alla   loro
          acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria.
             Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti
          ai  sensi  dell'art.  10  la  detrazione  e'  ridotta della
          percentuale  corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare
          delle  operazioni  esenti  effettuate nell'anno e il volume
          d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore
          o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i
          cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con
          l'applicazione  della  percentuale  dell'anno   precedente,
          salvo  conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I  soggetti  che
          iniziano l'attivita' operano la riduzione  in  base  a  una
          percentuale  determinata  presuntivamente, salvo conguaglio
          alla fine dell'anno.  Per il calcolo della  percentuale  di
          riduzione    l'ammontare   delle   operazioni   esenti   e'
          determinato senza tenere conto di quelle indicate al numero
          11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno del volume di
          affari, quando non formano oggetto  dell'attivita'  propria
          dell'impresa  o  sono  accessorie ad operazioni imponibili,
          delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) e 9)
          del  detto  articolo".    "Art.  19-bis  (Rettifica   della
          detrazione).   -   La   detrazione   dell'imposta  relativa
          all'acquisto  di  beni  ammortizzabili,   compresi   quelli
          indicati  all'art.  2425, n. 3), del codice civile, operata
          ai sensi dell'art. 19, e' soggetta a rettifica, in ciascuno
          dei quattro anni successivi, in caso  di  variazione  della
          percentuale  di  detrazione  superiore  a  dieci  punti. La
          rettifica si effettua  aumentando  o  diminuendo  l'imposta
          annuale  in  ragione  di  un  quinto  della  differenza tra
          l'ammontare   della    detrazione    operata    a    quello
          corrispondente  alla percentuale di detrazione dell'anno di
          competenza.  Se  i  beni  ammortizzabili  sono   acquistati
          mediante  contratti di appalto le rettifiche sono operate a
          decorrere dall'anno della loro entrata  in  funzione.    La
          rettifica  non si applica all'imposta relativa all'acquisto
          di  beni  ammortizzabili di costo unitario non superiore al
          milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le
          norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni,  sono ammesse alla tenuta della contabilita'
          semplificata.   In caso di cessione  del  bene  durante  il
          quadriennio, la rettifica e' operata in unica soluzione, in
          base  alla  valutazione  intervenuta  nella  percentuale di
          detrazione,  tenendo  conto  anche  dei  residui  anni  del
          quadriennio.    Agli effetti del presente articolo non sono
          considerati  ammortizzabili  i  beni   per   i   quali   il
          coefficiente  d'ammortamento  stabilito ai sensi del D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 597, non e' inferiore al  venticinque
          per  cento.    (Agli  effetti  del  presente  decreto  sono
          considerati ammortizzabili i fabbricati e  le  porzioni  di
          fabbricati,   destinati   ad   uso  di  civile  abitazione,
          costruiti da imprese per la vendita, locazione o  affitto).
          Se  i  beni  ammortizzabili  o  comunque  gli immobili sono
          acquisiti in dipendenza di atti di fusione,  di  scissione,
          di  cessione  di  aziende  compresi  i  complessi aziendali
          relativi  ai   singoli   rami   dell'impresa,   ovvero   di
          conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si
          applicano  con  riferimento  alla  data  in cui i beni sono
          stati  acquistati  dalla  societa'  incorporata   o   dalle
          societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o
          dal  soggetto  cedente  o  conferente. I soggetti cedenti o
          conferenti  sono  obbligati  a  fornire  ai  cessionari   o
          conferitari  i  dati  rilevanti  ai fini delle rettifiche".
          "Art. 36-bis (Dispensa da  adempimenti  per  le  operazioni
          esenti).  -  Il  contribuente  che ne abbia data preventiva
          comunicazione all'ufficio e' dispensato dagli  obblighi  di
          fatturazione   e   di   registrazione   relativamente  alle
          operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10,  tranne
          quelle  indicate  ai  numeri  11),  18)  e 19) dello stesso
          articolo,  fermi  restando  l'obbligo  di  fatturazione   e
          registrazione    delle   altre   operazioni   eventualmente
          effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli
          altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso
          l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal
          cliente.   Nell'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  il
          contribuente   non   e'  ammesso  a  detrarre  dall'imposta
          eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti  e  alle
          importazioni  e  deve  presentare la dichiarazione annuale,
          compilando l'elenco  dei  fornitori,  ancorche'  non  abbia
          effettuato  operazioni  imponibili.    La  comunicazione di
          avvalersi della dispensa dagli  adempimenti  relativi  alle
          operazioni  esenti  dev'essere  fatta  nella  dichiarazione
          annuale relativa all'anno precedente o nella  dichiarazione
          di  inizio  dell'attivita'  ed ha effetto fino a quando non
          sia revocata e in ogni caso per almeno  un  triennio.    La
          revoca    deve    essere   comunicata   all'ufficio   nella
          dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".  -
          Si riporta il testo vigente degli articoli 17, 34, 35,  36,
          40 e 46 del citato D.L. n. 41 del 1995, come modificato dal
          presente articolo e dell'art. 5:
             "Art.   17   (Modificazioni   aliquote  accise).  -  1-5
          (Omissis).
             6.  Le  aliquote  dell'imposta  erariale   sul   consumo
          dell'energia  elettrica  sono  stabilite,  per  ogni KWH di
          energia impiegata, nelle seguenti misure:
               a)  L.   9,10   per   qualsiasi   applicazione   nelle
          abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni
          di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata
          fino  a  3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili
          di consumo di cui alla tabella A-2, punto  1,  lettera  a),
          allegata  al  provvedimento  n. 15 del 14 dicembre 1993 del
          CIP sono esenti dall'imposta;
               b) L. 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e L.
          2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso  in
          locali  e  luoghi  diversi dall'abitazione. E' soppresso il
          trattamento agevolato previsto per  i  consumi  di  energia
          elettrica   esonerati  dall'applicazione  del  sovrapprezzo
          termico ad  eccezione  dei  consumi  di  energia  elettrica
          relativi ad imprese industriali ed alberghiere.
             7. (Omissis).
             8.  L'aliquota  d'imposta stabilita nel comma 6, lettera
          a), si applica a  decorrere  dalle  fatture  emesse  dal  1
          gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera
          b),  si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla
          data  di  entrata   in   vigore   del   presente   decreto,
          limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera,
          al  periodo  successivo  alla  data  di  applicazione delle
          predette aliquote, considerando  costante  il  consumo  nel
          periodo.      Lo  stesso  criterio  si  applica  anche  per
          individuare  i   consumi   da   assoggettare   alla   nuova
          imposizione  da  parte  delle  aziende non distributrici di
          energia elettrica".
             "Art. 34 (Elenchi riepilogativi). - 1-4 (Omissis).
             5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui  agli
          articoli  21  e  23  del  regolamento  CEE  n.  3330/91 del
          Consiglio del 7 novembre 1991,  si  applicano  le  sanzioni
          amministrative   stabilite   dall'art.   11   del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali
          sono ridotti alla meta' nei casi di ottemperanza all'invito
          di cui al comma 1; si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma 2 e agli ultimi due periodi
          del  comma  3  per  i  casi  ivi  previsti".     "Art.   35
          (Regolarizzazione degli elenchi presentati). - 1. In deroga
          a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  sanzionatorie  di
          carattere tributario richiamate nell'art. 34, per  l'omessa
          presentazione   e   per   le  omissioni,  irregolarita'  ed
          inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi,
          commesse e non ancora definite  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del presente decreto, si applica la pena pecuniaria
          nella misura di quattrocentomila per ciascun  elenco;  tale
          misura  e'  ridotta  alla  meta' nei casi di violazioni non
          ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse
          siano   spontaneamente   regolarizzate   dal   trasgressore
          mediante  presentazione  degli elenchi omessi o rettificati
          entro   il  20  dicembre  1995  agli  uffici  competenti  a
          riceverli. Le pene pecuniarie nella misura  sopra  indicata
          si  applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi
          dell'art. 38, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si provveda entro
          il  20 dicembre 1995 e, in tal caso, se le violazioni hanno
          anche  rilevanza  statistica,  non  sono   applicabili   le
          sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 34. La pena pecuniaria
          non  si applica nei casi di cui agli ultimi due periodi del
          comma 3 dell'art. 34.  Resta salva per il  trasgressore  la
          facolta'  di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la
          definizione della violazione ai sensi dell'art. 2-quinquies
          del decreto-legge 30 settembre 1994, n.   564,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 30 novembre 1994, n.  656.
          2. Gli uffici, in  sede  di  controllo  degli  elementi  in
          proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell'art.
          34,  nonche'  per le violazioni definite ai sensi dell'art.
          2-quinquies del decreto-legge 30 settembre  1994,  n.  564,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori
          a comunicare i dati necessari per rimuovere  le  omissioni,
          le irregolarita' e le inesattezze riscontrate; in tali casi
          la  mancata ottemperanza all'invito entro trenta giorni dal
          ricevimento comporta l'applicabilita' della pena pecuniaria
          in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a
          lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero  in  misura
          non  inferiore  a lire cinquantamila e non superiore a lire
          duecentomila    se    l'omissione,    l'irregolarita'     o
          l'inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in
          ogni   caso  l'ammontare  delle  sanzioni  complessivamente
          irrogate per ciascun elenco non puo' superare l'importo  di
          lire  quattro  milioni.  Le disposizioni di cui al presente
          comma si applicano anche alle irregolarita' commesse  prima
          della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre
          1995,  n.   415".   "Art. 36 (Base imponibile). - 1. Per il
          commercio di beni mobili usati, suscettibili  di  reimpiego
          nello  stato originario o previa riparazione, nonche' degli
          oggetti  d'arte,  degli   oggetti   d'antiquariato   e   da
          collezione,  indicati  nella  tabella  allegata al presente
          decreto, acquistati presso  privati  nel  territorio  dello
          Stato  o  in  quello  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, l'imposta relativa alla rivendita  e'  commisurata
          alla  differenza  tra  il prezzo dovuto dal cessionario del
          bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle  spese
          di  riparazione  e  di  quelle  accessorie.  Si considerano
          acquistati da privati anche i beni per i quali  il  cedente
          non  ha  potuto  detrarre  l'imposta afferente l'acquisto o
          l'importazione, nonche' i beni ceduti da  soggetto  passivo
          d'imposta  comunitario  in regime di franchigia nel proprio
          Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo  d'imposta
          che  abbia assoggettato l'operazione al regime del presente
          comma.  2. I soggetti che esercitano il commercio  a  norma
          del  comma  1  possono optare per l'applicazione del regime
          ivi previsto anche  per  le  cessioni  di  oggetti  d'arte,
          d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita
          di  oggetti  d'arte  ad  essi ceduti dall'autore o dai suoi
          eredi o legatari.  3. I soggetti che  applicano  il  regime
          speciale  di  cui ai precedenti commi possono, per ciascuna
          cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei
          titoli I e II del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26   ottobre   1972,   n.  633,  dandone  comunicazione  al
          competente ufficio dell'imposta sul valore  aggiunto  nella
          relativa   dichiarazione  annuale.     4.  I  soggetti  che
          applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non
          possono  detrarre  l'imposta  afferente  l'acquisto,  anche
          intracomunitario,  o  l'importazione  dei beni usati, degli
          oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da  collezione,
          compresa  quella  afferente le prestazioni di riparazione o
          accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3
          la detrazione spetta, ma  con  riferimento  al  momento  di
          effettuazione   dell'operazione   assoggettata   a   regime
          ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'art.
          25 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al
          bene   acquistato  o  importato,  ed  e'  esercitata  nella
          liquidazione in cui tale operazione e' computata.    5.  La
          differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari:
               a)  al  60  per  cento  del  prezzo di vendita, per le
          cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di  acquisto
          manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;
               b)  al  50  per  cento  del  prezzo  di vendita, per i
          soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio
          esclusivamente  in  forma  ambulante;  la  percentuale   e'
          ridotta  in  ogni  caso  al  25  per  cento  se trattasi di
          prodotti editoriali  di antiquariato;
             b-bis)  al 25 per cento del prezzo  di  vendita  per  le
          cessioni  di  prodotti  editoriali  diversi  da  quelli  di
          antiquariato;
             b-ter)  al 50 per cento del prezzo  di  vendita  per  le
          cessioni  di  francobolli  da collezione e di collezioni di
          francobolli  nonche'  di  parti,  pezzi   di   ricambio   o
          componenti   derivanti   dalla   demolizione  di  mezzi  di
          trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.
             6. Salva l'opzione per la determinazione del margine  ai
          sensi  del  comma 1 da comunicare con le modalita' indicate
          al comma 8,  il  margine  e'  determinato  globalmente,  in
          relazione  all'ammontare complessivo degli acquisti e delle
          cessioni effettuate nel periodo mensile  o  trimestrale  di
          riferimento,  per  le  attivita'  di  commercio  diverse da
          quelle indicate nel comma 5,  lettere b), b-bis) e  b-ter),
          di  veicoli  usati,  monete  e altri oggetti da collezione,
          nonche' per le cessioni di confezioni di materie tessili  e
          comunque  di  prodotti  di  abbigliamento,  compresi quelli
          accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per
          masse come compendio unitario e con prezzo indistinto,   di
          prodotti  editoriali  di antiquariato, nonche' di qualsiasi
          altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In
          caso di cessione all'esportazione o di  cessione  a  questa
          assimilata,  il  costo del bene esportato non concorre alla
          determinazione  del  margine  globale  e  la  rettifica  in
          diminuzione   degli   acquisti  deve  essere  eseguita  con
          riferimento al periodo nel corso del  quale  l'esportazione
          e'  effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello
          delle vendite,  l'eccedenza  puo'  essere  computata  nella
          liquidazione   relativa   al  periodo  successivo.  Non  e'
          consentita l'opzione di cui  al  comma  3  nell'ipotesi  di
          applicazione  del  margine  globale.    7.  Con  uno o piu'
          decreti del Ministro delle finanze la disposizione  di  cui
          al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per esigenze di
          accertamento,   ad   altri   settori   di  attivita'  e  la
          disposizione di cui al comma 6 puo' essere estesa ad  altre
          attivita'  o  operazioni  per  le  quali l'applicazione del
          regime  ordinario  del  margine   rende   difficoltosa   la
          determinazione dell'imposta dovuta.  8. L'opzione di cui al
          comma   2   deve   essere   comunicata   all'ufficio  nella
          dichiarazione relativa all'anno  precedente,  ovvero  nella
          dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal
          1   gennaio   dell'anno   in  corso,  se  esercitata  nella
          dichiarazione  relativa  all'anno  precedente,  ovvero  dal
          momento  in  cui  e'  esercitata,  fino  a  quando  non sia
          revocata  e,  comunque,  fino  al  compimento  del  biennio
          successivo  all'anno  nel corso del quale e' esercitata. La
          revoca   deve   essere   comunicata    all'ufficio    nella
          dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.  9.
          Le  cessioni  dei  beni  indicati nel comma 1 sono soggette
          alla  disciplina  stabilita  nel  presente  articolo,   con
          esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate
          da soggetti che non esercitano attivita' di commercio degli
          stessi.    10.    Negli scambi intracomunitari tra soggetti
          passivi di imposta che applicano il regime  del  margine  i
          mezzi  di trasporto costituiscono beni usati se considerati
          tali a norma dell'art. 38, comma 4,  del  decreto-legge  30
          agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427.  Le  cessioni  di  mezzi  di
          trasporto  usati  da  chiunque effettuate nei confronti dei
          contribuenti che ne fanno commercio, non sono  soggette  al
          pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla
          legge  23  dicembre  1977,  n.  952, ovvero dell'imposta di
          registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui
          al decreto del Ministro delle  finanze  1  settembre  1994,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
          1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni
          non  conseguenti  a trasferimenti di proprieta'".  "Art. 40
          (Decorrenza). - 1. Le disposizioni della  presente  sezione
          si  applicano  alle  cessioni, effettuate a decorrere dal 1
          aprile 1995, relative ai beni di cui all'art. 36, comma  1.
          Per  le  cessioni  di beni di cui all'art. 36, comma 1, che
          risultino esistenti, giusta apposito inventario, alla  data
          del  31  marzo  1995,  la  base imponibile e' determinata a
          norma dell'art. 36, comma 5, ma la percentuale e'  in  ogni
          caso stabilita in misura pari al 50 per cento del prezzo di
          vendita,  ferma  restando la percentuale ivi prevista per i
          prodotti editoriali. L'inventario dei beni  esistenti  alla
          predetta  data,  distinti  per  gruppi  merceologici,  deve
          essere sottoscritto e presentato per la  vidimazione  entro
          cinque  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
          decreto;  la  vidimazione  puo'   essere   eseguita   anche
          dall'ufficio  del  registro o dall'ufficio dell'imposta sul
          valore  aggiunto.    2.  Per  quanto  non  e'  diversamente
          disposto  nella  presente  sezione  si applicano, anche per
          quanto concerne le sanzioni, le  disposizioni  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
          "Art.  46  (Indicazione  dei  contributi  previdenziali   e
          assicurativi  nella  dichiarazione  dei  redditi).  - 1. Il
          comma 3 dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  19  settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre  1992, n. 438, e' sostituito dai seguenti:  ' 3. A
          decorrere dal 1994 i soggetti iscritti  alle  gestioni  dei
          contributi   e   delle   prestazioni   previdenziali  degli
          artigiani  e   degli   esercenti   attivita'   commerciali,
          titolari,  coadiuvanti  e  coadiutori,  di  cui al presente
          articolo, devono indicare nella dichiarazione  dei  redditi
          dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce
          i  dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto
          e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.    3-bis.
          Le  somme  eventualmente dovute a saldo sono versate in una
          unica soluzione entro i venti giorni successivi al  termine
          per   il   versamento   delle   imposte   risultanti  dalla
          dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.    3-ter.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono
          stabilite  le  modalita'  di esposizione dei dati di cui al
          comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi  relative  all'anno
          1994.'.
             2-4 (Omissis)".
             -  L'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 elenca le operazioni
          esenti dall'imposta sul valore aggiunto.  - La  tabella  A,
          parte  II, allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, elenca le
          cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  assoggettate
          all'aliquota  IVA  del  4%.  Si riportano i numeri 9) e 36)
          della  predetta  tabella,  come  modificati  dal   presente
          decreto:    "9) frumento, compreso quello segalato, segala;
          granturco; riso; risone;  orzo,  escluso  quello  destinato
          alla  semina;  avena,  grano  saraceno,  miglio, scagliola,
          sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso  zootecnico
          (v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06
          - ex 10.07 - ex 21.07.02);
             10) - 35) (Omissis);
             36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari
          con  esclusione  di  quelle  trasmesse in forma codificata;
          prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione
          di quelle trasmesse in forma  codificata  aventi  carattere
          prevalentemente  politico, sindacale, culturale, religioso,
          sportivo,  didattico  o  ricreativo  effettuate  ai   sensi
          dell'art.  19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975,
          n.  103".    -  La tabella A, parte III, allegata al citato
          D.P.R. n.  633/1972,  elenca  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni  di  servizi  assoggettate all'aliquota IVA del
          10%.