Art. 4. Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni. 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 12-bis), dopo le parole "prosciutto cotto", sono aggiunte le seguenti: "(v.d. ex 16.02)"; b) l'articolo 16-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 16-bis (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: '4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;'; b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo: 'Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, (( nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.'; )) c) nell'articolo 6, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.'; (( d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita )) (( dalla seguente: )) (( 'c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo )) (( comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le )) (( prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti )) (( obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, )) (( primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; )) (( per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo )) (( periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la )) (( prestazione dei servizi;'; )) e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.'; f) nell'articolo (( 19-bis, )) sesto comma, dopo le parole 'Se i beni ammortizzabili' sono inserite le seguenti: 'o comunque gli immobili'."; b-bis) (( all'articolo 17, comma 6, lettera b), sono )) (( aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione dei consumi di )) (( energia elettrica relativi ad imprese industriali ed )) (( alberghiere"; )) c) all'articolo 34, comma 5, le parole "di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti"; d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: (( "20 dicembre 1995"; )) al terzo periodo, le parole "all'ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "agli ultimi due periodi"; d-bis) (( all'articolo 35, comma 2, e' aggiunto, in fine, il )) (( seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si )) (( applicano anche alle irregolarita' commesse prima della data di )) (( entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415"; )) e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 1) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "prodotti )) (( editoriali" sono aggiunte le seguenti: "di antiquariato"; nel )) (( medesimo comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le )) (( seguenti: )) (( " b-bis al 25 per cento del prezzo di vendita per le )) (( cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di )) (( antiquariato; )) (( b-ter al 50 per cento del prezzo di vendita per le )) (( cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di )) (( francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti )) (( derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di )) (( apparecchiature elettromeccaniche"; )) 2) al comma 6, le parole "Il margine di cui al comma 1 e' determinato globalmente" sono sostituite dalle seguenti: "Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente"; nello stesso comma: le parole "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: " (( lettere b), b-bis) e b-ter)"; la parola: "francobolli" e le parole: "di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche," sono soppresse; )) le parole "di libri" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti editoriali di antiquariato"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ipotesi di applicazione del margine globale"; (( 3) al comma 10, le parole "Agli effetti della presente sezione" )) (( sono sostituite dalle seguenti: "Negli scambi intracomunitari )) (( tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del )) (( margine"; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole )) (( "mezzi di trasporto usati" sono inserite le seguenti: "da )) (( chiunque"; )) f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"; g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3- (( bis) )) , le parole "entro il" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi al". 2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;". 3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 9), dopo le parole "ex 10.07" sono aggiunte le seguenti: ", ex 21.07.02"; b) il numero 31) e' sostituito dal seguente: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie (( nonche' le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo; )) veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie;"; (( b-bis) nel numero 36), la parola: "pubbliche", ovunque ricorra, )) (( e' sostituita dalle seguenti: "con esclusione di quelle )) (( trasmesse in forma codificata"; )) (( c) (Soppressa dalla legge di conversione); )) (( 3-bis) Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto )) (( del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e )) (( succesive modificazioni, dopo il numero 123-bis) e' inserito )) (( il seguente: )) (( "123-ter canoni di abbonamento alle radiodiffusioni )) (( circolari trasmesse in forma codificata. )) 4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995 (( ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b )) -bis) (( , che si applicano dal 1 gennaio 1996. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano dal 1 gennaio 1996. )) (( 5. (Soppresso dalla legge di conversione). ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse": "Art. 10 (Variazioni di aliquote). 1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento. 2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta: a) al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici, di sostanze farmaceutiche e di articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la Farmacopea ufficiale; b) al 16 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di: 1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06); 2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01); 2-bis) prosciutto cotto (v.d. ex 16.02); 2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02). e suina (ex 01.03); 2-bis. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978. n. 627, e' aggiunto il seguente numero: ''8-bis) ai trasporti delle merci di cui e' accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari''. 3-6 (Omissis)". - Si riporta il testo degli artitoli 2, 3, 6, 13, 18, 19, 19-bis e 36-bis del citato D.P.R. n. 633/1972, come da ultimi modificati ovvero richiamati dall'art. 16-bis del D.L. n. 41/1995: "Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprieta'; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19, si considera destinato a finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, quinto e sesto, nonche' delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'art. 3, quarto comma; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. (Omissis)". "Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle realtive a marchi e insegne; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili realtive a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g). . . . . . ; h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo". "Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile; d-ter) (per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva). Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma. Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 78 della seconda parte dell'allegata tabella A, effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza". "Art. 13 (Base imponibile). - La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e del prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'art. 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'art. 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi; d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione. Per le cessioni di beni indicati alla leggera e-bis) del secondo comma dell'art. 19 la base imponibile e' ridotta alla meta' qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa". "Art. 18 (Rivalsa). - Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27. La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'art. 3. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto". "Art. 19 (Detrazione). - Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente: a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia' indicati nell'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; e-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; e-ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5; e-quater) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza tenere conto di quelle indicate al numero 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno del volume di affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) e 9) del detto articolo". "Art. 19-bis (Rettifica della detrazione). - La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art. 2425, n. 3), del codice civile, operata ai sensi dell'art. 19, e' soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata a quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione. La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata. In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica e' operata in unica soluzione, in base alla valutazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del quadriennio. Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d'ammortamento stabilito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non e' inferiore al venticinque per cento. (Agli effetti del presente decreto sono considerati ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese per la vendita, locazione o affitto). Se i beni ammortizzabili o comunque gli immobili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche". "Art. 36-bis (Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti). - Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso". - Si riporta il testo vigente degli articoli 17, 34, 35, 36, 40 e 46 del citato D.L. n. 41 del 1995, come modificato dal presente articolo e dell'art. 5: "Art. 17 (Modificazioni aliquote accise). - 1-5 (Omissis). 6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni KWH di energia impiegata, nelle seguenti misure: a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta; b) L. 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e L. 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. E' soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere. 7. (Omissis). 8. L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica". "Art. 34 (Elenchi riepilogativi). - 1-4 (Omissis). 5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali sono ridotti alla meta' nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti". "Art. 35 (Regolarizzazione degli elenchi presentati). - 1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell'art. 34, per l'omessa presentazione e per le omissioni, irregolarita' ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura e' ridotta alla meta' nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il 20 dicembre 1995 agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si provveda entro il 20 dicembre 1995 e, in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui agli ultimi due periodi del comma 3 dell'art. 34. Resta salva per il trasgressore la facolta' di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. 2. Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell'art. 34, nonche' per le violazioni definite ai sensi dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all'invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l'applicabilita' della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l'omissione, l'irregolarita' o l'inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non puo' superare l'importo di lire quattro milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarita' commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415". "Art. 36 (Base imponibile). - 1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma. 2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari. 3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale. 4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione in cui tale operazione e' computata. 5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari: a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile; b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e' ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato; b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. 6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonche' per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, di prodotti editoriali di antiquariato, nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo' essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale. 7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta. 8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. 9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di commercio degli stessi. 10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta'". "Art. 40 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cessioni, effettuate a decorrere dal 1 aprile 1995, relative ai beni di cui all'art. 36, comma 1. Per le cessioni di beni di cui all'art. 36, comma 1, che risultino esistenti, giusta apposito inventario, alla data del 31 marzo 1995, la base imponibile e' determinata a norma dell'art. 36, comma 5, ma la percentuale e' in ogni caso stabilita in misura pari al 50 per cento del prezzo di vendita, ferma restando la percentuale ivi prevista per i prodotti editoriali. L'inventario dei beni esistenti alla predetta data, distinti per gruppi merceologici, deve essere sottoscritto e presentato per la vidimazione entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; la vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Per quanto non e' diversamente disposto nella presente sezione si applicano, anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". "Art. 46 (Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi). - 1. Il comma 3 dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' sostituito dai seguenti: ' 3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo. 3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3. 3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.'. 2-4 (Omissis)". - L'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 elenca le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto. - La tabella A, parte II, allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, elenca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi assoggettate all'aliquota IVA del 4%. Si riportano i numeri 9) e 36) della predetta tabella, come modificati dal presente decreto: "9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07 - ex 21.07.02); 10) - 35) (Omissis); 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103". - La tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, elenca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi assoggettate all'aliquota IVA del 10%.