Art. 4-bis. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (( 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica )) (( 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il )) (( numero 27-bis e' aggiunto il seguente: )) (( "27-ter le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza )) (( domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore )) (( degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di )) (( malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori )) (( anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, )) (( rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie )) (( riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste )) (( all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti )) (( aventi finalita' di assistenza sociale, sia direttamente che in )) (( esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere". )) (( 2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e )) (( successive modificazioni, il numero 41-bis e' )) (( sostituito dal seguente: )) (( "41-bis prestazioni socio-sanitarie, educative, )) (( comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in )) (( comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed )) (( inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli )) (( handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in )) (( situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative )) (( e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di )) (( contratti di appalto e di convenzioni in generale". ))
Riferimenti normativi: - L'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 elenca le operazioni esenti dall'IVA. - Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sul "Servizio sanitario nazionale": "Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge. I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.". - La tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, elenca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi assoggettate all'aliquota IVA del 4%.