Art. 4-bis.
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
                       26 ottobre 1972, n. 633
(( 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il    ))
(( numero 27-bis         e' aggiunto il seguente:                  ))
(( "27-ter         le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza   ))
(( domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore   ))
(( degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di      ))
(( malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori      ))
(( anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,  ))
(( rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie ))
(( riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste          ))
(( all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti ))
(( aventi finalita' di assistenza sociale, sia direttamente che in ))
(( esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".      ))
(( 2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del       ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e          ))
(( successive modificazioni, il numero 41-bis         e'           ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "41-bis         prestazioni socio-sanitarie, educative,         ))
(( comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in  ))
(( comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed   ))
(( inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli    ))
(( handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in        ))
(( situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative ))
(( e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di          ))
(( contratti di appalto e di convenzioni in generale".             ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'articolo  10  del  D.P.R.  n.  633/1972  elenca  le
          operazioni esenti dall'IVA.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  41  della legge 23
          dicembre 1978, n. 833 sul "Servizio sanitario nazionale":
             "Art.  41   (Convenzioni   con   istituzioni   sanitarie
          riconosciute  che  erogano assistenza pubblica). - Salva la
          vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita'  sanitaria
          locale  competente  per  territorio, nulla e' innovato alle
          disposizioni  vigenti  per  quanto   concerne   il   regime
          giuridico-amministrativo    degli    istituti    ed    enti
          ecclesiastici  civilmente   riconosciuti   che   esercitano
          l'assistenza  ospedaliera,  nonche'  degli  ospedali di cui
          all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
             Salva   la   vigilanza    tecnico-sanitaria    spettante
          all'unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio,
          nulla  e'  innovato  alla  disciplina  vigente  per  quanto
          concerne  l'ospedale  Galliera di Genova.   Con legge dello
          Stato entro il 31  dicembre  1979,  si  provvede  al  nuovo
          ordinamento  dell'Ordine  mauriziano,  ai  sensi  della XIV
          Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed  in
          conformita',  sentite  le  regioni  interessate, per quanto
          attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla
          presente legge.
             I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti  per
          territorio  con  gli  istituti,  enti ed ospedali di cui al
          primo comma che  abbiano  ottenuto  la  classificazione  ai
          sensi  della  legge  12  febbraio  1968,  n.   132, nonche'
          l'ospedale Galliera di  Genova  e  con  il  Sovrano  Ordine
          militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
             Le  convenzioni  di  cui  al  terzo  comma  del presente
          articolo devono essere stipulate in  conformita'  a  schemi
          tipo  approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale.
             Le  regioni,  nell'assicurare  la  dotazione finanziaria
          alle unita' sanitarie  locali,  devono  tener  conto  delle
          convenzioni di cui al presente articolo.".
             -  La  tabella  A,  parte  II,  allegata  al  D.P.R.  n.
          633/1972, elenca le cessioni di beni e  le  prestazioni  di
          servizi assoggettate all'aliquota IVA del 4%.