Art. 5. Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 17, comma 6, le parole "a decorrere dal 1 gennaio 1996" sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo."; b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 3, dopo le le parole "31 dicembre 1994", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995"; (( 2) nel comma 5, primo periodo, alla lettera c), le parole: )) (( "fondo di dotazione inferiore a" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo )) (( bilancio approvato, fino a"; e al medesimo comma 5, lettera d), )) (( le parole: "fondo di dotazione" sono sostituite dalle seguenti: )) (( "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio )) (( approvato,"; )) 2-bis) (( dopo il comma 5 e' inserito il seguente: )) (( "5-bis. Le sanzioni amministrative previste )) (( dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 )) (( ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e )) (( dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 )) (( settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si )) (( applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno )) (( provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte )) (( o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle )) (( dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni )) (( periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi )) (( di imposta il cui termine per la presentazione della )) (( dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data )) (( predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte )) (( provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non )) (( ancora pagate alla data del 10 aprile 1995 o al rimborso di )) (( quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le )) (( ritenute non versate sono state iscritte in ruoli )) (( emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non e' dovuta )) (( limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10 )) (( aprile 1995 a condizione che le imposte e le ritenute non )) (( versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate )) (( alle relative scadenze del ruolo"; )) c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole "decorrenti da esercizi precedenti" sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( c-bis) all'articolo 21, comma 3, primo periodo, le )) (( parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: )) (( "20 dicembre 1995"; )) (( c-ter) all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le )) (( parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: )) (( "20 dicembre 1995"; )) (( c-quater) all'articolo 23, comma 5, secondo periodo, le )) (( parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: )) (( "20 dicembre 1995". )) 2. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: " b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". 3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille. 4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonche' (( le cooperative di garanzia ed )) i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". 5. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonche' sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali". 6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe. 7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi. (( 7-bis. ll canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta )) (( valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene )) (( aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla )) (( variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di )) (( operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento )) (( con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le )) (( sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al )) (( compimento dei sei anni il canone sara' rideterminato con le )) (( stesse modalita' previste nei commi 6 e 7. )) (( 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede )) (( con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto )) (( all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con )) (( riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni )) (( per immobili siti nella stessa localita' ed aventi )) (( caratteristiche analoghe. )) 8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. (( Le posizioni relative alle annualita' anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finananze. )) (( 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano )) (( anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti )) (( di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad )) (( iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed )) (( economico. )) (( 8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai )) (( sensi dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e )) (( successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 )) (( gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi )) (( i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per )) (( cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei )) (( prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati )) (( verificatasi nell'anno precedente. )) 9. Al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995". 10. Il termine per l'applicabilita' dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1 gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,".
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 17 del D.L. n. 41/1995, si veda nota all'art. 4. - Si riporta il testo degli articoli 2, 19-bis, 21 e 23, come da ultimo modificati dal presente decreto, del citato D.L. n. 41/1995: "Art. 2 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). - 1-1-bis (Omissis). 2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: Categoria I (soppressa dalla legge di conversione). Categoria II - limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennita' di missione all'interno e all'estero e per indennita' di servizio all'estero ed assegni di sede nonche' per tutte le altre indennita' non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro 8% Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa 6% Categoria IV - spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero 2% Categoria V - con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), alle universita' (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell'Universita' e della ricerca scientifica) ed all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) 5% Per l'Ente poste italiane la predetta riduzione del 5 per cento e' ragguagliata all'importo dei trasferimenti di bilancio nonche' ai compensi convenzionali corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti. Per il suddetto codice economico 5.7.2. dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione e' del 3 per cento. I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Categoria IX - limitatamente ai seguenti codici: a) codice 9.3.0. con esclusione dei capitoli 6853, 6857, 6868, 6869 e 6877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa; b) codice 9.9.0. 10% Categorie X, XI e XII - con esclusione delle spese per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' dei trasferimenti alle province ed ai comuni (codice economico 12.5.0.) e all'estero (codice economico 12.8.0.) 3% Categoria XIII 10% Categorie XIV, XV e XVI - con esclusione dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 5% 2-bis -5 (Omissis). 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1995 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio". "Art. 19-bis (Sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A.). - 1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facolta' diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni o attivita' di impresa nonche' quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 1995 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite modalita' di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari. 2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno. 3. Sono considerate valide: a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati; b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995; c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'art. 8 del predetto decreto n. 600 del 1973; d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994 (( ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995. )) 4. Non si applicano le pene pecuniarie previste: a) dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b); b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese; c) dall'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi; d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale; e) dall'art. 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 15 febbraio 1995; f) dall'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978; g) dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale; h) dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale; i) dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. 5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 e' dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma: a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le societa' semplici e per gli enti non commerciali; b) di lire 1.500.000 per le societa' commerciali di persone; c) di lire 2.500.000 per le societa' di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un (( fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a )) lire 5 miliardi; d) di lire 5.000.000 per le societa' di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un (( fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, )) superiore a lire 5 miliardi, nonche' per le societa' diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione puo' essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo. 5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 10 aprile 1995 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10 aprile 1995 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo. 6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. 7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' l'attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio. 8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni". "Art. 21 (Fusioni o scissioni societarie). - 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile. 2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo delle somme stesse. 3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo". "Art. 22 (Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta). - 1-10 (Omissis). 11. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imposte sostitutive vanno versate entro il 20 dicembre 1995; a richiesta del contribuente tale versamento puo' essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi". "Art. 23 (Societa' destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1-4 (Omissis). 5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 20 dicembre 1995; il versamento puo' essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, recante: "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi", come modificato dal presente decreto: "Art. 2. - Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'art. 1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'art. 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del precedente comma non si applicano: a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a centomila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art. 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto; b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale": "Art. 2 (Riduzione delle agevolazioni in materia di societa' cooperative e loro consorzi). - 1. (Omissis). 2. Per le societa' cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992. 3. Le societa' cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi nonche' le cooperative di garanzia ed i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di cui all'art. 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto-legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono escluse dalla proroga di cui all'art. 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, recante: "Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese": "Art. 1. - 1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 e' istituita l'imposta sul partrimonio netto delle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni del territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilita' ordinaria. 2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto cosi' come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio. 3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. 3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta e' contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la compatibilita' tra le componenti del patrimonio di vigilanza. 4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto e' diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della societa' o ente partecipato cosi' come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di societa' residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo e' calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed e' riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso e' dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: "4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari". - Si riporta il testo degli articoli 29 e 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "Art. 29 (Lettori a scheda magnetica). - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonche' sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali. 2. Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate al comma 1 devono essere vendute dai gestori in conformita' alle normative fiscali vigenti al momento. 3. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del pubblico". "Art. 32 (Beni patrimoniali e demaniali). - 1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma. 3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento delle vedove o alle persone gia' a carico, e finche' mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, gia' assoggettati al regime dell'equo canone. 4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso. 5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene. 6. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonche' gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessita' di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale , con il quale sono stabilite le relative modalita'. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalita' e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze armate, dismessi o dismissibili perche' non piu' necessari alla difesa del Paese ed altresi' in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni, comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Le somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti beni patrimoniali e demaniali della Difesa sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando le esigenze prioritarie di ammodernamento della Difesa, anche in riferimento agli impegni assunti nelle sedi istituzionali. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante: "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici": "Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie". - Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, recante: "Assistenza a favore dei profughi": "Art. 23. - Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi a carico del richiedente da parte di commissione presieduta dal prefetto e composta dall'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, del presidente dell'istituto provinciale autonomo per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella provincia in cui gli alloggi vengono costruiti. Gli alloggi eventualmente disponibili dopo la avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art. 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio". - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 10 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali" come modificato dal presente decreto: "1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e' fissato, per l'esercizio 1995, al 30 settembre 1995". - Si riporta il testo dell'art. 72, comma 3 (come da ultimo modificato dal presente decreto), nonche' quello dell'art. 79, comma 3 (come da ultimo modificato dal D.L. 8 novembre 1995, n. 463, in materia di rifiuti, in corso di conversione), del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale": Art. 72 (Riscossione). - 1.-2. (Omissis). 3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre. 4-6 (Omissis)". "Art. 79 (Disposizioni finali e transitorie). - 1 - 2 (Omissis) )) . 3. Fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1997. 4-7 (Omissis)".