Art. 5.
                 Altre disposizioni fiscali urgenti
               e di contenimento della spesa pubblica
  1. Al decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 17, comma  6,  le  parole  "a  decorrere  dal  1
gennaio  1996"  sono  soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il
primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'aliquota  d'imposta
stabilita  nel  comma  6,  lettera  a),  si applica a decorrere dalle
fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e
6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  limitatamente  ai
consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla
data  di  applicazione delle predette aliquote, considerando costante
il consumo nel periodo.";
    b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel comma 3, dopo le le parole  "31  dicembre  1994",  ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ovvero a condizione che, entro
i  termini  stabiliti,  siano stati eseguiti versamenti delle imposte
dichiarate  e  a  condizione  che  vengano  presentate  le   relative
dichiarazioni entro il 30 giugno 1995";
(( 2) nel comma 5, primo periodo, alla lettera c), le parole:      ))
(( "fondo di dotazione inferiore a" sono sostituite dalle          ))
(( seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo      ))
(( bilancio approvato, fino a"; e al medesimo comma 5, lettera d), ))
(( le parole: "fondo di dotazione" sono sostituite dalle seguenti: ))
(( "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio       ))
(( approvato,";                                                    ))
   2-bis) (( dopo il comma 5 e' inserito il seguente: ))
(( "5-bis.        Le sanzioni amministrative previste              ))
(( dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ))
(( ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e             ))
(( dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ))
(( settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si      ))
(( applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno    ))
(( provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte ))
(( o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle            ))
(( dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni      ))
(( periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi ))
(( di imposta il cui termine per la presentazione della            ))
(( dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data        ))
(( predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte ))
(( provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non  ))
(( ancora pagate alla data del 10 aprile 1995 o al rimborso di     ))
(( quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ))
(( ritenute non versate sono state iscritte in ruoli               ))
(( emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non e' dovuta        ))
(( limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10     ))
(( aprile 1995 a condizione che le imposte e le ritenute non       ))
(( versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate    ))
(( alle relative scadenze del ruolo";                              ))
    c)  nell'articolo  2,  commi  2  e  6,  le  parole "decorrenti da
esercizi precedenti" sono soppresse. Al relativo onere, pari  a  lire
11.010  milioni  per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno
degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni  per
il  1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio
triennale  1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  il  1995,  all'uopo  utilizzando   parte
dell'accantonamento   relativo  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno  1995  ed  a  lire
17.010  milioni  per  ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per  il
1995,  all'uopo  utilizzando,  quanto a lire 8.010 milioni per l'anno
1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni  per
ciascuno  degli  anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo
al  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il  Ministro  del  tesoro   e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
((    c-bis)    all'articolo 21, comma 3, primo periodo, le        ))
(( parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti:       ))
(( "20 dicembre 1995";                                             ))
((    c-ter)    all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le     ))
(( parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti:       ))
(( "20 dicembre 1995";                                             ))
((    c-quater)    all'articolo 23, comma 5, secondo periodo, le   ))
(( parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti:       ))
(( "20 dicembre 1995".                                             ))
  2. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n.  97,
e successive modificazioni, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
   "   b-bis)   quando,   essendo   stata   presentata   dai  coniugi
dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle  risultanze  di
tale  dichiarazione,  sia  stato omesso o versato in misura inferiore
rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso  in
cui   nell'anno   successivo  uno  o  ambedue  i  coniugi  presentino
dichiarazione  separata,  rispettivamente,  a   causa   del   decesso
dell'altro  coniuge  o  di  separazione  legale  ed effettiva, ovvero
qualora, a partire dal 1993,  siano  state  presentate  dichiarazioni
separate  per  fruire  dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
  3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre  1994,  n.
564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656, va interpretato nel senso  che  le  riserve  indivisibili  vanno
assunte,  in  ciascun  esercizio,  al  netto  della differenza tra il
valore delle partecipazioni, determinato ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio
assoggettato  all'imposta  ordinaria  ai  sensi del predetto comma 4,
applicando su tale differenza l'imposta  straordinaria  nella  misura
dell'1 per mille.
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656, dopo le parole "e loro  consorzi"  sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche'  ((  le cooperative di garanzia ed )) i consorzi di garanzia
collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa
o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle
leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,  approvato  con  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
  5.  Il  comma  1  dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministro  delle  finanze  e'
autorizzato  ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,   specifiche
disposizioni  per  l'obbligo  di  installazione  di  lettori a scheda
magnetica o qualsiasi altro  dispositivo  idoneo  a  certificare  gli
incassi  sugli  apparecchi  di gioco elettromagnetici od elettronici,
nonche' sui distributori automatici di cibo e bevande, installati  in
qualsiasi  locale  in  cui  abbia  accesso il pubblico, nei luoghi di
lavoro e nelle mense aziendali".
  6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di  cui
all'articolo  32  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, concessi o
locati a privati nel  corso  del  1994  o  in  data  anteriore,  sono
corrisposti,  per  l'anno  1995,  in due soluzioni. La prima rata, di
ammontare corrispondente  alla  misura  dovuta  per  il  1994,  viene
versata  entro  il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare
complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge
n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre  1995.  L'ammontare  complessivo
non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in
regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.
  7.  Ai  fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di
mercato,  i   soggetti   assegnatari   sono   tenuti   a   presentare
all'amministrazione  finanziaria  una  perizia giurata, redatta da un
tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale,  che  determini
l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
(( 7-bis. ll canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta       ))
(( valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene     ))
(( aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla         ))
(( variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ))
(( operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento  ))
(( con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le         ))
(( sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al         ))
(( compimento dei sei anni il canone sara' rideterminato con le    ))
(( stesse modalita' previste nei commi 6 e 7.                      ))
(( 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede  ))
(( con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto             ))
(( all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con ))
(( riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni    ))
(( per immobili siti nella stessa localita' ed aventi              ))
(( caratteristiche analoghe.                                       ))
 8.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni
combattentistiche   e   d'arma   e   alle    associazioni    sportive
dilettantistiche  individuate con decreto del Ministro delle finanze.
((  Le posizioni relative alle annualita' anteriori a quella in corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  potranno  dai  medesimi  enti essere definite alle
condizioni di cui al presente comma  a  tal  fine,  gli  enti  stessi
presentano  apposita  domanda,  nei  termini  e  con le modalita' che
saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finananze. ))
((    8-bis.    Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano     ))
(( anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti  ))
(( di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad     ))
(( iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed      ))
(( economico.                                                      ))
((    8-ter.    I canoni degli alloggi concessi in locazione ai    ))
(( sensi dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e      ))
(( successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1      ))
(( gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi  ))
(( i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per      ))
(( cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei   ))
(( prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati         ))
(( verificatasi nell'anno precedente.                              ))
 9. Al comma 1-bis dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  gennaio
1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95,  le  parole  "28  aprile  1995"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 1995".
  10.  Il termine per l'applicabilita' dell'articolo 72, comma 3, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1 gennaio
1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto  legislativo,
come   modificato   dall'articolo   17,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4,"
sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,".
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo dell'art. 17 del D.L. n. 41/1995, si veda
          nota all'art. 4.  - Si riporta il testo degli  articoli  2,
          19-bis,  21  e  23,  come da ultimo modificati dal presente
          decreto, del citato D.L. n. 41/1995:   "Art.  2  (Riduzione
          stanziamenti  e  blocco  impegni). - 1-1-bis (Omissis).  2.
          Gli  stanziamenti  iniziali  iscritti  sui   capitoli   del
          bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario
          1995, e le relative proiezioni per gli anni  1996  e  1997,
          appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate,
          con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali
          e   a  intese  con  confessioni  religiose,  a  regolazioni
          contabili, a garanzie assunte dallo  Stato,  ad  annualita'
          relative  a  limiti di impegno ed a rate di ammortamento di
          mutui, salvo quanto disposto dal  comma  3,  sono  ridotti,
          fino a concorrenza delle disponibilita' esistenti alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, per importi
          corrispondenti  alle  seguenti  percentuali,   intendendosi
          corrispondentemente  ridotte  le relative autorizzazioni di
          spesa:  Categoria I (soppressa dalla legge di conversione).
          Categoria II - limitatamente alle spese  per  compensi  per
          lavoro    straordinario,   per   indennita'   di   missione
          all'interno e  all'estero  e  per  indennita'  di  servizio
          all'estero  ed  assegni  di sede nonche' per tutte le altre
          indennita'  non rilevanti ai fini della copertura dei costi
          dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro  del
          tesoro
                                                                   8%
             Categoria  IV - con esclusione delle spese aventi natura
          obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa
                                                                   6%
             Categoria IV - spese relative al Ministero della difesa,
          con esclusione di quelle aventi natura  obbligatoria  e  di
          quelle  della  rubrica  12  dello stato di previsione dello
          stesso Ministero
                                                                   2%
             Categoria V - con esclusione dei  capitoli  5941,  5964,
          5965,  5966,  5967,  5968,  5969  e  6771  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro,  delle  spese  per
          assistenza  gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei
          trasferimenti alle province e ai comuni  (codice  economico
          5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.),
          alle  universita'  (codice  economico 5.7.2. dello stato di
          previsione dell'Universita' e della ricerca scientifica) ed
          all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e  dei
          danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.)
                                                                   5%
            Per l'Ente poste italiane la predetta riduzione del 5 per
          cento  e'  ragguagliata  all'importo  dei  trasferimenti di
          bilancio  nonche'  ai  compensi  convenzionali  corrisposti
          dalla  Cassa  depositi e prestiti.   Per il suddetto codice
          economico 5.7.2. dello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          la percentuale di riduzione e' del 3 per cento.  I capitoli
          1256, 7324 e 7551 dello stato di  previsione  dello  stesso
          Ministero  vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di
          lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente
          ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Categoria IX -
          limitatamente ai seguenti codici:
               a) codice 9.3.0. con  esclusione  dei  capitoli  6853,
          6857,  6868,  6869  e  6877  dello  stato di previsione del
          Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796 e 4797  dello  stato
          di previsione del Ministero della difesa;
               b) codice 9.9.0.
                                                                  10%
          Categorie  X,  XI  e  XII  - con esclusione delle spese per
          danni  bellici  e  pubbliche  calamita'  (codice  economico
          10.9.1.),  del  capitolo 7082 dello stato di previsione del
          Ministero del bilancio e  della  programmazione  economica,
          nonche'  dei  trasferimenti  alle  province  ed  ai  comuni
          (codice economico 12.5.0.) e all'estero  (codice  economico
          12.8.0.)
                                                                   3%
             Categoria XIII
                                                                  10%
             Categorie  XIV,  XV  e XVI - con esclusione dei capitoli
          9001, 9003 e 9012 dello stato di previsione  del  Ministero
          del tesoro
                                                                   5%
   2-bis -5  (Omissis).
             6.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto, la facolta' di  impegnare  le  spese  nei
          limiti  dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle
          aziende autonome per l'anno  1995  puo'  essere  esercitata
          limitatamente  alle  spese relative agli stipendi, assegni,
          pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
          alle competenze accessorie  al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento     dei     servizi    istituzionali    delle
          amministrazioni (ed in particolare a  quelle  afferenti  le
          iniziative  in  atto  per  il potenziamento della sicurezza
          pubblica),  agli  interessi,  alle   poste   correttive   e
          compensative  delle  entrate, ai trasferimenti connessi con
          il funzionamento di enti decentrati, alle  spese  derivanti
          da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative
          ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui.
          Per   effettive,   motivate   e  documentate  esigenze,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il  Ministro
          del  tesoro,  su  proposta  dei  Ministri interessati, puo'
          autorizzare l'assunzione  di  ulteriori  impegni  di  spesa
          nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio".    "Art.
          19-bis (Sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni dei
          redditi  e   nelle   dichiarazioni   I.V.A.).   -   1.   Le
          irregolarita',  le infrazioni e le inosservanze di obblighi
          o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di  facolta'
          diverse  dalle  opzioni,  che  non  rilevano  ai fini della
          determinazione  del  reddito  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che
          esercitano  arti  o  professioni  o  attivita'  di  impresa
          nonche'   quelle   di   cui  ai  successivi  commi  e  alle
          disposizioni  in  essi  previste  possono  essere  definite
          mediante  versamento  della  somma  di cui al comma 5 sulla
          base di apposita istanza da presentare entro il  30  giugno
          1995   all'ufficio   dell'imposta   sul   valore   aggiunto
          competente in ragione del domicilio fiscale  alla  data  di
          presentazione  dell'istanza  stessa.  L'istanza deve essere
          redatta in duplice esemplare,  in  conformita'  al  modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  maggio
          1995;  con  lo  stesso  decreto sono stabilite modalita' di
          trasmissione  all'ufficio  delle  imposte  di   uno   degli
          esemplari.    2. Le pene pecuniarie non si applicano per le
          violazioni richiamate nel primo  periodo  del  terzo  comma
          dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600, e nel terzo comma dell'art. 58 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni, nonche', per le violazioni
          indicate nei successivi commi.  Le  pene  pecuniarie  sono,
          tuttavia,  applicabili  qualora  il  contribuente,  i  suoi
          eredi,  il   rappresentante   legale,   il   rappresentante
          negoziale  e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
          chi ne ha l'amministrazione anche di fatto,  a  seguito  di
          richiesta  da parte degli uffici competenti, non provvedano
          a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad  integrare
          le  incompletezze  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della richiesta stessa. In caso  di  mancato  o
          insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora
          in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla
          meta' della somma non versata o versata in meno.
             3. Sono considerate valide:
               a)  le  dichiarazioni  dei redditi redatte su stampati
          non conformi al modello approvato con decreto del  Ministro
          delle   finanze,  se  contengono  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per la individuazione del contribuente e del  suo
          indirizzo,   nonche'  per  la  determinazione  dei  redditi
          imponibili dichiarati;
               b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente
          oltre  i  termini  previsti  dalla  legge, a condizione che
          siano state presentate, ancorche' ad ufficio  incompetente,
          entro  il 31 dicembre 1994 ovvero a condizione che, entro i
          termini stabiliti, siano stati  eseguiti  versamenti  delle
          imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le
          relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995;
               c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b)
          non  sottoscritte  in  violazione  del terzo e quarto comma
          dell'art. 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
               d)  le  dichiarazioni   previste   dal   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          considerate omesse  ai  sensi  dell'art.  37  dello  stesso
          decreto, a condizione che siano state presentate, ancorche'
          ad  ufficio  incompetente,  entro  il  31  dicembre 1994 ((
          ovvero a condizione che, entro i termini  stabiliti,  siano
          stati  eseguiti  i  versamenti delle imposte dichiarate e a
          condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni
          entro il 30 giugno 1995. ))
             4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
               a) dall'art. 46, primo comma, e  dall'art.  47,  primo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, per  le  dichiarazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera b);
               b)  dagli  articoli  46,  ultimo  comma,  e 47, ultimo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n. 600, per le dichiarazioni presentate e
          pervenute all'ufficio competente con ritardo non  superiore
          ad un mese;
               c)  dall'art.  13,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n.  689,  per
          la  mancata  presentazione della situazione patrimoniale in
          allegato alla dichiarazione dei redditi;
               d) dagli articoli 93 e 94 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive
          modificazioni, per le ipotesi di  versamenti  di  somme  al
          concessionario   incompetente   e   per   le   ipotesi   di
          incompletezza della distinta di versamento o del  documento
          di conto corrente postale;
               e)  dall'art. 43, commi primo e terzo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  a
          condizione  che  le  dichiarazioni  siano  state presentate
          entro la data del 15 febbraio 1995;
               f) dall'art. 7, secondo, terzo  e  quarto  comma,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
          627; le violazioni per le quali non si  applicano  le  pene
          pecuniarie  non si computano agli effetti del secondo comma
          dell'art. 8  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 627 del 1978;
               g)  dall'art.  8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  limitatamente
          alle  infrazioni  diverse  da  quelle  di mancata emissione
          della ricevuta o di emissione della stessa con  indicazione
          del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
               h)  dall'art.  2  della  legge 26 gennaio 1983, n. 18,
          limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di  mancata
          emissione  dello  scontrino  fiscale  o  di emissione dello
          stesso  con  indicazione  del   corrispettivo   in   misura
          inferiore a quello reale;
               i)  dall'art.  45  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni,  limitatamente  alle  infrazioni  diverse da
          quelle di omessa presentazione degli elenchi  riepilogativi
          delle operazioni intracomunitarie.
             5.  Per  ciascuno  dei  periodi  di  imposta  a  cui  si
          riferiscono le violazioni indicate al comma  1  e'  dovuta,
          con  la  loro  estinzione  ad ogni effetto, la somma: a) di
          lire 1.000.000 per le  persone  fisiche,  per  le  societa'
          semplici  e  per  gli  enti  non  commerciali;  b)  di lire
          1.500.000 per le societa' commerciali  di  persone;  c)  di
          lire  2.500.000  per le societa' di capitali e per gli enti
          commerciali aventi un capitale sociale o  un  ((  fondo  di
          dotazione,  come risultante dall'ultimo bilancio approvato,
          fino a )) lire 5 miliardi; d)  di  lire  5.000.000  per  le
          societa' di capitali ed enti commerciali aventi un capitale
          sociale  o  un  ((  fondo  di  dotazione,  come  risultante
          dall'ultimo bilancio  approvato,  ))  superiore  a  lire  5
          miliardi,  nonche' per le societa' diverse da quelle di cui
          alle  lettere  precedenti  non  residenti  e  con   stabile
          organizzazione      nel     territorio     dello     Stato,
          indipendentemente  dal  capitale  sociale.  La  somma  deve
          essere  versata  entro  la  stessa  data  di  presentazione
          dell'istanza  ovvero,  a  richiesta  del  contribuente,  in
          quattro  rate  costanti  con  scadenza,  la  prima l'ultimo
          giorno  del  mese  successivo  a  quello  di  presentazione
          dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del
          sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione
          dell'istanza.  La  rateizzazione  puo'  essere richiesta se
          l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e  sugli
          importi  rateizzati  sono dovuti gli interessi nella misura
          del 10 per cento annuo.  5-bis. Le sanzioni  amministrative
          previste  dall'art.  44  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica   26   ottobre  1972,  n.    633,  e  successive
          modificazioni, e dall'art. 92 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive
          modificazioni,  non  si  applicano  ai  contribuenti  e  ai
          sostituti  d'imposta  che  hanno  provveduto  entro  il  31
          dicembre 1994 al pagamento delle imposte o  delle  ritenute
          dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e
          dalle  dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta
          sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta  il  cui
          termine per la presentazione della dichiarazione annuale e'
          scaduto  anteriormente alla data predetta. Su istanza degli
          interessati  gli  uffici  delle  imposte  provvedono   allo
          sgravio  delle  soprattasse  iscritte  a  ruolo  non ancora
          pagate alla data del 10 aprile 1995 o al rimborso di quelle
          pagate a partire dalla data medesima. Se le  imposte  e  le
          ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al
          31   dicembre   1994,   la   soprattassa   non   e'  dovuta
          limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10
          aprile 1995 a condizione che le imposte e le  ritenute  non
          versate  iscritte  a  ruolo  siano  state  pagate o vengano
          pagate alle relative scadenze del  ruolo.    6.  I  giudizi
          relativi  alle violazioni previste nei commi precedenti, in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono  sospesi.  7. Gli uffici competenti devono trasmettere
          alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a
          quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco
          cumulativo   contenente   l'indicazione   delle   parti   e
          dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia
          del  ricorso  nonche' l'attestazione che e' stato adempiuto
          alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma  2  o
          che   l'ufficio  medesimo  non  ha  inteso  formularla.  Le
          commissioni, esaminati gli  atti,  dichiarano  l'estinzione
          del  giudizio.  8. I versamenti delle somme di cui al comma
          5 sono  eseguiti  a  norma  dell'art.  12  della  legge  12
          novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di
          conferimento  delle deleghe, di rilascio delle attestazioni
          da parte delle aziende di  credito  e  dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni delegate, nonche'
          quelle  per  l'esecuzione   dei   versamenti   e   per   la
          trasmissione     dei     relativi    dati    e    documenti
          all'Amministrazione finanziaria e per i relativi  controlli
          sono  stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto con i Ministri del tesoro e delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni".      "Art.   21  (Fusioni  o  scissioni
          societarie). - 1. I maggiori valori  iscritti  in  bilancio
          per  effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento
          derivanti da operazioni di fusione o  scissione  deliberate
          anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente
          riconosciuti   a  condizione  che  venga  corrisposta,  nei
          termini indicati nel comma 3, una  somma  pari  al  20  per
          cento  dei  maggiori  valori  di cui si intende ottenere il
          predetto riconoscimento. Relativamente ai  maggiori  valori
          per  i  quali  non  ci  si  avvalga  delle disposizioni del
          presente articolo resta impregiudicato il regime tributario
          che   sarebbe   altrimenti   applicabile.     2.  Le  somme
          corrisposte in applicazione della disposizione del comma  1
          sono  indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in
          parte, in diminuzione delle riserve iscritte  in  bilancio;
          in  tal  caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul
          patrimonio netto delle imprese e' assunto  al  lordo  delle
          somme  stesse.  3. I soggetti che intendono avvalersi delle
          disposizioni  previste  dal  comma   1   devono   chiederne
          l'applicazione   con   apposita   istanza   da   presentare
          all'ufficio  delle  entrate  competente  per  territorio  e
          versare  il  60  per  cento  delle somme dovute entro il 20
          dicembre 1995 e la restante parte  in  due  quote  di  pari
          importo,  scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il
          28 febbraio 1996. Per  la  riscossione,  i  rimborsi  e  il
          contenzioso  si  applicano  le disposizioni previste per le
          imposte sui redditi.   4. Con decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sono   stabilite   le
          disposizioni  occorrenti  per  l'applicazione  del presente
          articolo".   "Art. 22 (Imposte  sostitutive  su  riserve  o
          fondi  in  sospensione  di imposta). - 1-10 (Omissis).  11.
          L'applicazione delle imposte sostitutive va  richiesta  con
          apposito  modello, approvato con decreto del Ministro delle
          finanze,  da  allegare  alla  dichiarazione   dei   redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta  in  corso  alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto.    Le  imposte
          sostitutive  vanno  versate  entro  il  20 dicembre 1995; a
          richiesta del  contribuente  tale  versamento  puo'  essere
          effettuato  in  ragione  del 50 per cento entro il predetto
          termine e, per la differenza, in parti uguali entro  il  31
          gennaio   1996  e  il  30  aprile  1996,  maggiorata  degli
          interessi nella misura del 9  per  cento  annuo.    Per  la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
          i   rimborsi  delle  imposte  sostitutive  nonche'  per  il
          contenzioso si applicano le disposizioni  previste  per  le
          imposte  sui redditi".   "Art. 23 (Societa' destinatarie di
          conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n.  218).
          -   1-4   (Omissis).      5.   L'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva va richiesta con apposita  istanza  su  modello
          approvato   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
          allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo
          di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il
          20  dicembre  1995; il versamento puo' essere effettuato in
          ragione del 60 per cento entro la stessa  data  e,  per  la
          differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il
          30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del
          9  per  cento  annuo".    - Si riporta il testo dell'art. 2
          della legge 23 marzo 1977, n.   97, recante:  "Disposizioni
          in  materia di riscossione delle imposte sui redditi", come
          modificato dal presente decreto:
             "Art.  2.  -  Entro  il   termine   stabilito   per   la
          presentazione  della  dichiarazione  deve essere versata la
          differenza tra l'imposta dovuta in base alla  dichiarazione
          stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e
          delle  ritenute  d'acconto,  e  l'acconto  versato ai sensi
          dell'art. 1.  Se l'ammontare dell'acconto  versato  risulta
          superiore  a  quello  dell'imposta  dovuta,  al netto delle
          detrazioni  e  dei  crediti  d'imposta  e  delle   ritenute
          d'acconto,  in  base  alla  dichiarazione  di  cui al primo
          comma, la somma versata in  piu'  e'  rimborsata  ai  sensi
          degli articoli 41 e 42-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          602,  e  successive modificazioni, con gli interessi di cui
          agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto.  In caso di
          omesso  o  ritardato   versamento   dell'acconto   previsto
          dall'art.  1 della presente legge o della differenza di cui
          al primo comma del presente articolo ovvero  di  versamento
          effettuato   in   misura   insufficiente  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29  settembre
          1973,  n. 602, e successive modificazioni.  Le disposizioni
          del precedente comma non si applicano:
               a) quando sia omesso il  versamento  dell'acconto,  se
          l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo
          comma  del  presente  articolo, al netto delle detrazioni e
          crediti d'imposta e  delle  ritenute  di  acconto,  sia  di
          ammontare non superiore a centomila lire per i contribuenti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a
          lire  quarantamila  per i contribuenti soggetti all'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche;
               b) quando l'acconto versato  sia  inferiore  a  quello
          dovuto  ai  sensi  dell'art.  1, ma non inferiore al 75 per
          cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui
          al primo  comma  del  presente  articolo,  al  netto  delle
          detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto;
             b-bis)  quando,  essendo  stata  presentata  dai coniugi
          dichiarazione  congiunta,  l'acconto   conformemente   alle
          risultanze  di  tale  dichiarazione,  sia  stato  omesso  o
          versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta  da
          parte  di  uno  dei  coniugi,  nel  caso  in  cui nell'anno
          successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione
          separata, rispettivamente, a causa del  decesso  dell'altro
          coniuge  o  di  separazione  legale  ed  effettiva,  ovvero
          qualora,  a  partire  dal  1993,  siano  state   presentate
          dichiarazioni  separate  per fruire dell'assistenza fiscale
          di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
             - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L.
          30 settembre 1994, n. 564, convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   30   novembre   1994,   n.   656,  recante:
          "Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale":    "Art.   2
          (Riduzione   delle  agevolazioni  in  materia  di  societa'
          cooperative e loro consorzi). - 1. (Omissis).   2.  Per  le
          societa'  cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data
          di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita una
          imposta straordinaria sul patrimonio  netto  delle  imprese
          per  l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di
          un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della  media
          delle  riserve  indivisibili  iscritte  nel  bilancio degli
          esercizi chiusi successivamente alla data del 30  settembre
          1992.    3.  Le  societa'  cooperative agricole, di piccola
          pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
          e  loro  consorzi  nonche'  le cooperative di garanzia ed i
          consorzi di  garanzia  collettiva  fidi,  costituiti  anche
          sotto  forma  di  societa' cooperativa o consortile, di cui
          all'art. 155, comma 4,  del  testo  unico  delle  leggi  in
          materia    bancaria    e    creditizia,    approvato    con
          decreto-legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono  escluse
          dalla  proroga  di cui all'art. 1 e dalle imposte di cui ai
          commi 1 e 2 del presente articolo".  - Si riporta il  testo
          dell'art.   1   del  D.L.  30  settembre  1992,  n.    394,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  novembre
          1992,   n.      461,   recante:  "Disposizioni  concernenti
          l'istituzione di  un'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
          imprese":    "Art.  1.  -  1.  Fino  alla  revisione  della
          disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non
          oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre  1994
          e' istituita l'imposta sul partrimonio netto delle societa'
          ed  enti  di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, nonche'  delle  societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita   semplice   ed   equiparate,   delle   imprese
          individuali e delle stabili organizzazioni  del  territorio
          dello  Stato  dei  soggetti  di  cui  al presente comma non
          residenti  tenute,  non  per  effetto  di   opzione,   alla
          contabilita'  ordinaria.  2. L'imposta si applica alla data
          di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini  delle
          imposte  sui  redditi  con l'aliquota del 7,5 per mille sul
          patrimonio netto cosi' come  risulta  dal  bilancio  o,  in
          mancanza,  dai relativi elementi desumibili dalle scritture
          contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.  3. Per  le
          societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto e'
          diminuito  delle  riserve  indivisibili  di cui all'art. 12
          della legge 16 dicembre 1977, n. 904.  3-ter. Per gli  enti
          creditizi,  l'imposta  e' contestualmente applicata, con le
          medesime aliquote, sul valore di bilancio delle  passivita'
          emesse  anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli
          similari, di cui all'art.  2  del  decreto  legislativo  10
          settembre  1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui
          la Banca d'Italia ne ha consentito la compatibilita' tra le
          componenti del patrimonio di vigilanza.  4. Per i  soggetti
          che  alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi
          azioni,  titoli  similari  o  quote  di  partecipazione  in
          societa'  o  enti  soggetti  all'imposta di cui al presente
          decreto,  il  patrimonio  netto  e'  diminuito  del  valore
          contabile  delle  azioni,  titoli  similari  o  quote o, se
          minore, di un valore pari alla corrispondente  frazione  di
          patrimonio  netto  della  societa' o ente partecipato cosi'
          come risulta  dall'ultimo  bilancio  ovvero,  in  mancanza,
          dalle  scritture  contabili. Nel caso di societa' residenti
          possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la
          diminuzione di cui al precedente periodo e' calcolata sulla
          base  della  percentuale  di  possesso  indiretto   ed   e'
          riconosciuta  fino a concorrenza del valore contabile della
          partecipazione. In  ogni  caso  e'  dovuta  un'imposta  non
          inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per
          mille del patrimonio netto determinato a norma del presente
          articolo".    - Si riporta il testo dell'art. 155, comma 4,
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia,  approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385:
          "4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo  e  di
          secondo  grado,  anche  costituiti  sotto forma di societa'
          cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29  e  30
          della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  sono iscritti in
          un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106  del
          presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle
          disposizioni  del titolo V del presente decreto legislativo
          e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   5  luglio  1991,  n.  197.
          L'iscrizione  nella  sezione  non  abilita   a   effettuare
          operazioni  riservate  agli intermediari finanziari".  - Si
          riporta il testo degli articoli 29  e  32  della  legge  23
          dicembre    1994,    n.    724,    recante:    "Misure   di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica":    "Art.   29
          (Lettori  a  scheda  magnetica).  -  1.  Il  Ministro delle
          finanze e' autorizzato ad  emanare,  con  proprio  decreto,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, specifiche disposizioni  per  l'obbligo  di
          installazione  di  lettori  a  scheda magnetica o qualsiasi
          altro dispositivo idoneo a certificare  gli  incassi  sugli
          apparecchi   di   gioco  elettromagnetici  od  elettronici,
          nonche' sui distributori  automatici  di  cibo  e  bevande,
          installati  in  qualsiasi  locale  in  cui abbia accesso il
          pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali.  2.
          Le  schede   magnetiche   necessarie   all'utilizzo   delle
          apparecchiature  indicate  al comma 1 devono essere vendute
          dai gestori in conformita' alle normative  fiscali  vigenti
          al  momento.    3.  Il  Ministro  delle  finanze  provvede,
          inoltre, entro i termini di cui al comma 1,  ad  effettuare
          il   censimento   di   tutti   gli   apparecchi   da  gioco
          elettromagnetici  od  elettronici   dovunque   essi   siano
          installati  e posti a disposizione del pubblico".  "Art. 32
          (Beni patrimoniali e demaniali). - 1. A decorrere dall'anno
          1995, i canoni annui per i beni patrimoniali  dello  Stato,
          concessi  o  locati  a  privati, sono, in deroga alle altre
          disposizioni di legge  in  vigore,  rivalutati  rispetto  a
          quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5
          volte  il  canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.
          2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni
          patrimoniali e  demaniali  dello  Stato  destinati  ad  uso
          abitativo,  concessi  o  locati  a privati, sono, in deroga
          alle altre disposizioni  di  legge  in  vigore,  rivalutati
          rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente
          pari  a:  due  volte  il  canone  stesso,  per  i  soggetti
          appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  con   un   reddito
          complessivo,   riferito   all'anno  di  imposta  1993,  non
          superiore ad ottanta  milioni  di  lire;  cinque  volte  il
          canone  stesso,  per  i  soggetti appartenenti ad un nucleo
          familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno  di
          imposta  1993,  uguale  o  superiore  ad ottanta milioni di
          lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui  al  presente
          comma  non  si  tiene  conto  dell'eventuale incremento del
          canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione,
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  dei  decreti  ministeriali  previsti  dal  comma  3
          dell'art. 9  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537.  I
          soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere
          il  canone  determinato  sulla  base  dei  predetti decreti
          ministeriali, quando  lo  stesso  sia  superiore  a  quello
          derivante  dall'applicazione  del presente comma.   3. Sono
          esclusi dall'incremento di cui al comma 2  gli  alloggi  di
          servizio,  quelli  in godimento delle vedove o alle persone
          gia' a carico, e finche' mantengano i requisiti per  essere
          considerati tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa
          di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare
          con  un  reddito  complessivo, riferito all'anno di imposta
          1993, non superiore a quaranta  milioni  di  lire,  e  alle
          associazioni e fondazioni con finalita' culturali, sociali,
          sportive,  assistenziali  e  religiose senza fini di lucro,
          individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge, nonche' i beni patrimoniali adibiti
          ad  abitazione  e  gestiti  dagli  Istituti  autonomi  case
          popolari, gia' assoggettati al regime dell'equo canone.  4.
          Le  maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno
          effetto dal 1 gennaio 1995, indipendentemente dalla data di
          scadenza dei rapporti in corso.   5. Nel  caso  in  cui  le
          maggiorazioni  dei  canoni  operate  ai  sensi del presente
          articolo  siano  considerate  eccessive,  gli   interessati
          possono  chiedere,  entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, la risoluzione  del  rapporto,
          restituendo   contestualmente   il  bene.     6.  Tutte  le
          amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti  pubblici,   anche
          territoriali, nonche' gli altri enti od associazioni di cui
          alla  legge  11  luglio  1986, n. 390, che utilizzano, alla
          data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque
          titolo,  anche  per  usi  governativi,  beni  demaniali   o
          patrimoniali  dello  Stato  devono  comunicare al Ministero
          delle finanze la  consistenza  del  bene,  la  sua  attuale
          destinazione e la eventuale persistenza delle necessita' di
          interesse    pubblico    all'utilizzazione    stessa.    La
          comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle
          finanze, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale , con il
          quale sono stabilite  le  relative  modalita'.  La  mancata
          comunicazione  entro  detto termine comporta la presunzione
          di  cessazione  delle  esigenze   di   pubblico   interesse
          all'utilizzazione   del  bene.  Con  apposito  decreto  del
          Ministro della difesa sono disposti le modalita' e i  tempi
          di   attuazione   dell'obbligo  dell'Amministrazione  della
          difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto  stabilito
          dal  presente  comma,  l'elenco  dei  beni  patrimoniali  e
          demaniali, in uso a qualunque  titolo  alle  Forze  armate,
          dismessi  o  dismissibili  perche'  non piu' necessari alla
          difesa del  Paese  ed  altresi'  in  quanto  immediatamente
          alienabili,  permutabili  o trasferibili per altri impegni,
          comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
          e  successive  modificazioni.  Le  somme  rinvenienti dalla
          dismissione dei  predetti  beni  patrimoniali  e  demaniali
          della  Difesa  sono  riservate all'erario e concorrono alla
          copertura degli oneri per il servizio del  debito  pubblico
          nonche'   alla   realizzazione   delle  linee  di  politica
          economica   e   finanziaria,   rispettando   le    esigenze
          prioritarie   di  ammodernamento  della  Difesa,  anche  in
          riferimento agli impegni assunti nelle sedi  istituzionali.
          7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, le superfici destinate  ad  attraversamento
          di  torrenti  o  fiumi,  che costituiscono un necessario ed
          insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo
          intercluso,  sono  soggette  al  pagamento  di  un   canone
          meramente  ricognitorio.  8. A decorrere dal 1 gennaio 1995
          i canoni  annui  per  i  beni  appartenenti  al  patrimonio
          indisponibile  dei comuni sono, in deroga alle disposizioni
          di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle
          caratteristiche  dei  beni,  ad  un  valore  comunque   non
          inferiore  a  quello  di  mercato,  fatti  salvi  gli scopi
          sociali".  - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  1
          della  legge  11  luglio 1986, n. 390, recante: "Disciplina
          delle  concessioni  e  delle  locazioni  di  beni  immobili
          demaniali  e  patrimoniali  dello Stato in favore di enti o
          istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle
          unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e  degli  enti
          ecclesiastici":      "Art.   1.   -   1.  L'Amministrazione
          finanziaria puo' dare in concessione o  locazione,  per  la
          durata   di   non  oltre  diciannove  anni,  beni  immobili
          demaniali o  patrimoniali  dello  Stato,  non  suscettibili
          anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:
          a)  a  istituzioni culturali indicate nella tabella emanata
          con il decreto del Presidente della Repubblica  6  novembre
          1984,  n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del
          Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per
          i beni culturali e ambientali, che fruiscono di  contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono  esclusivamente  fini  di  rilevante   interesse
          culturale;  c)  ad  altri  enti o istituti o a fondazioni o
          associazioni   riconosciute,   istituiti    o    costituiti
          successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale   del   predetto    decreto,    che    perseguono
          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un  programma  almeno  triennale.  Le  concessioni   e   le
          locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
          canone  ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
          non superiore  al  10  per  cento  di  quello  determinato,
          sentito  il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
          dei  valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
          destinati a sede dei predetti soggetti o essere  utilizzati
          per  lo  svolgimento  delle  loro attivita' istituzionali o
          statutarie".   - Si riporta il  testo  dell'art.  23  della
          legge  4 marzo 1952, n.  137, recante: "Assistenza a favore
          dei profughi":  "Art. 23. - Gli alloggi  saranno  assegnati
          in  locazione  semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in
          base al numero  delle  persone  di  famiglia  conviventi  a
          carico  del  richiedente da parte di commissione presieduta
          dal  prefetto  e  composta  dall'intendente   di   finanza,
          dell'ingegnere   capo   del  Genio  civile,  del  direttore
          dell'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica,  del
          presidente  dell'istituto  provinciale autonomo per le case
          popolari e del direttore dei centri  di  raccolta  profughi
          esistenti  nella  provincia  in  cui  gli  alloggi  vengono
          costruiti.  Gli alloggi eventualmente disponibili  dopo  la
          avvenuta  sistemazione  di  tutti  i  profughi  di  cui  al
          precedente art. 18, debbono essere  assegnati  ai  profughi
          non  ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio".
          - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 10 del D.L.
          31 gennaio 1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  29  marzo 1995, n. 95, recante: "Disposizioni
          urgenti per la  ripresa  delle  attivita'  imprenditoriali"
          come   modificato   dal   presente   decreto:  "1-bis.  Per
          l'occupazione temporanea di  spazi  ed  aree  pubbliche  il
          termine  per il pagamento della tassa mediante convenzione,
          ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo  15
          novembre  1993,  n.  507,  come  modificato dall'art. 1 del
          decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566,  e'  fissato,
          per  l'esercizio 1995, al 30 settembre 1995".  - Si riporta
          il testo dell'art. 72, comma 3 (come da  ultimo  modificato
          dal presente decreto), nonche' quello dell'art. 79, comma 3
          (come  da  ultimo  modificato  dal D.L. 8 novembre 1995, n.
          463, in materia di rifiuti, in corso di  conversione),  del
          D.Lgs.  15  novembre  1993,  n. 507, recante: "Revisione ed
          armonizzazione dell'imposta comunale  sulla  pubblicita'  e
          del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni, della tassa per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
          province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
          solidi urbani a norma dell'art. 4 della  legge  23  ottobre
          1992,  n.    421,  concernente  il  riordino  della finanza
          territoriale":
             Art. 72 (Riscossione). - 1.-2. (Omissis).
             3. Gli importi di  cui  al  comma  1  sono  riscossi  in
          quattro  rate bimestrali consecutive alle scadenze previste
          dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  602,  riducibili  a   due   rate   su
          autorizzazione  dell'intendente  di finanza. Su istanza del
          contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi  il
          sindaco  puo'  concedere  per  gravi motivi la ripartizione
          fino a otto rate del carico tributario  se  comprensivo  di
          tributi  arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate
          consecutive  l'intero  ammontare  iscritto  nei  ruoli   e'
          riscuotibile   in  unica  soluzione.  Sulle  somme  il  cui
          pagamento  e' differito rispetto all'ultima rata di normale
          scadenza si applicano gli interessi del  7  per  cento  per
          ogni semestre o frazione di semestre.
             4-6 (Omissis)".
             "Art.  79  (Disposizioni  finali e transitorie). - 1 - 2
          (Omissis) )) .
             3. Fermo quanto disposto  dall'art.  5,  comma  10,  del
          decreto-legge  2  ottobre  1995,  n.  415,  le disposizioni
          modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di  cui  al
          comma  2,  sono immediatamente applicabili, ad eccezione di
          quelle previste in attuazione degli articoli 59,  comma  2,
          secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6,
          che  hanno  decorrenza dal 1 gennaio 1995, e degli articoli
          63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2,  secondo  periodo,  e  66,
          commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1997.
             4-7 (Omissis)".