Art. 6. Modalita' di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese (( 1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese )) (( ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. )) (( 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio )) (( 1994, n. 111, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla )) (( data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o )) (( parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese )) (( poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi )) (( il credito vantato. )) (( 2. (Soppresso dalla legge di conversione). )) )) 3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purche' effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, recante: "Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle societa' controllate.": "Art. 1. - 1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunita' europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonche' nei confronti delle associazioni che svolgono attivita' commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle societa' dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo. 2. La sospensione dei versamenti e' ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle societa' creditrici. 3. La sospensione del pagamento delle imposte avra' la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle societa' controllate dall'EFIM, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potra' essere protratta oltre il 20 gennaio 1995. 4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".