Art. 6.
                 Modalita' di versamento di imposte
            da parte di particolari categorie di imprese
(( 1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese   ))
(( ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. ))
(( 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio     ))
(( 1994, n. 111, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla  ))
(( data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o       ))
(( parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese     ))
(( poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi ))
(( il credito vantato.                                             ))
(( 2. (Soppresso dalla legge di conversione). ))                   ))
  3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della
sospensione del pagamento delle imposte di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge   23   dicembre   1993,   n.   532,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,  n.  111,  si  intendono
regolarmente  eseguiti purche' effettuati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre
          1993, n.  532, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          17  febbraio  1994, n.  111, recante: "Disposizioni urgenti
          concernenti i crediti  commerciali  vantati  da  piccole  e
          medie  imprese  nei  confronti  dell'EFIM  e delle societa'
          controllate.":
             "Art. 1. -  1.  Nei  confronti  delle  piccole  e  medie
          imprese  individuate  al  punto  2.2  della decisione della
          Commissione delle Comunita' europee 92/C 213/02 adottata in
          data  20  maggio  1992,   nonche'   nei   confronti   delle
          associazioni che svolgono attivita' commerciale, creditrici
          del   soppresso   EFIM   e   delle  societa'  dal  medesimo
          controllate,  per  le  quali  a  norma  dell'art.   6   del
          decreto-legge  19  dicembre  1992,  n. 487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,  opera,
          a   decorrere  dal  18  luglio  1992,  la  sospensione  del
          pagamento dei crediti  da  esse  vantati,  sono  sospesi  i
          termini  relativi  ai versamenti delle imposte gravanti sul
          reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta  sul  valore
          aggiunto   e   quelle   dovute  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo.
             2. La sospensione  dei  versamenti  e'  ammessa  fino  a
          concorrenza   dell'ammontare   dei  crediti  vantati,  come
          risultano  dai  decreti  del   Ministro   del   tesoro   di
          approvazione  dell'elenco  dei  crediti  ammessi, ovvero da
          documentazione  avente  data  certa  ed  asseverata   dagli
          amministratori responsabili delle societa' creditrici.
             3.  La  sospensione del pagamento delle imposte avra' la
          stessa durata della sospensione del  pagamento  dei  debiti
          delle  societa' controllate dall'EFIM, a norma dell'art. 6,
          comma 1,  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio
          1993, n. 33, e comunque non potra' essere  protratta  oltre
          il 20 gennaio 1995.
             4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del
          presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno
          1994,  si  provvede  mediante  riduzione,  per il solo anno
          1994, dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'art.  5,
          comma  9,  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n. 487,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          1993, n. 33.
             5. Il Ministro del tesoro e' autorizato ad apportare con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".