Art. 7.
           Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia
              orientale interessati dal sisma del 1990
(( 1. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della    ))
(( Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre    ))
(( 1990 non si applicano le pene pecuniarie previste per le        ))
(( irregolarita' formali e la mancata allegazione di documenti o   ))
(( dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla    ))
(( data del 31 dicembre 1994, sempre che il contribuente, i suoi   ))
(( eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, ))
(( per soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha           ))
(( l'amministrazione anche di fatto, provvedano, a seguito di      ))
(( richiesta da parte degli uffici competenti, a rimuovere le      ))
(( irregolarita' o le omissioni stesse e ad integrare le           ))
(( incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento   ))
(( della richiesta stessa.                                         ))
  2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte  dovute
per gli esercizi dal 1993 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1,
non  si  applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro
il 31 dicembre 1994.
(( 2-bis.    Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di   ))
(( cui al comma 2, valutate in lire 20 miliardi per l'anno 1995,   ))
(( si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle             ))
(( disposizioni di cui all'articolo 16-bis,        comma 1,        ))
(( lettere a)                                                      ))
(( e f), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,    ))
(( con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come       ))
(( sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente   ))
(( decreto.                                                        ))