Art. 3.
  1.  Ai  fini  della  produzione,  designazione,   presentazione   e
commercializzazione  dei  vini per i quali si intendono utilizzare le
indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto,
si osservano, in quanto applicabili,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  32,  commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le
disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi
del sopra citato art.  32, comma 3, concernenti le dichiarazioni  dei
terreni  vitati  per  le  iscrizioni  agli  elenchi  delle  vigne, le
dichiarazioni  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica  tipica  predetti  e  la tenuta degli elenchi
delle vigne.
  2. I produttori e gli aventi diritto che  intendono  utilizzare  le
indicazioni  geografiche  tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i
vini  prodotti  a  decorrere  dalla  vendemmia  1995,   devono   dare
attuazione  agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le
disposizioni in esso contenute, entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.