Art. 3. 1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne. 2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.