Art. 4.
  1. Ciascuna indicazione geografica tipica,  riconosciuta  ai  sensi
del presente decreto, decade nei seguenti casi:
    a)  riconoscimento  di  una  denominazione di origine controllata
costituita dal nome geografico o da parte di  esso  utilizzato  nella
indicazione geografica tipica interessata;
    b)  riconoscimento  di  una  denominazione di origine controllata
costituita  da  un  nome  geografico   per   il   quale   l'esistenza
dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a
generare confusione;
    c)  riconoscimento  nell'ambito  di una denominazione di origine,
controllata   o   controllata   e   garantita,   di   una   sottozona
contrassegnata   da   un   nome   geografico  per  il  quale  possano
determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
  2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti
prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica,  con  riguardo
alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino
all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.