Art. 6. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica "Alto Mincio", "Benaco bresciano", "Bergamasca", "Collina del Milanese", "Montenetto di Brescia", "Provincia di Mantova", "Provincia di Pavia", "Quistello", "Ronchi di Brescia", "Sabbioneta", "Sebino", "Terrazze Retiche di Sondrio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 1995 Il dirigente: ADINOLFI