Art. 6.
  Chiunque produce, pone in vendita o comunque  distribuisce  per  il
consumo  vini  con  la  indicazione  geografica tipica "Alto Mincio",
"Benaco bresciano", "Bergamasca", "Collina del Milanese", "Montenetto
di  Brescia",  "Provincia  di   Mantova",   "Provincia   di   Pavia",
"Quistello",  "Ronchi  di Brescia", "Sabbioneta", "Sebino", "Terrazze
Retiche di Sondrio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e  dei  requisiti  stabiliti  nei  corrispondenti  annessi
disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 novembre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI