ANNESSO A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "ALTO MINCIO" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Alto Mincio", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica ""Alto Mincio" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni "Merlot", "Cabernet", "Sangiovese", "Rondinella", "Molinara", "Chardonnay", "Pinot bianco", "Pinot grigio", "Tocai italico", "Sauvignon", "Riesling renano", "Garganega", "Pinot nero", "Pinot Chardonnay", "Riesling italico", e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione dei vitigni "Cabernet", "Sauvignon", "Cabernet franc", "Riesling renano", "Riesling italico", da soli o congiuntamente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Alto Mincio" comprende l'area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Castiglione dello Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana in provincia di Mantova. Tale zona e' cosi' delimitata: il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in localita' Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla localita' Molini della Volta. Dalla suddetta localita' il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S. Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dall'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione dello Stiviere finche' a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla localita' Villa, punto di partenza. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione del vitigno a tonnellate 18. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica 'Alto Mincio', seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, e al 50% per la tipologia passito. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Alto Mincio" bianco 10%; "Alto Mincio" rosso 10%; "Alto Mincio" rosato 10%; "Alto Mincio" passito, secondo la normativa vigente. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Alto Mincio" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.