(all. 1 - art. 1)
                                                            ANNESSO A
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
           AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "ALTO MINCIO"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica  "Alto  Mincio",  accompagnata  o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica ""Alto Mincio" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Alto  Mincio"  bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o  autorizzati  per  la  provincia  di  Mantova  a  bacca di colore
corrispondente.
   La  indicazione   geografica   tipica   "Alto   Mincio"   con   la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni "Merlot", "Cabernet",
"Sangiovese", "Rondinella", "Molinara", "Chardonnay", "Pinot bianco",
"Pinot grigio",  "Tocai  italico",  "Sauvignon",  "Riesling  renano",
"Garganega", "Pinot nero", "Pinot Chardonnay", "Riesling italico", e'
riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per  la  provincia  di  Mantova
fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Alto Mincio" con la
specificazione dei vitigni "Cabernet", "Sauvignon", "Cabernet franc",
"Riesling renano",  "Riesling  italico",  da  soli  o  congiuntamente
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Alto  Mincio"  comprende  l'area collinare riguardante in tutto o in
parte il territorio amministrativo dei comuni di:  Castiglione  dello
Stiviere,  Cavriana,  Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta
Mantovana in provincia di Mantova.
   Tale zona  e'  cosi'  delimitata:  il  limite  di  zona,  partendo
dall'incrocio  fra  il fiume Mincio con il confine della provincia di
Mantova in localita' Villa (Ponti sul  Mincio)  segue  verso  sud  il
limite  provinciale  fino  all'intersezione  con  il  canale Virgilio
(quota 69); segue il suddetto canale fino alla localita' Molini della
Volta.
   Dalla  suddetta  localita'  il  limite  piega  ad  ovest  lungo la
rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e  quindi  lungo
la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da
dove  segue  prima  verso  sud  e  poi verso nord-ovest la strada che
circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di  S.  Maria  Maddalena
immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada
comunale  della  Malvasia).  Il  limite segue ora verso nord-ovest la
suddetta strada toccando quota 57, passando a  nord  dall'abitato  di
Foresto,  quota  69,  Tezze  di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva
Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al  ponte
sul  canale  Alto  Mantovano  (Ponte  della  Castagna  Vizza) da dove
immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando
per l'abitato di Castiglione dello Stiviere finche' a sud  di  Esenta
(quota  117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite
di zona segue, dapprima verso est, poi verso  nord  ed  ancora  verso
est,  il  limite  di  provincia  fino  alla localita' Villa, punto di
partenza.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianco, rosso e
rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione  geografica  tipica
"Alto Mincio" con la specificazione del vitigno a tonnellate 18.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica 'Alto Mincio', seguita o meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rosati;
    9% per i rossi.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, e al 50%
per la tipologia passito.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio",  anche  con
la  specificazione  del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici  totali
minimi:
    "Alto Mincio" bianco 10%;
    "Alto Mincio" rosso 10%;
    "Alto Mincio" rosato 10%;
    "Alto Mincio" passito, secondo la normativa vigente.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Alto  Mincio"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Alto  Mincio"  puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.