(all. 10 - art. 1)
                                                            ANNESSO L
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
            AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "SABBIONETA"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Sabbioneta", accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica  tipica  "Sabbioneta"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Sabbioneta" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o autorizzati per  la  provincia  di  Mantova  a  bacca  di  colore
corrispondente.
   La    indicazione   geografica   tipica   "Sabbioneta",   con   la
specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Mantova e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dai
corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Mantova fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Sabbioneta"  con la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche nelle tipologie frizzante e novello,
limitatamente ai vini rossi.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Sabbioneta" comprende l'intero territorio amministrativo dei  comuni
di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in provincia di Mantova.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Sabbioneta"  bianco,  rosso  e
rosato con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Sabbioneta", seguita o  meno  dal  riferimento  al
vitigno  devono  assicurare  ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rosati;
    9% per i rossi.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le uve destinate  alla  produzione  della  indicazione  geografica
tipica  "Sabbioneta"  tipologia  rosato  devono  essere vinificate in
bianco.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Sabbioneta", anche con la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici  totali
minimi:
    "Sabbioneta" bianco 10%;
    "Sabbioneta" rosso 10%;
    "Sabbioneta" rosato 10%;
    "Sabbioneta" novello 11%;
    "Sabbioneta" frizzante 10%.
                               Art. 7.
   Alla   indicazione   geografica  tipica  "Sabbioneta"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,   l'indicazione   geografica  tipica  "Sabbioneta"  puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.