ANNESSO M DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "SEBINO" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Sebino", accompagnata da una delle seguenti specificazioni: rosso, novello e passito o dal nome di uno dei seguenti vitigni: Pinot nero, Merlot, Pinot grigio e Riesling, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Sebino" rosso e' riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Cabernet franc" e/o "Cabernet Sauvignon" e/o "Merlot" e/o "Pinot nero". Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%, ad esclusione dei vitigni "Barbera" e "Nebbiolo". La indicazione geografica tipica "Sebino" novello e' riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Barbera" e "Merlot" per almeno il 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 30%. La indicazione geografica tipica "Sebino" passito e' riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Chardonnay" e/o "Trebbiano toscano" e/o "Pinot bianco", per almeno il 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 30%. La indicazione geografica tipica "Sebino" accompagnata da una delle seguenti menzioni del vitigno: "Pinot nero", "Merlot", "Pinot grigio", "Riesling" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno il 90% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Sebino" comprende l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Gussago, Coccaglio, Rovato, Cazzago S. Martino, Castegnato, Brione, Polaveno e la parte ovest del territorio comunale di Brescia, meglio identificato come zona della collina di S. Anna, fra il confine comunale di Brescia, a sud la s.s. n. 11 e la strada provinciale per il paese di Cellatica ad est, fino ad innestarsi prima sul confine amministrativo del comune di Cellatica il cui territorio comunale e' escluso dalla delimitazione e poi il confine del comune di Gussago. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Sebino", non deve essere superiore a tonnellate 13 per tutte le tipologie. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sebino" devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici naturali minimi seguenti: "Sebino" rosso 10,5%; "Sebino" novello 10,5; "Sebino" passito 10,5%; "Sebino" Pinot nero 11%; "Sebino" Merlot 10,5%; "Sebino" Pinot grigio 10,5%; "Sebino" Riesling 10%. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ad eccezione del passito, per il quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Sebino", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Sebino" rosso 11%; "Sebino" novello 11%; "Sebino" passito secondo la normativa vigente; "Sebino" Pinot nero 11,5%; "Sebino" Merlot 11%; "Sebino" Pinot grigio 11%; "Sebino" Riesling 10,5%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Sebino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Sebino" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.