(all. 11 - art. 1)
                                                            ANNESSO M
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
              AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "SEBINO"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica  "Sebino",  accompagnata  da  una
delle seguenti specificazioni: rosso, novello e passito o dal nome di
uno  dei  seguenti  vitigni:  Pinot  nero,  Merlot,  Pinot  grigio  e
Riesling, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica "Sebino" rosso e' riservata al
vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:  "Cabernet  franc"
e/o "Cabernet Sauvignon" e/o "Merlot" e/o "Pinot nero".
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di Brescia
fino ad un massimo del 15%, ad esclusione  dei  vitigni  "Barbera"  e
"Nebbiolo".
   La  indicazione geografica tipica "Sebino" novello e' riservata al
vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito
aziendale,  la  seguente  composizione  ampelografica:  "Barbera"   e
"Merlot" per almeno il 70%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la  provincia  di  Brescia,
fino ad un massimo del 30%.
   La  indicazione geografica tipica "Sebino" passito e' riservata al
vino  bianco  ottenuto  da  uve  provenienti   da   vigneti   aventi,
nell'ambito   aziendale,   la  seguente  composizione  ampelografica:
"Chardonnay" e/o "Trebbiano toscano" e/o "Pinot bianco",  per  almeno
il 70%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la  provincia  di  Brescia,
fino ad un massimo del 30%.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Sebino"  accompagnata da una
delle seguenti menzioni del vitigno: "Pinot nero",  "Merlot",  "Pinot
grigio",   "Riesling"   e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalle  uve
provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale,  per  almeno
il 90% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere,  da sole o congiuntamente, le uve provenienti
dai vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati  e/o  autorizzati
per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Sebino"   comprende   l'intero   territorio  comunale  di  Capriolo,
Paratico, Palazzolo sull'Oglio,  Adro,  Erbusco,  Cortefranca,  Iseo,
Ome,   Monticelli  Brusati,  Rodengo  Saiano,  Paderno  Franciacorta,
Passirano, Provaglio d'Iseo, Gussago, Coccaglio, Rovato,  Cazzago  S.
Martino, Castegnato, Brione, Polaveno e la parte ovest del territorio
comunale  di  Brescia, meglio identificato come zona della collina di
S. Anna, fra il confine comunale di Brescia, a sud la s.s. n. 11 e la
strada provinciale  per  il  paese  di  Cellatica  ad  est,  fino  ad
innestarsi  prima  sul confine amministrativo del comune di Cellatica
il cui territorio comunale e' escluso dalla delimitazione  e  poi  il
confine del comune di Gussago.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Sebino", non deve essere superiore a tonnellate 13
per tutte le tipologie.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Sebino"  devono  assicurare  ai  vini  i  titoli
alcolometrici volumici naturali minimi seguenti:
    "Sebino" rosso 10,5%;
    "Sebino" novello 10,5;
    "Sebino" passito 10,5%;
    "Sebino" Pinot nero 11%;
    "Sebino" Merlot 10,5%;
    "Sebino" Pinot grigio 10,5%;
    "Sebino" Riesling 10%.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore  al  75%  per  tutti  i  tipi di vino ad
eccezione del passito, per il quale non deve essere superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica  "Sebino",  anche  con  la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici  totali
minimi:
    "Sebino" rosso 11%;
    "Sebino" novello 11%;
    "Sebino" passito secondo la normativa vigente;
    "Sebino" Pinot nero 11,5%;
    "Sebino" Merlot 11%;
    "Sebino" Pinot grigio 11%;
    "Sebino" Riesling 10,5%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione geografica tipica "Sebino" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Sebino" puo' essere  utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.