ANNESSO N DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO". Art. 1. La indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio" e' riservata ai seguenti vini: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: Nebbiolo, Pignola, Rissola, Merlot, Fortana, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling renano, Barbera. La indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Nebbiolo o Chiavennasca, Pignola, Rossola, Pinot nero e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sondrio, Albosaggia, Faedo, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Cino, Dazio, Dubino, Mentello, Mello, Morbegno, Postalesio, Traona, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Tresivio, Bianzone, Chiuro, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio" non deve essere superiore a tonnellate 12 per le tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Terrazze Retiche di Sondrio" bianco 10,5%; "Terrazze Retiche di Sondrio" rosso 10,5%;; "Terrazze Retiche di Sondrio" rosato 10,5%;; "Terrazze Retiche di Sondrio" novello 11%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.