(all. 12 - art. 1)
                                                            ANNESSO N
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA  TIPICA
  "TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO".
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Terrazze Retiche di Sondrio",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi;
    rossi, anche nella tipologia novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Terrazze Retiche di
Sondrio" bianchi, rossi  e  rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
dei  seguenti  vitigni:  Nebbiolo, Pignola, Rissola, Merlot, Fortana,
Pinot bianco, Pinot nero, Riesling renano, Barbera.
   La indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio" con
la  specificazione  di  uno  dei   seguenti   vitigni:   Nebbiolo   o
Chiavennasca,  Pignola,  Rossola,  Pinot  nero  e'  riservata ai vini
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  di  colore  analogo,
non  aromatici,  raccomandati  e/o  autorizzati  per  la provincia di
Sondrio fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Terrazze  Retiche  di   Sondrio"   comprende   l'intero   territorio
amministrativo  dei  comuni  di  Sondrio, Albosaggia, Faedo, Ardenno,
Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino,
Cino, Dazio, Dubino, Mentello, Mello, Morbegno,  Postalesio,  Traona,
Montagna  in  Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina,
Tresivio, Bianzone, Chiuro, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Villa di
Tirano, in provincia di Sondrio.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad indicazione
geografica tipica "Terrazze  Retiche  di  Sondrio"  non  deve  essere
superiore  a  tonnellate  12 per le tipologie bianco, rosso e rosato,
anche con la specificazione del vitigno.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Terrazze Retiche di Sondrio", seguita o  meno  dal
riferimento   al   vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rosati;
    9% per i rossi.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Terrazze Retiche di
Sondrio", anche con la specificazione del nome del vitigno,  all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Terrazze Retiche di Sondrio" bianco 10,5%;
    "Terrazze Retiche di Sondrio" rosso 10,5%;;
    "Terrazze Retiche di Sondrio" rosato 10,5%;;
    "Terrazze Retiche di Sondrio" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Terrazze Retiche  di  Sondrio"
e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica "Terrazze Retiche di Sondrio"
puo' essere utilizzata come ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve
prodotte  da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato
nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.