(all. 2 - art. 1)
                                                            ANNESSO B
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
                GEOGRAFICA TIPICA "BENACO BRESCIANO"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Benaco bresciano",  accompagnata
o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica tipica "Benaco bresciano" e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia novello.
   I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Benaco bresciano"
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale,   da   uno  o  piu'  dei  seguenti  vitigni:
"Chardonnay", "Pinot bianco", "Riesling renano", "Riesling  italico",
"Trebbiano di Soave", "Tocai", "Trebbiano toscano", "Pinot grigio".
   I  vini  rossi ad indicazione geografica tipica "Benaco bresciano"
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale   da   uno   o  piu'  dei  seguenti  vitigni:
"Groppello", "Marzemino", "Barbera", "Sangiovese", "Cabernet  franc",
"Cabernet Sauvignon", "Merlot", "Nebbiolo", "Pinot nero".
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, raccomandati e/o  autorizzati  per  la  provincia  di
Brescia.
   La   indicazione  geografica  tipica  "Benaco  bresciano"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni "Riesling",  "Chardonnay",
"Pinot  bianco",  "Pinot  grigio",  "Trebbiano"  e' riservata ai vini
bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti i vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Benaco  bresciano"  con   la
specificazione  di  uno  dei seguenti vitigni "Marzemino", "Barbera",
"Merlot",  "Cabernet",  "Pinot  nero"  e'  riservata  ai  vini  rossi
ottenuti   da   uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la  provincia  di  Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Benaco  bresciano"  comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni  di  Sirmione,  Desenzano  del  Garda,   Lonato,   Pozzolengo,
Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del
Garda,  Soiano  del  Lago,  Moniga  del  Garda, Polpenazze del Garda,
Manerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco,  Salo',
Roe' Volciano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gragnano,
Fignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Benaco bresciano" con o  senza
la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Benaco bresciano" devono  assicurare  ai  vini  il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni
"Barbera" e "Tocai" per i quali il valore massimo e' del 10%.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Benaco  bresciano",
all'atto  dell'immissione  al  consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Benaco bresciano" bianco 10%;
    "Benaco bresciano" rosso 10,5%;
    "Benaco bresciano" novello 11%;
    "Benaco bresciano" Pinot bianco 11;
    "Benaco bresciano" Pinot grigio 11%;
    "Benaco bresciano" Pinot nero 11%;
    "Benaco bresciano" Marzemino 11%;
    "Benaco bresciano" Riesling 11%;
    "Benaco bresciano" Tocai 10,5%;
    "Benaco bresciano" Trebbiano 10,5%;
    "Benaco bresciano" Barbera 10,5%;
    "Benaco bresciano" Cabernet 11%;
    "Benaco bresciano" Chardonnay 10,5%;
    "Benaco bresciano" Merlot 11%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Benaco bresciano"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Benaco bresciano"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.