(all. 3 - art. 1)
                                                            ANNESSO C
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
            AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "BERGAMASCA"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Bergamasca", accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica  tipica  "Bergamasca"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi;
    rossi, anche nelle tipologie novello e moscato;
    rosati.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Bergamasca" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Bergamo.
   I vini bianchi, rossi e rosati ad  indicazione  geografica  tipica
"Bergamasca"   ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai  corrispondenti  vitigni,
devono  essere  sempre  accompagnati  dalla specificazione di uno dei
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bergamo.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  non  aromatici,  raccomandati  e/o  autorizzzati   per   la
provincia di Bergamo fino ad un massimo del 15%.
   La  specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo,
non e' prevista per la tipologia novello.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Bergamasca" comprende l'intero territorio amministrativo dei  comuni
di  Predore,  Sarnico, Viadanica, Adrara S. Rocco, Adrara S. Martino,
Foresto  Sparso,  Villongo,  Gandosso,  Credaro,  Castelli   Calepio,
Grumello  del  Monte,  Chiuduno,  Carobbio  degli  Angeli, Zandobbio,
Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino,  Borgo  di
Terzo,  Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo d'Argon, Gorlago, Albano
S. Alessandro, Torre de'  Roveri,  Scanzorosciate,  Villa  di  Serio,
Pradalunga,  Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo,
Ponteranica, Sorisole, Villa d'Alme', Almenno S.  Salvatore,  Almenno
S.  Bartolomeo,  Palazzago,  Caprino  Bergamasco,  Cisano Bergamasco,
Pontida, Villa  d'Adda,  Carvico,  Sotto  il  Monte  Giovanni  XXIII,
Mapello,  Ambivere,  Barzana,  Alme',  Paladina, Valbrembo, Mozzo, in
provincia di Bergamo.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Bergamasca" non deve essere superiore a tonnellate
13  per  le  uve  a  bacca bianca, a tonnellate 14 per le uve a bacca
rossa, a tonnellate 15 per le uve prodotte dal vitigno Schiava,  e  a
tonnellate 9 per le uve provenienti dal vitigno Moscato di Scamzo.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Bergamasca", devono assicurare ai vini  il  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10%  per i rosati, ad eccezione delle uve provenienti dal vitigno
Schiava per le quali il limite e' fissato al 9,5%.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Bergamasca", con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Bergamasca" bianco 11%;
    "Bergamasca" rosso 11%;
    "Bergamasca" rosato 11%;
    "Bergamasca" novello 11%;
    "Bergamasca" rosato Schiava 10%.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Bergamasca  moscato"  potra'
essere  prodotto  anche  nella  tipologia  amabile  con  un contenuto
massimo di zuccheri riduttori non superiore al 2%. Per  l'immmissione
al  consumo della IGT "Bergamasca moscato" e' prescritta la bottiglia
di capienza non superiore a litri 0,75.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Bergamasca"   e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Bergamasca"   puo'   essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.