(all. 4 - art. 1)
                                                            ANNESSO D
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
              GEOGRAFICA TIPICA "COLLINA DEL MILANESE"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica   tipica   "Collina   del   Milanese",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La   indicazione  geografica  tipica  "Collina  del  Milanese"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Collina  del  Milanese"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Lodi,
Milano e Pavia.
   La  indicazione  geografica  tipica "Collina del Milanese", con la
specificazione  di  uno  dei  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati
rispettivamente  per le province di Lodi, Milano e Pavia e' riservata
ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente
per le predette province, fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" con
la specificazione di uno dei vitigni  di  cui  al  presente  articolo
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
   Il  vino  ad  indicazione geografica tipica "Collina del Milanese"
passito deve essere ottenuto dalle uve  provenienti  da  uno  o  piu'
vitigni  aromatici raccomandati e/o autorizzati per le province sopra
indicate; qualora il vino ad indicazione geografica  tipica  "Collina
del  Milanese"  passito provenga per almeno l'85% dal vitigno Verdea,
puo' portare nella sua presentazione il riferimento al detto vitigno.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Collina del Milanese" comprende la parte  collinare  del  territorio
amministrativo del comune di San Colombano al Lambro, in provincia di
Milano, dei comuni di Graffignana e S. Angelo Lodigiano, in provincia
di  Lodi,  di  Inverno  e Monteleone, Miradolo Terme, in provincia di
Pavia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica  tipica "Collina del Milanese" non deve essere superiore a
tonnellate  15  per  i  bianchi,  rossi  e  rosati;  per  i  vini  ad
indicazione   geografica   tipica   "Collina  del  Milanese"  con  la
specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica   tipica  "Collina  del  Milanese",  seguita  o  meno  dal
riferimento  al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini   il   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rosati;
    10% per i rossi;
    11% per il passito da Verdea.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione  della  tipologia  passito  per  la  quale  non deve essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica  "Collina  del  Milanese",
anche   con   la   specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Collina del Milanese" bianco 10%;
    "Collina del Milanese" rosso 10,5%;
    "Collina del Milanese" rosato 10,5%;
    "Collina del Milanese" passito, secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Collina  del  Milanese" e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica  tipica  "Collina  del  Milanese"  puo'
essere  utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti,  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.