ANNESSO D DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLINA DEL MILANESE" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Collina del Milanese", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Lodi, Milano e Pavia. La indicazione geografica tipica "Collina del Milanese", con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Lodi, Milano e Pavia e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le predette province, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Il vino ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti da uno o piu' vitigni aromatici raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate; qualora il vino ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" passito provenga per almeno l'85% dal vitigno Verdea, puo' portare nella sua presentazione il riferimento al detto vitigno. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" comprende la parte collinare del territorio amministrativo del comune di San Colombano al Lambro, in provincia di Milano, dei comuni di Graffignana e S. Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, di Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, in provincia di Pavia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" non deve essere superiore a tonnellate 15 per i bianchi, rossi e rosati; per i vini ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rosati; 10% per i rossi; 11% per il passito da Verdea. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Collina del Milanese", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Collina del Milanese" bianco 10%; "Collina del Milanese" rosso 10,5%; "Collina del Milanese" rosato 10,5%; "Collina del Milanese" passito, secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.