ANNESSO E DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "MONTENETTO DI BRESCIA" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia novello. I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: "Chardonnay", "Pinot bianco" e "Trebbiano". I vini rossi ad indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: "Marzemino", "Barbera", "Cabernet", "Merlot", "Sangiovese". Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%. La indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia" novello e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la presenza dei seguenti vitigni, per almeno il 70%: "Marzemino" e/o "Merlot" e/o "Sangiovese". Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate e raccomandate in provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 30% del totale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia" comprende l'intero territorio dei comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Poncarale, in provincia di Brescia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia", non deve essere superiore con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5, per tutte le tipologie. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia", seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 11% per i rossi; 10,5% per il novello; 10,5% con la specificazione dei vitigni sopra indicati, ad eccezione del vitigno "Sangiovese" per il quale il valore minimo e' fissato al 10% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Montenetto di Brescia" bianco 10,5%; "Montenetto di Brescia" rosso 10,5%; "Montenetto di Brescia" novello 11%; "Montenetto di Brescia" Chardonnay 11%; "Montenetto di Brescia" Barbera 11%; "Montenetto di Brescia" Marzemino 11%; "Montenetto di Brescia" Sangiovese 10,5%; "Montenetto di Brescia" Cabernet 11%; "Montenetto di Brescia" Merlot 11%; "Montenetto di Brescia" Pinot bianco 11%; "Montenetto di Brescia" Trebbiano 11%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.