(all. 5 - art. 1)
                                                            ANNESSO E
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
              GEOGRAFICA TIPICA "MONTENETTO DI BRESCIA"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica   "Montenetto   di   Brescia",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Montenetto  di  Brescia"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia novello.
   I vini bianchi ad indicazione  geografica  tipica  "Montenetto  di
Brescia"  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti  vitigni:
"Chardonnay", "Pinot bianco" e "Trebbiano".
   I  vini  rossi  ad  indicazione  geografica  tipica "Montenetto di
Brescia"  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni:
"Marzemino", "Barbera", "Cabernet", "Merlot", "Sangiovese".
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente raccomandati  e/o  autorizzati  per  la  provincia  di
Brescia, fino ad un massimo del 15%.
   La  indicazione  geografica tipica "Montenetto di Brescia" novello
e'  riservata  al  vino  rosso  ottenuto  dalle  uve  a  bacca  rossa
provenienti  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la presenza
dei seguenti vitigni, per almeno il 70%: "Marzemino" e/o "Merlot" e/o
"Sangiovese".
   Possono  concorrere  alla  produzione  le  uve   a   bacca   rossa
autorizzate  e  raccomandate  in  provincia di Brescia e presenti nei
vigneti nella misura massima del 30% del totale.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Montenetto di Brescia" comprende l'intero territorio dei  comuni  di
Azzano  Mella,  Borgosatollo, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero,
Poncarale, in provincia di Brescia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad indicazione
geografica tipica "Montenetto di Brescia", non deve essere  superiore
con  o  senza  la  specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5, per
tutte le tipologie.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Montenetto  di  Brescia",  seguita  o  meno  dal
riferimento   al   vitigno   devono  assicurare  ai  vini  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10% per i bianchi;
    11% per i rossi;
    10,5% per il novello;
    10,5% con  la  specificazione  dei  vitigni  sopra  indicati,  ad
eccezione  del  vitigno "Sangiovese" per il quale il valore minimo e'
fissato al 10% vol.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Montenetto di Brescia",
all'atto dell'immissione al consumo devono avere  i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Montenetto di Brescia" bianco 10,5%;
    "Montenetto di Brescia" rosso 10,5%;
    "Montenetto di Brescia" novello 11%;
    "Montenetto di Brescia" Chardonnay 11%;
    "Montenetto di Brescia" Barbera 11%;
    "Montenetto di Brescia" Marzemino 11%;
    "Montenetto di Brescia" Sangiovese 10,5%;
    "Montenetto di Brescia" Cabernet 11%;
    "Montenetto di Brescia" Merlot 11%;
    "Montenetto di Brescia" Pinot bianco 11%;
    "Montenetto di Brescia" Trebbiano 11%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Montenetto  di Brescia" e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica  "Montenetto  di  Brescia"  puo'
essere  utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti,  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.