ANNESSO F DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "PROVINCIA DI MANTOVA" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito e novello. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Mantova. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", seguita o meno dal riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 8,5% per i bianchi; 8,5% per i rosati; 8,5% per i rossi. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 45%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Provincia di Mantova" bianco 9,5%; "Provincia di Mantova" rosso 9,5%; "Provincia di Mantova" rosato 9,5%; "Provincia di Mantova" novello 11%; "Provincia di Mantova" frizzante 9,5%; "Provincia di Mantova" passito, secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.