(all. 6 - art. 1)
                                                            ANNESSO F
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
              GEOGRAFICA TIPICA "PROVINCIA DI MANTOVA"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica   tipica   "Provincia   di   Mantova",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La   indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati  e/o  autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di
colore corrispondente.
   La indicazione geografica tipica "Provincia  di  Mantova"  con  la
specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Mantova e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da  vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  per almeno l'85% dai
corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Mantova fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" con
la specificazione di uno dei vitigni di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche nelle tipologie frizzante, passito e
novello.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Provincia di Mantova" comprende l'intero  territorio  amministrativo
della provincia di Mantova.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica   tipica  "Provincia  di  Mantova",  seguita  o  meno  dal
riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 per
le tipologie bianco, rosso e rosato.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica   tipica  "Provincia  di  Mantova",  seguita  o  meno  dal
riferimento  al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini   il   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    8,5% per i bianchi;
    8,5% per i rosati;
    8,5% per i rossi.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le uve destinate  alla  produzione  della  indicazione  geografica
tipica   "Provincia   di  Mantova"  tipologia  rosato  devono  essere
vinificate in bianco.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore  al  75%  per  tutti  i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia  passito  per  la  quale  non  deve  essere
superiore al 45%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova",
anche  con  la  specificazione  del  nome   del   vitigno,   all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Provincia di Mantova" bianco 9,5%;
    "Provincia di Mantova" rosso 9,5%;
    "Provincia di Mantova" rosato 9,5%;
    "Provincia di Mantova" novello 11%;
    "Provincia di Mantova" frizzante 9,5%;
    "Provincia di Mantova" passito, secondo la vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova"  e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di Mantova" puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da  uve  prodotte
da  vigneti,  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.