ANNESSO G DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "PROVINCIA DI PAVIA" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia. La indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: "Barbera", "Croatina", "Riesling italico", "Riesling", "Cortese", "Moscato", "Malvasia", "Pinot nero", "Pinot grigio", "Chardonnay", "Sauvignon", "Cabernet Sauvignon", "Dolcetto", "Fresia", "Vespolina", "Uva rara", "Muller Thurgau" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" con la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Pavia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" non deve essere superiore a tonnellate 19 per le tipologie bianco, rosso e rosato; per i vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" con la specificazione del vitigno, ai valori di seguito riportati: "Provincia di Pavia" Barbera 20 tonnellate; "Provincia di Pavia" Croatina 19 tonnellate; "Provincia di Pavia" Riesling italico 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Riesling 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Cortese 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Moscato 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Malvasia 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Pinot nero 17 tonnellate; "Provincia di Pavia" Pinot grigio 17 tonnellate; "Provincia di Pavia" Chardonnay 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Sauvignon 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Cabernet Sauvignon 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Dolcetto 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Fresia 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Vespolina 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Uva rara 18 tonnellate; "Provincia di Pavia" Muller Thurgau 18 tonnellate. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione delle uve provenienti dai vitigni "Pinot grigio" e "Pinot nero", vinificate in bianco, per le quali la resa massima non deve essere superiore per entrambi al 70%, e per la tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" anche con la specificazione del nome dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9%, per tutte le tipologie e dell'11% per il novello, e secondo la normativa vigente per la tipologia passito. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.