(all. 7 - art. 1)
                                                            ANNESSO G
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
               GEOGRAFICA TIPICA "PROVINCIA DI PAVIA"
                               Art. 1.
   La   indicazione   geografica   tipica   "Provincia   di   Pavia",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Provincia di Pavia"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu' vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia.
   La indicazione geografica tipica  "Provincia  di  Pavia",  con  la
specificazione  di  uno  dei seguenti vitigni: "Barbera", "Croatina",
"Riesling italico",  "Riesling",  "Cortese",  "Moscato",  "Malvasia",
"Pinot  nero",  "Pinot  grigio", "Chardonnay", "Sauvignon", "Cabernet
Sauvignon", "Dolcetto", "Fresia", "Vespolina",  "Uva  rara",  "Muller
Thurgau"  e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai  corrispondenti
vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le  uve  dei  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" con
la specificazione di  uno  dei  vitigni  sopra  indicati  di  cui  al
presente  articolo,  possono  essere  prodotti  anche nelle tipologie
frizzante e novello, limitatamente ai rossi.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Provincia di Pavia"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo
della provincia di Pavia.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Provincia  di Pavia" non deve essere superiore a
tonnellate 19 per le tipologie bianco, rosso e rosato; per i vini  ad
indicazione   geografica   tipica   "Provincia   di   Pavia"  con  la
specificazione del vitigno, ai valori di seguito riportati:
    "Provincia di Pavia" Barbera 20 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Croatina 19 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Riesling italico 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Riesling 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Cortese 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Moscato 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Malvasia 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Pinot nero 17 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Pinot grigio 17 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Chardonnay 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Sauvignon 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Cabernet Sauvignon 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Dolcetto 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Fresia 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Vespolina 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Uva rara 18 tonnellate;
    "Provincia di Pavia" Muller Thurgau 18 tonnellate.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Provincia  di  Pavia",  seguita   o   meno   dal
riferimento   al   vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  il  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9% per i rosati;
    9% per i rossi.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad
eccezione  delle  uve provenienti dai vitigni "Pinot grigio" e "Pinot
nero", vinificate in bianco, per le quali la resa  massima  non  deve
essere  superiore per entrambi al 70%, e per la tipologia passito per
la quale non deve essere superiore al 50%.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" anche
con la specificazione del nome dei vitigni, all'atto  dell'immissione
al  consumo  devono  avere  un  titolo  alcolometrico volumico totale
minimo del 9%, per tutte le tipologie e dell'11% per  il  novello,  e
secondo la normativa vigente per la tipologia passito.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Provincia di Pavia" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.