ANNESSO I DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "RONCHI DI BRESCIA" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia", accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nella tipologia novello. I vini bianchi ad indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente: "Chardonnay", "Invernenga", "Pinot bianco", "Trebbiano di Soave", "Trebbiano toscano". Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%. I vini rossi ad indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni a bacca rossa, da soli o congiuntamente: "Marzemino", "Barbera", "Schiava", "Cabernet franc", "Cabernet Sauvignon", "Merlot", "Incrocio terzi n. 1". Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%. La indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" novello e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale la presenza dei seguenti vitigni per almeno il 70%: "Marzemino" e/o "Merlot" e/o "Sangiovese" e/o "Barbera". Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate o raccomandate in provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 30% del totale. La indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" passito e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve a bacca bianca, provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: "Invernenga" per almeno l'85% del totale. Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca autorizzate e raccomandate in provincia di Brescia e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" comprende l'intero territorio dei comuni di Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Concesio, Collebeato, Villa Carcina, in provincia di Brescia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" bianco e rosso a tonnellate 13, con o senza la specificazione del vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10% peri rossi; 10,5% per il novello; 10,5% per il passito; 10,5% Marzemino; 10,5% Merlot; 10,5% Cabernet; 10,5% Invernenga; 10,5% Chardonnay; 10,5% Pinot bianco; 10,5% Barbera; 10,5% Schiava; 10,5% Trebbiano. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Ronchi di Brescia" bianco 10,5; "Ronchi di Brescia" rosso 10,5%; "Ronchi di Brescia" novello 11%; "Ronchi di Brescia" Marzemino 11%; "Ronchi di Brescia" Merlot 11%; "Ronchi di Brescia" Cabernet 11%; "Ronchi di Brescia" Invernenga 11%; "Ronchi di Brescia" Chardonnay 11%; "Ronchi di Brescia" Pinot bianco 11%; "Ronchi di Brescia" Barbera 10,5%; "Ronchi di Brescia" Schiava 10,5%; "Ronchi di Brescia" Trebbiano 10,5%; "Ronchi di Brescia" passito, secondo la normativa vigente. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.