(all. 9 - art. 1)
                                                            ANNESSO I
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
                GEOGRAFICA TIPICA "RONCHI DI BRESCIA"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia", accompagnata
da una delle specificazioni previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" e'  riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nella tipologia novello.
   I  vini  bianchi  ad  indicazione  geografica  tipica  "Ronchi  di
Brescia"  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni a
bacca  bianca,  da soli o congiuntamente: "Chardonnay", "Invernenga",
"Pinot bianco", "Trebbiano di Soave", "Trebbiano toscano".
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per  la  provincia  di  Brescia
fino ad un massimo del 15%.
   I  vini rossi ad indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia"
devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o piu' dei seguenti vitigni a bacca
rossa, da soli o congiuntamente: "Marzemino",  "Barbera",  "Schiava",
"Cabernet  franc", "Cabernet Sauvignon", "Merlot", "Incrocio terzi n.
1".
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
   La indicazione geografica tipica "Ronchi di  Brescia"  novello  e'
riservata  al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti
dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale la  presenza  dei  seguenti
vitigni  per almeno il 70%: "Marzemino" e/o "Merlot" e/o "Sangiovese"
e/o "Barbera".
   Possono  concorrere  alla  produzione  le  uve   a   bacca   rossa
autorizzate  o  raccomandate  in  provincia di Brescia e presenti nei
vigneti nella misura massima del 30% del totale.
   La indicazione geografica tipica "Ronchi di  Brescia"  passito  e'
riservata   al  vino  bianco  ottenuto  dalle  uve  a  bacca  bianca,
provenienti dai vigneti, aventi  nell'ambito  aziendale  la  seguente
composizione varietale: "Invernenga" per almeno l'85% del totale.
   Possono   concorrere   alla  produzione  le  uve  a  bacca  bianca
autorizzate e raccomandate in provincia di  Brescia  e  presenti  nei
vigneti nella misura massima del 15% del totale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Ronchi  di  Brescia"  comprende  l'intero  territorio  dei comuni di
Brescia,  Botticino,   Cellatica,   Rezzato,   Nuvolera,   Nuvolento,
Concesio, Collebeato, Villa Carcina, in provincia di Brescia.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Ronchi di  Brescia"  bianco  e
rosso a tonnellate 13, con o senza la specificazione del vitigno.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Ronchi di Brescia" devono assicurare  ai  vini  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10% per i bianchi;
    10% peri rossi;
    10,5% per il novello;
    10,5% per il passito;
    10,5% Marzemino;
    10,5% Merlot;
    10,5% Cabernet;
    10,5% Invernenga;
    10,5% Chardonnay;
    10,5% Pinot bianco;
    10,5% Barbera;
    10,5% Schiava;
    10,5% Trebbiano.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e  al  50%
per la tipologia passito.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia", anche
con  la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione
al consumo devono avere  i  seguenti  titoli  alcolometrici  volumici
totali minimi:
    "Ronchi di Brescia" bianco 10,5;
    "Ronchi di Brescia" rosso 10,5%;
    "Ronchi di Brescia" novello 11%;
    "Ronchi di Brescia" Marzemino 11%;
    "Ronchi di Brescia" Merlot 11%;
    "Ronchi di Brescia" Cabernet 11%;
    "Ronchi di Brescia" Invernenga 11%;
    "Ronchi di Brescia" Chardonnay 11%;
    "Ronchi di Brescia" Pinot bianco 11%;
    "Ronchi di Brescia" Barbera 10,5%;
    "Ronchi di Brescia" Schiava 10,5%;
    "Ronchi di Brescia" Trebbiano 10,5%;
    "Ronchi di Brescia" passito, secondo la normativa vigente.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione geografica tipica "Ronchi di Brescia" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.