Art. 6.
  Chiunque produce, pone in vendita o comunque  distribuisce  per  il
consumo   vini  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Bianco  di
Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana del  Taro",
"Modena"  o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o
"Bianco del Sillaro",  "Val  Tidone",  "Emilia"  o  "dell'Emilia"  e'
tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle condizioni e dei
requisiti  stabiliti  nei  corrispondenti  annessi  disciplinari   di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 novembre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI