Art. 6. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana del Taro", "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", "Val Tidone", "Emilia" o "dell'Emilia" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 1995 Il dirigente: ADINOLFI