(all. 1 - art. 1)
                                                            ANNESSO A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
   "BIANCO DI CASTELFRANCO EMILIA".
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco  Emilia",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti,   ai   mosti
parzialmente  fermentati  e ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Bianco di  Castelfranco  Emilia"
e' riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco
Emilia" bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale,  dal vitigno Montu' in percentuale
non inferiore al 60%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non
aromatici,  raccomandati  e/o  autorizzati  rispettivamente  per   le
province di Bologna e di Modena, fino ad un massimo del 40%.
   Per   il   vino   ad  indicazione  geografica  tipica  "Bianco  di
Castelfranco Emilia" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione
artificiale.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Bianco  di  Catelfranco  Emilia"   comprende   l'intero   territorio
amministrativo  dei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bazzano,
Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala  Bolognese,
San  Giovanni  Persiceto,  S.  Agata  Bolognese,  Zola  Predosa nella
provincia  di  Bologna,  e  dei  comuni  di:   Castelfranco   Emilia,
Nonantola,  Ravarino,  San  Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro,
nella provincia di Modena.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia"
a tonnellate 24.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia"  devono  assicurare
ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9%.
   Nel  caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo'
essere ridotto dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco
Emilia" all'atto dell'immissione al consumo devono  avere  il  titolo
alcolometrico volumico totale minimo del 10,5%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia"
e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad indicazione geografica tipica  "Bianco  di  Castelfranco
Emilia"  possono  essere  immessi al consumo nei contenitori previsti
dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in  bottiglie  di
vetro,  possono  essere  presentati  con  qualsiasi tipo di chiusura,
compreso  il  tappo  a   fungo   ancorato   a   gabbietta   metallica
tradizionalmente usato nella zona di produzione.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco  Emilia"
puo'  essere  utilizzata  come  ricaduta  per  i vini ottenuti da uve
prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio  delimitato
nel  precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.