ANNESSO A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "BIANCO DI CASTELFRANCO EMILIA". Art. 1. La indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montu' in percentuale non inferiore al 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e di Modena, fino ad un massimo del 40%. Per il vino ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Bianco di Catelfranco Emilia" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" a tonnellate 24. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9%. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo' essere ridotto dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" all'atto dell'immissione al consumo devono avere il titolo alcolometrico volumico totale minimo del 10,5%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.