ANNESSO L DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "EMILIA" O "DELL'EMILIA" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti, parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia. La indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia, Malvasia bianca, Merlot, Mortu', Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati: Alionza vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Ancellotta o Lancellotta: vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province fino ad un massimo del 15%. Barbera: vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Cabernet: vitigni: Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Cabernet Sauvignon: vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Cabernet franc: vitigni: Cabernet franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Chardonnay: vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Fortana: vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Lambrusco: vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Lambrusco bianco: vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Le uve devono essere vinificate in bianco. Lambrusco rosato: vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Le uve devono essere vinificate in bianco. Malvasia: vitigni: Malvasia di Candia, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Malvasia bianca: vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Merlot: vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Montu': vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Pignoletto: vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Pinot grigio: vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Pinot bianco: vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Pinot nero: vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Riesling italico: vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Sangiovese: vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Sauvignon: vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. Trebbiano: vitigni: Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon. I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", con o senza il nome del vitigno, nella tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 24 ed ai limiti a fianco di ciascune di esse indicate per le tipologie con le specificazioni di vitigno di seguito riportate: Alionza tonnellate 22; Ancellotta o Lancellotta tonnellate 22; Barbera tonnellate 17,5; Cabernet tonnellate 17,5; Cabernet franc tonnellate 17,5; Cabernet Sauvignon tonnellate 16,5; Chardonnay tonnellate 19; Fortana tonnellate 24; Lambrusco tonnellate 24; Malvasia tonnellate 20; Malvasia bianca tonnellate 16,5; Merlot tonnellate 16,5; Montu' tonnellate 24; Pignoletto tonnellate 22; Pinot bianco tonnellate 22; Pinot grigio tonnellate 16,5; Pinot nero tonnellate 16,5; Riesling italico tonnellate 16,5; Sangiovese tonnellate 17,5; Sauvignon tonnellate 19; Trebbiano tonnellate 24. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Emilia" o "dell'Emilia" bianco 10%; "Emilia" o "dell'Emilia" rosso 10%; "Emilia" o "dell'Emilia" rosato 10%; "Emilia" o "dell'Emilia" novello 11%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.