(all. 10 - art. 1)
                                                            ANNESSO L
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
             GEOGRAFICA TIPICA "EMILIA" O "DELL'EMILIA"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica   "Emilia"   o   "dell'Emilia"
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti,  parzialmente
fermentati  e  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione  geografica  tipica  "Emilia"  o  "dell'Emilia"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"
bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati  e/o  autorizzati  per  le province di Bologna, Ferrara,
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.
   La indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"  con  la
specificazione  di  uno  dei  seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o
Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc,  Cabernet  Sauvignon,
Chardonnay,  Fortana,  Lambrusco,  Malvasia, Malvasia bianca, Merlot,
Mortu', Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero,  Riesling
italico,  Sangiovese,  Sauvignon,  Trebbiano  e'  riservata  ai  vini
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, come di seguito indicati:
   Alionza
    vitigni:   Alionza,   nella   misura   minima  dell'85%.  Possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,  raccomandati
e/o  autorizzati  nelle  rispettive  province, fino ad un massimo del
15%.
   Ancellotta o Lancellotta:
    vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura  minima  dell'85%.
Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,
raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive  province  fino  ad  un
massimo del 15%.
   Barbera:
    vitigni:   Barbera,   nella   misura   minima  dell'85%.  Possono
concorrere altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici,  raccomandati
e/o  autorizzati  per  le rispettive province, fino ad un massimo del
15%.
   Cabernet:
    vitigni:  Cabernet  franc  e  Cabernet  Sauvignon,  da   soli   o
congiuntamente,  nella  misura  minima  dell'85%.  Possono concorrere
altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,   raccomandati   e/o
autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%.
   Cabernet Sauvignon:
    vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati nelle rispettive province, fino  ad  un  massimo  del
15%.
   Cabernet franc:
    vitigni:  Cabernet  franc,  nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici,  raccomandati
e/o  autorizzati  nelle  rispettive  province, fino ad un massimo del
15%.
   Chardonnay:
    vitigni:  Chardonnay,  nella  misura  minima  dell'85%.   Possono
concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad  un  massimo  del
15%.
   Fortana:
    vitigni:   Fortana,   nella   misura   minima  dell'85%.  Possono
concorrere altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici,  raccomandati
e/o  autorizzati  per  le rispettive province, fino ad un massimo del
15%.
   Lambrusco:
    vitigni: Lambrusco  Salamino,  Lambrusco  di  Sorbara,  Lambrusco
Grasparossa,   Lambrusco   Marani,   Lambrusco  Maestri,  da  soli  o
congiuntamente, nella  misura  minima  dell'85%.  Possono  concorrere
altri   vitigni   a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.
   Lambrusco bianco:
    vitigni: Lambrusco  Salamino,  Lambrusco  di  Sorbara,  Lambrusco
Grasparossa,   Lambrusco   Marani,   Lambrusco  Maestri,  da  soli  o
congiuntamente, nella  misura  minima  dell'85%.  Possono  concorrere
altri   vitigni   a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.
   Le uve devono essere vinificate in bianco.
   Lambrusco rosato:
    vitigni: Lambrusco  Salamino,  Lambrusco  di  Sorbara,  Lambrusco
Grasparossa,   Lambrusco   Marani,   Lambrusco  Maestri,  da  soli  o
congiuntamente, nella  misura  minima  dell'85%.  Possono  concorrere
altri   vitigni   a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.
   Le uve devono essere vinificate in bianco.
   Malvasia:
    vitigni:  Malvasia  di  Candia,  nella  misura  minima  dell'85%.
Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino  ad  un
massimo del 15%.
   Malvasia bianca:
    vitigni:  Malvasia  bianca, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,  raccomandati
e/o  autorizzati  per  le rispettive province, fino ad un massimo del
15%.
   Merlot:
    vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere
altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,   raccomandati   e/o
autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.
   Montu':
    vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere
altri  vitigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.
   Pignoletto:
    vitigni: Pignoletto  bolognese,  nella  misura  minima  dell'85%.
Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino  ad  un
massimo del 15%.
   Pinot grigio:
    vitigni:  Pinot  grigio,  nella  misura  minima dell'85%. Possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,  raccomandati
e/o  autorizzati  per  le rispettive province, fino ad un massimo del
15%.
   Pinot bianco:
    vitigni: Pinot bianco,  nella  misura  minima  dell'85%.  Possono
concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad  un  massimo  del
15%.
   Pinot nero:
    vitigni:  Pinot  nero,  nella  misura  minima  dell'85%.  Possono
concorrere altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici,  raccomandati
e/o  autorizzati  per  le rispettive province, fino ad un massimo del
15%.
   Riesling italico:
    vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%.  Possono
concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad  un  massimo  del
15%.
   Sangiovese:
    vitigni:   Sangiovese,  nella  misura  minima  dell'85%.  Possono
concorrere altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici,  raccomandati
e/o  autorizzati  per  le rispettive province, fino ad un massimo del
15%.
   Sauvignon:
    vitigni:  Sauvignon,  nella  misura  minima   dell'85%.   Possono
concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad  un  massimo  del
15%.
   Trebbiano:
    vitigni:  Trebbiano  romagnolo,  Trebbiano  toscano,  da  soli  o
congiuntamente, nella  misura  minima  dell'85%.  Possono  concorrere
altri  vitigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica "Emilia" o "dell'Emilia"  con  la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere  prodotti  anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei
vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet franc,  Cabernet
Sauvignon, Merlot, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia",
con la specificazione di un vitigno  a  bacca  nera,  possono  essere
prodotti anche nella tipologia novello.
   Per   i   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "Emilia"  o
"dell'Emilia", con o senza  il  nome  del  vitigno,  nella  tipologia
frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Emilia"  o
"dell'Emilia"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  delle
province di Ferrara, Modena, Parma,  Piacenza,  Reggio  Emilia  e  la
parte  della  provincia  di  Bologna  situata alla sinistra del fiume
Sillaro.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" nelle
tipologie bianco, rosso e rosato a  tonnellate  24  ed  ai  limiti  a
fianco  di  ciascune  di  esse  indicate  per  le  tipologie  con  le
specificazioni di vitigno di seguito riportate:
    Alionza tonnellate 22;
    Ancellotta o Lancellotta tonnellate 22;
    Barbera tonnellate 17,5;
    Cabernet tonnellate 17,5;
    Cabernet franc tonnellate 17,5;
    Cabernet Sauvignon tonnellate 16,5;
    Chardonnay tonnellate 19;
    Fortana tonnellate 24;
    Lambrusco tonnellate 24;
    Malvasia tonnellate 20;
    Malvasia bianca tonnellate 16,5;
    Merlot tonnellate 16,5;
    Montu' tonnellate 24;
    Pignoletto tonnellate 22;
    Pinot bianco tonnellate 22;
    Pinot grigio tonnellate 16,5;
    Pinot nero tonnellate 16,5;
    Riesling italico tonnellate 16,5;
    Sangiovese tonnellate 17,5;
    Sauvignon tonnellate 19;
    Trebbiano tonnellate 24.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica "Emilia" o "dell'Emilia" devono assicurare ai vini
il titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  previsto  dalla
vigente normativa.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia",
con o senza la specificazione del vitigno,  all'atto  dell'immissione
al  consumo  devono  avere  i  seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
    "Emilia" o "dell'Emilia" bianco 10%;
    "Emilia" o "dell'Emilia" rosso 10%;
    "Emilia" o "dell'Emilia" rosato 10%;
    "Emilia" o "dell'Emilia" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Emilia" o "dell'Emilia" e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"
possono essere immessi al  consumo  nei  contenitori  previsti  dalla
normativa  vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro,
possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il
tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica  tradizionalmente  usato
nella zona di produzione.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"
possono essere sottoposti anche ad un periodo  di  invecchiamento  in
recipienti di legno.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Emilia"  o  "dell'Emilia"  puo'
essere  utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti,  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.