(all. 2 - art. 1)
                                                            ANNESSO B
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
                  GEOGRAFICA TIPICA "COLLI IMOLESI"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Colli  Imolesi"  accompagnata  o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  in  appresso
indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica tipica "Colli Imolesi" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Colli  Imolesi"  bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni,  raccomandati
e/oz  autorizzati  per  la  provincia  di  Bologna, a bacca di colore
corrispondente.
   Per i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli  Imolesi"
tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica  "Colli  Imolesi"
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castel del
Rio,  Fontanelice,  Casal  Fiumanese,  Borgo  Tossignano  e parte del
territorio dei comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro  Terme,
Dozza  Imolese,  Imola  tutti  in  provincia di Bologna. Tale zona di
produzione e' delimitata a valle dalla s.s. n. 9 dell'Emilia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli  Imolesi"  bianco a
tonnellate 18; per i vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli
Imolesi" rosso e rosato a tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Colli Imolesi" devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9,5% per i rossi;
    9% per i rosati;
    9,5% per i novelli.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Colli Imolesi" bianco 10%;
    "Colli Imolesi" rosso 10,5%;
    "Colli Imolesi" rosato 10%;
    "Colli Imolesi" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Colli  Imolesi" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad indicazione geografica tipica  "Colli  Imolesi"  possono
essere  immessi  al  consumo nei contenitori previsti dalla normativa
vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie  di  vetro,  possono
essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a
fungo  ancorato  a  gabbietta  metallica tradizionalmente usato nella
zona di produzione.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Colli  Imolesi" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.