ANNESSO B DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLI IMOLESI" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati e/oz autorizzati per la provincia di Bologna, a bacca di colore corrispondente. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano e parte del territorio dei comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Imola tutti in provincia di Bologna. Tale zona di produzione e' delimitata a valle dalla s.s. n. 9 dell'Emilia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" bianco a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" rosso e rosato a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9,5% per i rossi; 9% per i rosati; 9,5% per i novelli. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Colli Imolesi" bianco 10%; "Colli Imolesi" rosso 10,5%; "Colli Imolesi" rosato 10%; "Colli Imolesi" novello 11%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colli Imolesi" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.