(all. 3 - art. 1)
                                                            ANNESSO C
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA  TIPICA
  "FORLI'"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Forli'"  accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati
ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Forli'" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Forli'" bianchi, rossi  e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni,  raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di  Forli'-Cesena,  a  bacca  di  colore
corrispondente.
   La indicazione geografica tipica "Forli'" con la specificazione di
uno  dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo,
Malvasia,  Merlot,  Montu',  Pinot  bianco,   Riesling,   Sangiovese,
Sauvignon,  Terrano,  Trebbiano  e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Forli'-Cesena fino ad un massimo del 15%.
   I   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "Forli'"  con  la
specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Chardonnay,
Malvasia,   Montu',   Pinot  bianco,  Riesling,  Sauvignon,  Terrano,
Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   "Forli'"   con   la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet,
Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche
nella tipologia novello.
   Per i vini ad indicazione  geografica  tipica  "Forli'"  tipologia
frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con  la  indicazione  geografica   tipica   "Forli'"
comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della  provincia  di
Forli'-Cesena, nella regione Emilia-Romagna.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Forli'"  bianco  a  tonnellate
24;  per  i  vini  ad  indicazione geografica tipica "Forli'" rosso e
rosato a tonnellate 22; per i vini ad indicazione  geografica  tipica
"Forli'",   con  la  specificazione  del  vitigno,  non  deve  essere
superiore ai limiti di seguito riportati a fianco di ciascun vitigno:
    Barbera, tonnellate 18;
    Cabernet, tonnellate 18;
    Chardonnay, tonnellate 20;
    Ciliegiolo, tonnellate 18;
    Malvasia, tonnellate 24;
    Merlot, tonnellate 18;
    Montu', tonnellate 24;
    Pinot bianco, tonnellate 20;
    Riesling, tonnellate 20;
    Sangiovese, tonnellate 21;
    Sauvignon, tonnellate 20;
    Terrano, tonnellate 18;
    Trebbiano, tonnellate 24.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Forli'"  devono  assicurare  ai  vini  il titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  previsto   dalla   vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Forli'", anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Forli'" bianco 10%;
    "Forli'" rosso 10%;
    "Forli'" rosato 10%;
    "Forli'" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Forli'" e' vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad indicazione geografica tipica  "Forli'"  possono  essere
immessi  al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in  bottiglie  di  vetro,  possono  essere
presentati  con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella  zona  di
produzione.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Forli'" puo' essere  utilizzata
come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte da vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art.
3,  ed  iscritti  negli  albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.