Art. 1. La indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" e' riservata ai seguenti vini: rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Fortana, localmente detto Fortanella o Uva d'oro o Fortanina, nella misura non inferiore all'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, fino ad un massimo del 15%. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" comprende il territorio amministrativo della provincia di Parma, delimitato dai confini di seguito indicati ricadenti nella provincia di Parma: a nord il fiume Po; ad est il confine amministrativo con la provincia di Reggio Emilia; ad ovest il confine amministrativo con la provincia di Piacenza; a sud la zona precollinare non oltre un'altitudine di 300 metri sul livello del mare. Sono escluse dalla produzione le zone golenali. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" a tonnellate 22. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro", all'atto dell'immissione al consumo devono avere il titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9%, ad eccezione della tipologia novello per la quale non deve essere inferiore all'11%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.