(all. 4 - art. 1)
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" accompagnata o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  in  appresso
indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica tipica "Fortana del Taro" e' riservata
ai seguenti vini:
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro"  devono
essere  ottenuti  da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, dal vitigno Fortana, localmente  detto  Fortanella  o  Uva
d'oro o Fortanina, nella misura non inferiore all'85%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni  a  bacca  nera,
raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di Parma, fino ad un
massimo del 15%.
   Per i vini ad indicazione geografica  tipica  "Fortana  del  Taro"
tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la  indicazione  geografica  tipica  "Fortana  del
Taro"  comprende  il  territorio  amministrativo  della  provincia di
Parma, delimitato dai confini di  seguito  indicati  ricadenti  nella
provincia   di  Parma:  a  nord  il  fiume  Po;  ad  est  il  confine
amministrativo con la provincia di Reggio Emilia; ad ovest il confine
amministrativo  con  la  provincia  di  Piacenza;  a  sud   la   zona
precollinare  non  oltre  un'altitudine  di 300 metri sul livello del
mare. Sono escluse dalla produzione le zone golenali.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" a tonnellate
22.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Fortana del Taro" devono  assicurare  ai  vini  il
titolo  alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Fortana  del  Taro",
all'atto   dell'immissione   al   consumo   devono  avere  il  titolo
alcolometrico volumico totale  minimo  del  9%,  ad  eccezione  della
tipologia novello per la quale non deve essere inferiore all'11%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica tipica "Fortana del Taro" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Fortana del Taro" possono
essere immessi al consumo nei contenitori  previsti  dalla  normativa
vigente.  Qualora  siano  confezionati in bottiglie di vetro, possono
essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a
fungo ancorato a gabbietta  metallica  tradizionalmente  usato  nella
zona di produzione.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Fortana del Taro"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.