ANNESSO E DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "MODENA" O "PROVINCIA DI MODENA". Art. 1. La indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni: Lambrusco, Malbo gentile, Trebbiano e riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. La indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile e' riservata ai seguenti vini: rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello. La indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Trebbiano e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura non inferiore all'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Malbo gentile, nella misura non inferiore all'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Trebbiano devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano modenese (localmente montanaro), Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano di Spagna, da soli o congiuntamente, nella misura non inferiore all'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" Trebbiano a tonnellate 20. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco 9%; "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile 9,5%; "Modena" o "Provincia di Modena" Trebbiano 9%. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco 10%; "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco novello 11%; "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile 10,5%; "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile novello 11%; "Modena" o "Provincia di Modena" Trebbiano 10,5%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.