(all. 5 - art. 1)
                                                            ANNESSO E
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA  TIPICA
  "MODENA" O "PROVINCIA DI MODENA".
                               Art. 1.
   La  indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena"
accompagnata  obbligatoriamente  dalla  specificazione  di  uno   dei
seguenti  vitigni: Lambrusco, Malbo gentile, Trebbiano e riservata ai
mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di  Modena"
Lambrusco e' riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   La  indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena"
Malbo gentile e' riservata ai seguenti vini:
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   La indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di  Modena"
Trebbiano e' riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di
Modena" Lambrusco  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da
vigneti   composti,  nell'ambito  aziendale,  dai  vitigni  Lambrusco
Salamino, Lambrusco  di  Sorbara,  Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco
Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura non
inferiore all'85%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di Modena,
fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o  "Provincia  di
Modena"  Malbo  gentile  devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno  Malbo  gentile,
nella misura non inferiore all'85%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di Modena,
fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o  "Provincia  di
Modena"  Trebbiano  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  dai  vitigni   Trebbiano
modenese   (localmente  montanaro),  Trebbiano  romagnolo,  Trebbiano
toscano, Trebbiano di Spagna, da soli o congiuntamente, nella  misura
non inferiore all'85%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di Modena,
fino ad un massimo del 15%.
   Per  i vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia
di  Modena"  tipologia  frizzante  e'   vietata   la   gassificazione
artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Modena"  o
"Provincia  di  Modena"  comprende l'intero territorio amministrativo
dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi,
Castelfranco Emilia,  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena,
Cavezzo,  Concordia  sul  Secchia,  Finale  Emilia, Fiorano Modenese,
Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul  Panaro,  Medolla,  Modena,
Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario
sul  Panaro,  S.  Felice  sul  Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul
Secchia,  Sassuolo,  Savignano  sul  Panaro,  Serramazzoni,  Soliera,
Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Modena"  o  "Provincia  di
Modena"  Lambrusco  a  tonnellate  24,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena"  Malbo  gentile  a
tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o
"Provincia di Modena" Trebbiano a tonnellate 20.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena" devono  assicurare
ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco 9%;
    "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile 9,5%;
    "Modena" o "Provincia di Modena" Trebbiano 9%.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di
Modena", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i  seguenti
titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco 10%;
    "Modena" o "Provincia di Modena" Lambrusco novello 11%;
    "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile 10,5%;
    "Modena" o "Provincia di Modena" Malbo gentile novello 11%;
    "Modena" o "Provincia di Modena" Trebbiano 10,5%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Modena"  o  "Provincia  di
Modena" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Modena" o  "Provincia  di
Modena"  possono  essere  immessi al consumo nei contenitori previsti
dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in  bottiglie  di
vetro,  possono  essere  presentati  con  qualsiasi tipo di chiusura,
compreso  il  tappo  a   fungo   ancorato   a   gabbietta   metallica
tradizionalmente usato nella zona di produzione.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Modena" o "Provincia di Modena"
puo' essere utilizzata come ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve
prodotte  da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato
nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.