(all. 6 - art. 1)
                                                            ANNESSO F
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA  TIPICA
  "RAVENNA"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Ravenna" accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione
e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Ravenna"  e'  riservata   ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Ravenna" bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Ravenna.
   La indicazione geografica tipica "Ravenna" con  la  specificazione
di   uno   dei   seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet,  Chardonnay,
Ciliegiolo,  Fortana,  Malvasia,  Merlot,   Montu',   Pinot   bianco,
Sangiovese,  Sauvignon,  Terrano,  Trebbiano  e'  riservata  ai  vini
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Ravenna, fino ad un massimo del 15%.
   I   vini   ad  indicazione  geografica  tipica  "Ravenna"  con  la
specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Chardonnay,
Fortana,   Malvasia,   Montu',   Pinot  bianco,  Sauvignon,  Terrano,
Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Ravenna"   con   la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet,
Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche
nella tipologia novello.
   Per i vini ad indicazione geografica  tipica  "Ravenna"  tipologia
frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con  la  indicazione  geografica  tipica   "Ravenna"
comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della  provincia  di
Ravenna, nella regione Emilia-Romagna.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Ravenna" bianco  a  tonnellate
24,  per  i  vini  ad indicazione geografica tipica "Ravenna" rosso e
rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione  geografica  tipica
"Ravenna" con la specificazione del vitigno non deve essere superiore
ai limiti di seguito riportati:
    "Ravenna" Barbera, tonnellate 18;
    "Ravenna" Cabernet, tonnellate 18;
    "Ravenna" Chardonnay, tonnellate 20;
    "Ravenna" Ciliegiolo, tonnellate 18;
    "Ravenna" Fortana, tonnellate 22;
    "Ravenna" Malvasia, tonnellate 24;
    "Ravenna" Merlot, tonnellate 18;
    "Ravenna" Montu', tonnellate 24;
    "Ravenna" Pinot Bianco, tonnellate 20;
    "Ravenna" Sangiovese, tonnellate 21;
    "Ravenna" Sauvignon, tonnellate 20;
    "Ravenna" Terrano, tonnellate 18;
    "Ravenna" Trebbiano, tonnellate 24.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Ravenna"  devono  assicurare  ai  vini  il  titolo
alcolometrico   volumico   naturale  minimo  previsto  dalla  vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Ravenna",  anche  con  la
specificazione  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    "Ravenna" bianco 10%;
    "Ravenna" rosso 10%;
    "Ravenna" rosato 10%;
    "Ravenna" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Ravenna" e vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Ravenna"  possono  essere
immessi  al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in  bottiglie  di  vetro,  possono  essere
presentati  con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella  zona  di
produzione.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Ravenna" puo' essere utilizzata
come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti,
coltivati  nell'ambito  del territorio delimitato nel precedente art.
3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei  vini  a  denominazione  di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione  geografica  tipica  di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.