ANNESSO G DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "RUBICONE" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Rubicone" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Rubicone" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini. La indicazione geografica tipica "Rubicone" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Raboso, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Tocai, Trebbiano e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province predette, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Raboso, Riesling, Sauvignon, Terrano, Tocai, Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche nella tipologia novello. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Rubicone" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia nella provincia di Bologna. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" bianco a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" rosso e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati: "Rubicone" Ancellotta o Lancellotta, tonnellate 16,5; "Rubicone" Barbera, tonnellate 18; "Rubicone" Cabernet, tonnellate 18; "Rubicone" Chardonnay, tonnellate 20; "Rubicone" Ciliegiolo, tonnellate 18; "Rubicone" Fortana, tonnellate 22; "Rubicone" Malvasia, tonnellate 24; "Rubicone" Merlot, tonnellate 18; "Rubicone" Montu', tonnellate 24; "Rubicone" Pignoletto, tonnellate 22; "Rubicone" Pinot bianco, tonnellate 20; "Rubicone" Raboso, tonnellate 18; "Rubicone" Riesling, tonnellate 20; "Rubicone" Sangiovese, tonnellate 21; "Rubicone" Sauvignon, tonnellate 20; "Rubicone" Terrano, tonnellate 18; "Rubicone" Tocai, tonnellate 20; "Rubicone" Trebbiano, tonnellate 24. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone", anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Rubicone" bianco 10%; "Rubicone" rosso 10%; "Rubicone" rosato 10%; "Rubicone" novello 11%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Rubicone" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Rubicone" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.