(all. 7 - art. 1)
                                                            ANNESSO G
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA  TIPICA
  "RUBICONE"
                                Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Rubicone" accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione
e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Rubicone"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" bianchi, rossi
e rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o  autorizzati  rispettivamente  per  le   province   di   Bologna,
Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
   La  indicazione geografica tipica "Rubicone" con la specificazione
di uno dei  seguenti  vitigni:  Ancellotta  o  Lancellotta,  Barbera,
Cabernet,  Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montu',
Pignoletto, Pinot bianco, Raboso,  Riesling,  Sangiovese,  Sauvignon,
Terrano,  Tocai,  Trebbiano  e'  riservata  ai  vini  ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente
per le province predette, fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Rubicone"  con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta,
Barbera,  Chardonnay,  Fortana,  Malvasia,  Montu', Pignoletto, Pinot
bianco,  Raboso,  Riesling,  Sauvignon,  Terrano,  Tocai,   Trebbiano
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
   I   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Rubicone"  con  la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet,
Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche
nella tipologia novello.
   Per  i  vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" tipologia
frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  "Rubicone"
comprende  l'intero  territorio  amministrativo  delle  province   di
Forli'-Cesena,  Ravenna  e  Rimini  e dei comuni di Borgo Tossignano,
Casal  Fiumanese,  Castelguelfo,  Castel  San  Pietro  Terme,  Dozza,
Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia nella provincia
di Bologna.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" bianco a  tonnellate
24,  per  i  vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" rosso e
rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione  geografica  tipica
"Rubicone"   con  la  specificazione  del  vitigno  non  deve  essere
superiore ai limiti di seguito riportati:
    "Rubicone" Ancellotta o Lancellotta, tonnellate 16,5;
    "Rubicone" Barbera, tonnellate 18;
    "Rubicone" Cabernet, tonnellate 18;
    "Rubicone" Chardonnay, tonnellate 20;
    "Rubicone" Ciliegiolo, tonnellate 18;
    "Rubicone" Fortana, tonnellate 22;
    "Rubicone" Malvasia, tonnellate 24;
    "Rubicone" Merlot, tonnellate 18;
    "Rubicone" Montu', tonnellate 24;
    "Rubicone" Pignoletto, tonnellate 22;
    "Rubicone" Pinot bianco, tonnellate 20;
    "Rubicone" Raboso, tonnellate 18;
    "Rubicone" Riesling, tonnellate 20;
    "Rubicone" Sangiovese, tonnellate 21;
    "Rubicone" Sauvignon, tonnellate 20;
    "Rubicone" Terrano, tonnellate 18;
    "Rubicone" Tocai, tonnellate 20;
    "Rubicone" Trebbiano, tonnellate 24.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Rubicone"  devono  assicurare  ai vini il titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  previsto   dalla   vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Rubicone", anche con la
specificazione  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    "Rubicone" bianco 10%;
    "Rubicone" rosso 10%;
    "Rubicone" rosato 10%;
    "Rubicone" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla   indicazione   geografica   tipica   "Rubicone"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Rubicone" possono essere
immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa  vigente.
Qualora  siano  confezionati  in  bottiglie  di vetro, possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a  fungo
ancorato  a  gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di
produzione.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,   l'indicazione   geografica   tipica   "Rubicone"  puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.