ANNESSO H DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "SILLARO" O "BIANCO DEL SILLARO" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Albana, almeno al 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna, Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini, fino ad un massimo del 30%. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia, in provincia di Bologna; dei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, in provincia di Forli' Cesena; dei comuni di: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Riolo Terme, in provincia di Ravenna; dei comuni di: Coriano, Rimini, S. Arcangelo di Romagna e Verucchio, in provincia di Rimini. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini, ad indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" a tonnellate 18. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" 10%; "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" novello 11%. Art. 7. Alla irdicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi, privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti, dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini, ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini, a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti, per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.