(all. 8 - art. 1)
                                                            ANNESSO H
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA  TIPICA
  "SILLARO" O "BIANCO DEL SILLARO"
                               Art. 1.
   La  indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro"
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare   di   produzione   e'  riservata  ai  mosti,  ai  mosti
parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro"
e' riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Sillaro"  o  "Bianco  del
Sillaro" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    Albana, almeno al 70%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente
per le province di Bologna, Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini,  fino  ad
un massimo del 30%.
   Per  i  vini  ad indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco
del  Sillaro"  tipologia  frizzante  e'  vietata  la   gassificazione
artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con  la  indicazione  geografica  tipica  "Sillaro"  o
"Bianco del Sillaro" comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel San
Pietro  Terme,  Dozza,  Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano
Emilia, in provincia di Bologna; dei comuni di: Bertinoro, Castrocaro
Terme e Terra del  Sole,  Cesena,  Civitella  di  Romagna,  Dovadola,
Forli',   Forlimpopoli,   Gambettola,   Longiano,   Meldola,  Mercato
Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul
Rubicone, in provincia di Forli' Cesena; dei comuni  di:  Bagnara  di
Romagna,  Brisighella,  Casola  Valsenio, Castelbolognese, Cotignola,
Faenza, Riolo Terme, in provincia di Ravenna; dei comuni di: Coriano,
Rimini, S. Arcangelo di Romagna e Verucchio, in provincia di Rimini.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini,  ad  indicazione  geografica  tipica  "Sillaro"  o  "Bianco del
Sillaro" a tonnellate 18.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" devono  assicurare
ai  vini  il  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo previsto
dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Sillaro"  o  "Bianco  del
Sillaro", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti
titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" 10%;
    "Sillaro" o "Bianco del Sillaro" novello 11%.
                               Art. 7.
   Alla   irdicazione  geografica  tipica  "Sillaro"  o  "Bianco  del
Sillaro" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli  aggettivi,  extra,  fine,  scelto,  selezionato,   superiore   e
similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e  marchi,  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Sillaro"  o  "Bianco  del
Sillaro"  possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti,
dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in  bottiglie  di
vetro,  possono  essere  presentati  con  qualsiasi tipo di chiusura,
compreso  il  tappo  a   fungo   ancorato   a   gabbietta   metallica
tradizionalmente usato nella zona di produzione.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Sillaro" o "Bianco del Sillaro"
puo' essere utilizzata come ricaduta per  i  vini,  ottenuti  da  uve
prodotte  da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato
nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini, a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti, per una o piu' delle tipologie  di  cui
al presente disciplinare.