(all. 9 - art. 1)
                                                            ANNESSO I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA  TIPICA
  "VAL TIDONE"
                                Art. 1.
   La   indicazione   geografica  tipica  "Val  Tidone"  accompagnata
obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso, o dal riferimento al
nome  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Bonarda,  Riesling,
Fortana,  Marsanne  e  Muller Thurgau e' riservata ai mosti, ai mosti
parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazicne  geografica  tipica  "Val  Tidone" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" bianco devono
essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Malvasia  bianca  aromatica  e/o  Moscato  bianco  e/o  Trebbiano
romagnolo per almeno il 70%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Piacenza, fino ad un massimo del 30%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" rosso  devono
essere  ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Piacenza, fino ad un massimo del 30%.
   La   indicazione   geografica   tipica   "Val   Tidone"   con   la
specificazione  di  uno dei vitigni di cui all'art. 1 e' riservata ai
vini ottenuti, da uve provenienti da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Piacenza fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone" con la
specificazione dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere  prodotti
anche nella tipologia frizzante.
   Per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" tipologia
frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Val  Tidone"  rientra  nell'ambito del territorio della provincia di
Piacenza e comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  comuni
di:  Borgonovo  Val  Tidone,  Caminata,  Castelsangiovanni, Nibbiano,
Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano,
Gazzola, Piozzano e Travo.
   Tale zona di produzione e' delimitata dal seguente perimetro:
    "partendo dal paese di Borgonovo V.T. segue la strada provinciale
Borgonovo-Ziano  sino  in  localita'  Moretta,  per  la   provinciale
Ziano-Castelsangiovanni,  da localita' Moretta a localita' Vigolo, da
localita' Vigolo per S. Marzano su  campestre  e  strada  rotabile  a
fondo  naturale sino all'altezza dei rio Cavo che segue verso la foce
fino ad
incrociare la comunale C.S. Giovanni-Ganaghello per localita' Perduta
Ca' Pradello sino all'incontro del rio Gambero che percorre verso  la
foce  sino  a  localita'  Ca'  Loghetto,  indi per campestre e strada
rotabile a fondo naturale per Casa  Fornaci  dove  si  immette  sulla
provinciale  che  da  Ca'  Fornaci  conduce alle localita' il Poggio,
Casanova, Ca' Merlino, sino al confine  con  la  provincia  di  Pavia
lungo  la  strada  ordinaria.  Segue  quindi il confine del comune di
Pavia per quanto interessa tutto il foglio  Castelsangiovanni  59  II
S.E.  -  Edizione  2a  I.G.M.I.  -  foglio  Pianello V.T. 71 1 N.E. -
Edizione 5a I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1 N.O. - Edizione 5a
I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1 S.O. sino in localita'  Pian  del
Poggio  indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote
756-708, localita' Torrazza, Ca'  dei  Follini  quota  510  indi  per
strada  a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalda, Poggio Moresco
sino a Ca' Aie di Sotto che corre  adiacente  la  riva  sinistra  del
torrente  Tidoncello  all'altezza  di Ca' Aie di Sotto per mulattiera
Caprile sino a C. Cucoleto km 10 per strada permettente il  passaggio
di  un  solo convoglio indi al km 9, km 8, medesima strada, localita'
C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 km 7,750
si devia su strada a stretto transito per quote  472,  492,  505  Ca'
Pozzo  indi  sempre  percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C.
Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio  ad  un
solo  convoglio  l'Ardara  sino  a quota 605 e risalire C. Morone, C.
Bole', C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre  su  strada
permettente  il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani,
deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago  ed  indi  per
strada  a stretto transito sino in localtia' C. Carre' quota 446 dove
per breve tratto si segue  il  confine  di  comune  lungo  la  sponda
sinistra  del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce
a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota  621  sino  a
quota  554,  segue  su  strada  a  stretto transito a scendere sino a
Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino  a  quote  566,
608   Costa   del  Grillo  e  per  strada  a  stretto  transito  sino
all'incrocio con mulattiera per Costa  del  Bullo  fra  le  localita'
Pradello  e  Ca'  del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera
sino a quota 586  incontrando  il  confine  di  comune  fra  Travo  e
Agazzano  che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto,
Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo  n.  72  IV
S.E. indi su foglio Agazzano in prossimita' quota 249 si abbandona il
confine  tra  comuni  per  scendere  per  breve tratto mulattiera che
conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito
sino Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra,  e  con  strada
che  permette  il  passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca'
Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta,
quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per
la  Torre comune di Gazzola. La Torre, strada provinciale per Gazzola
con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito
per quota 131, che demarca il confine tra il  comune  di  Gazzola  ed
Agazzano,  quote  128,  125  Ca'  Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova
quota 122 dove con strada  che  permette  il  passaggio  di  un  solo
convoglio  si  attraversa  il  torrente Luretta ed indi per C. Amola,
Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120,  101  Ca'
Nuova  sino  a  quota  99 dove si imbocca strada stretto transito per
Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago  108,  strada
per  Mirabello  per  brevissimo tratto sino a quota 110 dove si piega
per C. Caffe', quote 107, 106 sino a bivio Osteria Nuova quota 114  e
proseguire  per  Bilegno  quota  114  guadando  il  torrente  Tidone,
Bilegno, Bilegno  per  strada  dove  passa  un  solo  convoglio  sino
localita'  il  Rio,  indi attraversando il rio Grande quote 129, 131,
140 sino  localita'  Castelnuovo  dove  si  percorre  la  provinciale
Pianello  V.T.  -  Borgonovo  per  localita'  Borgonovo  V.T. sino al
raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto  di
partenza del confine".
                               Art. 4.
   Le  condizioni ambientali' e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vni ad indicazione geografica  tipica  "Val  Tidone",  anche  con  la
specificazione del vitigno, a tonnellate 14.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Val Tidone" devono assicurare ai  vini  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    "Val Tidone" bianco 9,5%;
    "Val Tidone" rosso 10%;
    "Val Tidone" Barbera 10%;
    "Val Tidone" Bonarda 10%;
    "Val Tidone" Fortana 9,5%;
    "Val Tidone" Marsanne 10%;
    "Val Tidone" Muller Thurgau 10%;
    "Val Tidone" Riesling 9,5%.
   Nel  caso  di  annata  particolarmente  sfavorevole,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5%.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Val  Tidone",  all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Val Tidone" bianco 10%;
    "Val Tidone" rosso 10,5%;
    "Val Tidone" Barbera 10,5%;
    "Val Tidone" Bonarda 10,5%;
    "Val Tidone" Fortana 10%;
    "Val Tidone" Marsanne 10,5%;
    "Val Tidone" Muller Thurgau 10,5%;
    "Val Tidone" Riesling 10%.
                               Art. 7.
   Alla   indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone"  possono
essere  immessi  al  consumo nei contenitori previsti dalla normativa
vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie  di  vetro,  possono
essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a
fungo  ancorato  a  gabbietta  metallica tradizionalmente usato nella
zona di produzione.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,   l'indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone"  puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.