ANNESSO I DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "VAL TIDONE" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Val Tidone" accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Bonarda, Riesling, Fortana, Marsanne e Muller Thurgau e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazicne geografica tipica "Val Tidone" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Malvasia bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo per almeno il 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 30%. I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 30%. La indicazione geografica tipica "Val Tidone" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castelsangiovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo. Tale zona di produzione e' delimitata dal seguente perimetro: "partendo dal paese di Borgonovo V.T. segue la strada provinciale Borgonovo-Ziano sino in localita' Moretta, per la provinciale Ziano-Castelsangiovanni, da localita' Moretta a localita' Vigolo, da localita' Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza dei rio Cavo che segue verso la foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni-Ganaghello per localita' Perduta Ca' Pradello sino all'incontro del rio Gambero che percorre verso la foce sino a localita' Ca' Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale che da Ca' Fornaci conduce alle localita' il Poggio, Casanova, Ca' Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria. Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castelsangiovanni 59 II S.E. - Edizione 2a I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 1 N.E. - Edizione 5a I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1 N.O. - Edizione 5a I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1 S.O. sino in localita' Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756-708, localita' Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalda, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al km 9, km 8, medesima strada, localita' C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C. Bole', C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in localtia' C. Carre' quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le localita' Pradello e Ca' del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune fra Travo e Agazzano che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi su foglio Agazzano in prossimita' quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola. La Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca' Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca' Nuova sino a quota 99 dove si imbocca strada stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissimo tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffe', quote 107, 106 sino a bivio Osteria Nuova quota 114 e proseguire per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone, Bilegno, Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino localita' il Rio, indi attraversando il rio Grande quote 129, 131, 140 sino localita' Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T. - Borgonovo per localita' Borgonovo V.T. sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza del confine". Art. 4. Le condizioni ambientali' e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vni ad indicazione geografica tipica "Val Tidone", anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 14. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: "Val Tidone" bianco 9,5%; "Val Tidone" rosso 10%; "Val Tidone" Barbera 10%; "Val Tidone" Bonarda 10%; "Val Tidone" Fortana 9,5%; "Val Tidone" Marsanne 10%; "Val Tidone" Muller Thurgau 10%; "Val Tidone" Riesling 9,5%. Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Val Tidone" bianco 10%; "Val Tidone" rosso 10,5%; "Val Tidone" Barbera 10,5%; "Val Tidone" Bonarda 10,5%; "Val Tidone" Fortana 10%; "Val Tidone" Marsanne 10,5%; "Val Tidone" Muller Thurgau 10,5%; "Val Tidone" Riesling 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Val Tidone" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.