IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento di interventi in materia di  ristrutturazione  edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel  limite  del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di  credito
all'uopo abilitati;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n. 500, il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dai  mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono a carico del Fondo sanitario  nazionale  di  conto  capitale,  a
decorrere dal 1994;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
della sanita', 16  luglio  1993,  con  il  quale  sono  stabilite  le
procedure  per  la  contrazione  dei  mutui e i rimborsi dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto, in particolare,  il  comma  2  dell'art.  8  del  menzionato
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto col Ministro della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'  al  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  l'ammontare  complessivo delle rate semestrali, con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 12, con il quale si  e'
dato  corso  all'impegno  della  prime  rate  delle  venti  previste,
scadenza 30 giugno-31 dicembre,  a  favore  della  Cassa  depositi  e
prestiti,  per  mutui  concessi,  ai  sensi  dell'art.  20,  legge n.
67/1988, alle regioni Marche e Abruzzo  nonche'  al  "Policlinico  A.
Gemelli" Roma;
  Vista  la  nota  della  Cassa  depositi e prestiti n. 001767 del 20
aprile 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli
importi di L. 492.530.081, L. 291.129.959 e L.  1.753.544.852,  quale
quarta  rata,  con  scadenza  31  dicembre  1995, per mutui concessi,
rispettivamente alle regioni Marche e Abruzzo e  al  "Policlinico  A.
Gemelli" Roma, come indicati nel "Ruolo" allegato alla nota;
  Vista   la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1994,  n.  726,  per
l'esercizio 1995;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, per il 1995, la  somma  complessiva
di L. 2.537.204.892 a favore della Cassa depositi e prestiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 2.537.204.892 e' impegnata, per il 1995,
a  favore della Cassa depositi e prestiti per le finalita' esposte in
premessa.