IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di  certificati  di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  tra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in  materia  di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto,  in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge, con
cui si prevede:
   al primo comma: che  le  richieste  presentate  con  le  modalita'
indicate  nel  decreto  del  Ministro  delle  finanze 27 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la
estinzione  dei   crediti   risultanti   dalla   liquidazione   delle
dichiarazioni  dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi ento il 31
dicembre 1985, il  cui  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non
risulta  inferiore  a  lire  100  milioni  per ciascuna imposta e per
ciascun periodo di imposta, mediante  assegnazione  ai  creditori  di
titoli  di  Stato,  sono  oggetto  di controllo da parte degli uffici
competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto
decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni  di  riscontro,
e'  effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito,
computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le  disposizioni  vigenti
per ciascuna imposta;
   al  secondo  comma: che per l'attuazione delle disposizioni recate
dal comma 1, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli
di Stato aventi libera circolazione con godimento 1 gennaio  1993  ad
un  tasso  di  interesse  non  inferiore a quello riconosciuto, dalle
norme vigenti, ai soggetti creditori  di  imposta,  fino  all'importo
massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite
dallo  stesso  Ministro  del tesoro con proprio decreto da pubblicare
nella Gazzetta  Ufficiale  entro  il  1  marzo  1993,  ed  a  versare
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  il  ricavo netto dei titoli
emessi. Con lo stesso decreto sono  determinate  le  modalita'  e  le
procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma medesimo;
  Visto  il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,  con  cui  il  Ministro
delle  finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del
decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da  ultimo
con  il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le
modalita' di presentazione delle richieste  e  le  procedure  per  la
rilevazione  dei  crediti  che  possono essere oggetto di estinzione,
stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del  tesoro
un  esemplare  degli  elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993, con il quale, onde
consentire  agli  aventi  diritto  di  richiedere  l'estinzione   dei
relativi  crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito
pubblico, si e' provveduto a fissare le  caratteristiche  dei  titoli
medesimi;
  Visti  i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state
disposte emissioni di certificati  di  credito  del  Tesoro  per  gli
importi di seguito indicati, ad estinzione di crediti d'imposta, come
previsto dalla citata normativa:
   decreto ministeriale n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  131  del 7 giugno 1993; emissione di CCT per
nominali lire 2.857.497.000.000, ad estinzione di  crediti  d'imposta
per L.  2.857.427.127.000;
   decreto  ministeriale  n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993; emissione di CCT
per nominali L. 709.885.000.000, ad estinzione di  crediti  d'imposta
per L. 709.455.684.000;
   decreto ministeriale n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del  5 aprile 1994; emissione di CCT per
nominali L. 281.845.000.000, ad estinzione di crediti  d'imposta  per
L. 281.750.687.000;
   decreto  ministeriale  n.  398859  del 14 gennaio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1995; emissione di  CCT
per  nominali  L.  88.158.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta
per L. 88.103.753.000;
  Vista la lettera in data 30 novembre 1995 con la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione del citato decreto-legge n. 16 del 1993,
ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante  del  presente
decreto,  riguardante undici contribuenti creditori d'imposta, per un
totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 6.289.667.000 ed  ha,
inoltre, comunicato che gli importi inclusi in detto elenco inferiori
a L. 100.000.000 riguardano somme da rimborsare a titolo di interessi
relativi  a  crediti  d'imposta  superiori  a  L.  100.000.000,  gia'
rimborsati dai competenti uffici del suddetto Ministero delle finanze
e per i quali i contribuenti hanno  richiesto  la  sola  liquidazione
degli  interessi, cosi' come previsto dal citato decreto ministeriale
27 aprile 1992, art. 3, comma 2;
  Ritenuto   che  occorre  procedere  all'emissione  di  un'ulteriore
tranche dei certificati di  cui  sopra,  per  l'importo,  debitamente
arrotondato,  di  L.  6.297.000.000  e  che  contro  il  rilascio dei
suddetti titoti di Stato  verra'  versato  all'entrata  del  bilancio
statale  l'importo  relativo  ai criteri d'imposta ammessi a rimborso
(L. 6.289.667.000), nonche'  l'importo  di  L.  7.333.000  pari  alla
differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per  le  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 marzo 1993, n. 75,  e'  disposta  l'emissione  di  una
quinta tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per
l'importo di nominali L. 6.297.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1993;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  12,50%  annuo, pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1998.