IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
secondo  il  quale  il  Ministero  dei  trasporti dispone, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per la effettuazione della
revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  1990  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali
siano  le  categorie  dei  veicoli  da  sottoporre  periodicamente  a
revisione generale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre  1992),  con  il  quale  e'
stata  disposta  per  il  1993  la  revisione  di alcune categorie di
veicoli  ed  e'  stato  modificato  l'art.  4  del   citato   decreto
ministeriale 26 luglio 1990;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale
n.  303  del  28  dicembre  1992),  regolamento  di  esecuzione  e di
attuazione del nuovo codice della strada;
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  1994  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 1994) con il quale e' stata
disposta per il 1995 la revisione di alcune categorie di veicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ferma  restando la revisione generale ed annuale delle seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
    b) autoveicoli  isolati  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 3,5 tonnellate;
    c)  rimorchi  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate;
    d) autovecoli e motoveicoli in servizio di piazza o  di  noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze,
e'  disposta  per  il  1996  la  revisione  generale  delle ulteriori
seguenti categorie di veicoli:
   autocarri  ed  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per   trasporti
specifici  di  cose,  aventi  massa  complessiva  a  pieno carico non
superiore a 3500 kg e quadricicli a motore: immatricolati, con  targa
avente  serie  numerica pari, per la prima volta entro il 31 dicembre
1993 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1995 o precedenti;
   autovetture ed autoveicoli per  uso  promiscuo  non  compresi  nel
punto  d),  autocaravan,  immatricolati  per la prima volta con targa
civile italiana ento il 31 dicembre 1985, con  esclusione  di  quelli
che  siano  stati  sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1996 o  nel  quadriennio
precedente;
   rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati
per  la  prima  volta  entro  il  31 dicembre 1985, con esclusione di
quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento
dei  requisiti  di  idoneita'  alla  circolazione  nel  1996  o   nel
quadriennio precedente.
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del decreto ministeriale 5 maggio 1995, n. 270 (Gazzetta Ufficiale n.
156 del 6 luglio 1995).