IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale il Ministero dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992), con il quale e' stata disposta per il 1993 la revisione di alcune categorie di veicoli ed e' stato modificato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1990; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992), regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 1994) con il quale e' stata disposta per il 1995 la revisione di alcune categorie di veicoli; Decreta: Art. 1. 1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli: a) autobus; b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; d) autovecoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze, e' disposta per il 1996 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli: autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore: immatricolati, con targa avente serie numerica pari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1993 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1995 o precedenti; autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana ento il 31 dicembre 1985, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1996 o nel quadriennio precedente; rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1985, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1996 o nel quadriennio precedente. 2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 1995, n. 270 (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995).