Art. 2.
  1. Le operazioni di revisione di cui all'art.  1  hanno  inizio  in
data  2  gennaio  1996 e devono essere effettuate secondo il seguente
calendario:
   entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la
cui ultima cifra e' 1, 2 o 3;
   entro il 30 giugno per i veicoli aventi  targa  d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6;
   entro    il    30   settembre   per   i   veicoli   aventi   targa
d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9;
   entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa  d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 0.
  2.   Per   i   veicoli   che   siano  stati  sottoposti  a  rinnovo
dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 95 e  102  del  decreto
legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo
della revisione nel corso dell'anno in cui  e'  avvenuto  il  rinnovo
stesso,  le  operazioni  di  revisione  devono  essere effettuate nei
termini  previsti  al  comma  1  in  base   alla   precedente   targa
d'immatricolazione.
   Roma, 22 novembre 1995
                                                Il Ministro: CARAVALE