Art. 2. 1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio in data 2 gennaio 1996 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario: entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 1, 2 o 3; entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6; entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9; entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 0. 2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui e' avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti al comma 1 in base alla precedente targa d'immatricolazione. Roma, 22 novembre 1995 Il Ministro: CARAVALE