AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318".
Il D.L. n. 318/1995, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo comunicato  e'  stato  pubblicato,  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1995).
                               Art. 1.
                 Disposizioni riguardanti la CONSAP
  1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del
lavoro S.p.a., e' trasferita al Tesoro dello Stato.
  2.  A  fronte  del  trasferimento  di  cui al comma 1, il Tesoro e'
autorizzato ad emettere,  per  un  importo  di  lire  910.815.000.000
titoli   di   Stato  da  rilasciare  alla  CONSAP  per  un  ammontare
corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.
  3. Con decreto del Ministro del tesoro,  da  emanare  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.
  4. All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
valutato  in  L.  910.815.000.000  per  il  1995 ed in annue lire 100
miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal
1996,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1995,  utilizzando  parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.