AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318". Il D.L. n. 318/1995, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1995). Art. 1. Disposizioni riguardanti la CONSAP 1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., e' trasferita al Tesoro dello Stato. 2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro e' autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2. 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.