Art. 3. Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato 1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. 2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995. 3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalita' di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, (( delle modalita' di contribuzione agli oneri )) di esercizio e di infrastruttura, nonche' della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro e' altresi' autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa societa' le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 209 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 e' il seguente: "Art. 209 (Disposizioni di carattere generale). - Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418. Al Fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno. Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento. Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito: con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132; con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; con altre entrate per titoli diversi. Il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge. Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento. Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato. Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato". - Il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 547/1994 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia) e' il seguente: "4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 il Tesoro e' altresi' autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della societa' stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla societa'". - Il testo dell'art. 9 della direttiva 91/440/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 237 del 24 agosto 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 17 ottobre 1991, 2a serie speciale), relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Gli Stati membri creano, in cooperazione con le imprese ferroviarie pubbliche esistenti, meccanismi adeguati per contribuire alla riduzione dell'indebitamento di tali imprese ad un livello che non ostacoli una sana gestione finanziaria e per attuare il risanamento della loro situazione finanziaria. 2. A tal fine, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinche', nell'ambito della contabilita' delle imprese, sia istituito un servizio distinto per l'ammortamento dei debiti. Al passivo di questo servizio possono essere trasferiti, fino ad estinzione, tutti i prestiti contratti dall'impresa per finanziare gli investimenti, e per coprire le eccedenze di spese di gestione risultanti dall'attivita' di trasporto ferroviario o dalla gestione dell'infrastrutturaferroviaria. I debiti derivanti da attivita' di societa' affiliate, non possono essere presi in considerazione. 3. La concessione, da parte degli Stati membri, degli aiuti destinati alla eliminazione dei debiti di cui al presente articolo e' effettuata nel rispetto degli articoli 77, 92 e 93 del trattato".