Art. 3.
       Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato
  1.  Fino  all'approvazione  del  provvedimento  di   riordino   del
trattamento  previdenziale  e  di  quiescenza  dei  dipendenti  della
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni,  a
carico  del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni
provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con
la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.
  2.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   5,   comma   4,   del
decreto-legge   23   settembre   1994,   n.   547,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche
per l'anno 1995.
  3. In  attesa  della  definizione,  in  applicazione  dei  principi
comunitari  in  materia, delle modalita' di determinazione dei prezzi
di  vendita  dei  servizi   ferroviari,   ((   delle   modalita'   di
contribuzione agli oneri )) di esercizio e di infrastruttura, nonche'
della  stipula  degli  atti  relativi  ai contratti di programma e di
servizio pubblico 1995, il Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato  a
corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole
scadenze,  le  somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro e'
altresi' autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per  la
gestione  speciale  del debito della predetta societa' Ferrovie dello
Stato  S.p.a.,  in  attuazione  dell'articolo   9   della   direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa
societa'  le  rate  per capitale e interessi dei debiti contratti con
oneri a carico dello Stato.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 209 del testo unico  approvato  con
          D.P.R. n.  1092/1973 e' il seguente:
             "Art.  209 (Disposizioni di carattere generale). - Per i
          dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
          e per i loro familiari  il  trattamento  di  quiescenza  e'
          erogato  a carico del Fondo pensioni istituito con la legge
          9 luglio 1908, n. 418.
             Al Fondo  pensioni  sono  iscritti  obbligatoriamente  i
          dipendenti  di  ruolo  dell'Azienda autonoma delle ferrovie
          dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio
          per un periodo non inferiore a un anno.
             Per il personale inquadrato  nei  ruoli  ferroviari  per
          effetto   di   disposizioni   legislative,   continuano  ad
          applicarsi,  per  quanto  riguarda  l'iscrizione  al  Fondo
          pensioni, le rispettive norme di inquadramento.
             Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito:
              con  le  somme  rappresentanti,  al 31 dicembre 1908, i
          patrimoni della  Cassa  pensioni  del  consorzio  di  mutuo
          soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24
          marzo 1907, n. 132;
              con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
              con altre entrate per titoli diversi.
             Il  patrimonio  di cui sopra e' custodito e amministrato
          gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative
          somme  possono  essere  investite  in  titoli  di  Stato  o
          garantiti  dallo  Stato,  in  mutui al personale dipendente
          dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello  Stato  e  negli
          altri modi stabiliti dalla legge.
             Sulle  somme investite in mutui al personale ferroviario
          viene corrisposto, a carico della "gestione  dei  mutui  al
          personale"   del   bilancio   dell'Azienda  autonoma  delle
          ferrovie dello Stato,  l'interesse  annuo  del  cinque  per
          cento.
             Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate
          dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato.
             Le  spese,  le entrate e il contributo di cui sopra sono
          evidenziati in  apposito  paragrafo  del  titolo  "gestioni
          speciali  ed  autonome"  del bilancio dell'Azienda autonoma
          delle ferrovie dello Stato".
             - Il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.L. n.  547/1994
          (Interventi   urgenti   a  sostegno  dell'economia)  e'  il
          seguente: "4.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 210
          del testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza
          dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n. 1092 il Tesoro e' altresi' autorizzato ad  erogare  alle
          Ferrovie    dello    Stato   S.p.a.,   nelle   more   della
          quantificazione   da   parte    della    societa'    stessa
          dell'ammontare  del  disavanzo del fondo pensioni, le somme
          iscritte in  bilancio  negli  anni  1992,  1993  e  1994  a
          copertura  del  disavanzo medesimo e non ancora corrisposte
          alla societa'".
            -  Il  testo  dell'art.  9  della  direttiva   91/440/CEE
          (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 237 del 24 agosto 1991  e  ripubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 80 del 17
          ottobre 1991, 2a serie speciale),  relativa  allo  sviluppo
          delle ferrovie comunitarie, e' il seguente:
             "Art.  9.  - 1. Gli Stati membri creano, in cooperazione
          con le imprese ferroviarie pubbliche esistenti,  meccanismi
          adeguati  per contribuire alla riduzione dell'indebitamento
          di tali imprese ad un livello che  non  ostacoli  una  sana
          gestione  finanziaria  e  per  attuare il risanamento della
          loro situazione finanziaria.
             2. A tal fine, gli  Stati  membri  possono  adottare  le
          misure necessarie affinche', nell'ambito della contabilita'
          delle  imprese,  sia  istituito  un  servizio  distinto per
          l'ammortamento dei debiti.
             Al passivo di questo servizio possono essere trasferiti,
          fino ad estinzione, tutti i prestiti contratti dall'impresa
          per finanziare gli investimenti, e per coprire le eccedenze
          di spese di gestione risultanti dall'attivita' di trasporto
          ferroviario           o           dalla            gestione
          dell'infrastrutturaferroviaria.   I   debiti  derivanti  da
          attivita' di societa' affiliate, non possono  essere  presi
          in considerazione.
             3.  La  concessione,  da parte degli Stati membri, degli
          aiuti destinati alla eliminazione  dei  debiti  di  cui  al
          presente articolo e' effettuata nel rispetto degli articoli
          77, 92 e 93 del trattato".