IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro  delle  finanze,  con  il  quale  vengono
fissate  - ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 -
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi  indicati
nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio
extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Visto l'art. 3, lettera A), della citata legge n. 762/1973, con  il
quale  e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare
sulla benzina e da ultimo l'art.  10  del  decreto-legge  12  gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n.  80,  con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire 450 al
litro, nel limite massimo;
  Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 745  del
25  settembre  1995, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione
di immediata eseguibilita', ha  espresso,  fra  l'altro,  il  proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art.  2  della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
   che l'ufficio provinciale industria, commercio  e  artigianato  di
Sondrio  che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei
prezzi, ha espresso parere di congruita' sui valori medi  dei  prezzi
indicati   nella   suddetta   deliberazione  relativamente  agli  oli
combustibili e lubrificanti,  ai  tabacchi  lavorati  ed  agli  altri
generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973
ai  quali  deve  essere  riferita  la  percentuale di cui all'art. 3,
lettera b), della medesima legge;
   che  occorre  provvedere  alla  determinazione  della  misura  del
diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n.
762, da valere per l'anno 1996;
  Ritenuto   che,   in   applicazione  delle  disposizioni  contenute
nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge
n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la  misura  del  diritto
speciale  gravante sulla benzina normale e super in lire 350 al litro
e quella relativa alla benzina senza piombo in lire 280 al litro;  si
ritiene  opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per
il petrolio le misure  del  diritto  speciale  indicate  nel  decreto
ministeriale del 21 dicembre 1994;
   che,  per  quanto  riguarda  gli  oli combustibili, possono essere
stabiliti  i  sottoelencati  valori  medi  indicati  nella   predetta
deliberazione:
    1) olio combustibile fluido:
      a) superiore a 3' E, L. 3.160 al q.le;
      b) fino a 5' E, L. 2.640 al q.le;
    2) olio semifluido e denso:
      a) da 5' E, fino a 7' E, L. 3.360 al q.le;
      b) superiore a 7' E, L. 3.160 al q.le;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1
novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa  apportate
da  ultimo  dall'art.  10  del  decreto-legge  12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, nella legge  15  marzo  1991,  n.  80,
viene  stabilita in lire 350 al litro per la benzina normale e super,
in lire 280 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al  litro
per il petrolio ed il gasolio.