Art. 3.
  I valori medi e le  misure  del  diritto  speciale  previsti  dagli
articoli  2  e  3  della  legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive
modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati  ed  i  generi
introdotti  dall'estero  vengono  fissati,  nell'importo per ciascuno
indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte  integrante
del presente decreto.