Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art.  1  devono   pervenire,   con
l'osservanza  delle  modalita'  indicate  nell'articolo  7 del citato
decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, entro le ore 13 del  giorno
12  dicembre  1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta
telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete  Nazionale
Interbancaria   con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca
d'Italia medesima.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  di  cui  al  presente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un  funzionario
della  Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione  dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un funzionario  del  Tesoro,  a  cio'  delegato,  con
funzioni  di  ufficiale  rogante, il quale redige apposito verbale da
cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso  noto
mediante   comunicato   stampa,   nel   quale  verra'  altresi'  data
l'informazione  relativa  alla   quota   assegnata   in   asta   agli
"specialisti".