Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della ottava  tranche
dei   certificati   per   un   importo   massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare nominale indicato  al  primo  comma  dell'art.  1  del
presente  decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
settima   tranche.   Gli   "specialisti"   potranno   partecipare  al
collocamento supplementare inoltrando le  domande  di  sottoscrizione
fino alle ore 17 del giorno 12 dicembre 1995.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto  ministeriale  in
data  23  ottobre 1995. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra'
essere presentata con le modalita' di cui  all'art.  8,  del  decreto
stesso  e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati
che intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire  100  milioni
ne'  superiore  all'importo del collocamento supplementare. Eventuali
richieste di importo non multiplo  del  taglio  unitario  minimo  del
prestito  verranno  arrotondate  per difetto; per eventuali richieste
distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione  la  somma
delle   offerte   medesime.  Non  verranno  presi  in  considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.