Art. 3.
                           Programmazione
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono
alle unita' sanitarie locali appositi indirizzi per  dare  attuazione
ai programma di cui all'art. 2.
  2.  Gli  indirizzi  di  cui  al  comma  1 tengono conto dei criteri
uniformi  minimi  indicati  nell'allegato  1  del  presente  decreto,
unitamente all'individuazione delle strutture territoriali incaricate
del  prelievo  dei  campioni,  degli  accertamenti  ispettivi e degli
accertamenti analitici.