Art. 3. Programmazione 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle unita' sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai programma di cui all'art. 2. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, unitamente all'individuazione delle strutture territoriali incaricate del prelievo dei campioni, degli accertamenti ispettivi e degli accertamenti analitici.