Art. 4. Prelievo ed accertamenti analitici 1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, punto a), viene effettuato secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della sanita' 16 dicembre 1993 concernente l'individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali. 2. Si applicano per gli accertamenti analitici i metodi suggeriti dalla Commissione delle Comunita' europee. Nel modulo di trasmissione dei dati di cui all'appendice 1 del presente decreto, va specificata l'eventuale utilizzazione di metodi d'analisi diversi, dei quali occorre riportare il riferimento normativo o bibliografico, nonche' una descrizione sommaria.