Art. 4.
                 Prelievo ed accertamenti analitici
 1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all'art. 2, comma  1,
punto a), viene effettuato secondo le modalita' stabilite dal decreto
del   Ministro   della   sanita'   16   dicembre   1993   concernente
l'individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili  alle  quali
si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali.
  2.  Si  applicano per gli accertamenti analitici i metodi suggeriti
dalla Commissione delle Comunita' europee. Nel modulo di trasmissione
dei dati di cui all'appendice 1 del presente decreto, va  specificata
l'eventuale  utilizzazione  di  metodi  d'analisi  diversi, dei quali
occorre riportare il riferimento normativo o  bibliografico,  nonche'
una descrizione sommaria.