Art. 5.
                Elaborazione e trasmissione dei dati
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto ai Ministero della sanita' i dati riassuntivi  del  programma
di cui all'art. 2 utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 24 ottobre 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 384