Art. 5. Elaborazione e trasmissione dei dati 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ai Ministero della sanita' i dati riassuntivi del programma di cui all'art. 2 utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 1995 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 384