ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 3, comma 2) CRITERI UNIFORMI MINIMI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA COORDINATO UE DI CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ANNO 1995. 1. Listeria Monocytogenes, Escherichia coli e Aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite. 1.1. Campioni. Il numero minimale di campioni ufficiali e' stabilito in dieci campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma. Ai fini del presente programma per "insalate rifrigerate" si intendono quelle preparate, lavate e pronte per il consumo; per "verdure crude, condite" si intendono gli altri vegetali (quali carote, sedani, finocchi, ecc.) crudi, lavati, pronti per il consumo, conditi o meno. 1.2. Punti di prelievo. Il prelievo dei campioni, viene effettuato a livello di vendita al dettaglio (quattro aliquote ognuna di almeno 200 grammi) e deve riguardare prodotti pronti per il consumo. 1.3. Metodi di campionamento. Si applicano i metodi di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 dicembre 1993. 1.4. Metodi di analisi. Si suggerisce l'impiego dei metodi raccomandati dalla Commissione delle Comunita' europee. 1.5. Trasmissione dei dati. La trasmissione dei dati riepilogativi al Ministero della sanita' deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano utilizzando l'apposito modulo riportato nell'appendice 1 del presente decreto. 2. Temperature di alimenti surgelati venduti nel settore al dettaglio (applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, e della direttiva 92/2/CEE della Commissione). 2.1. Punti di prelievo. Il prelievo dei campioni viene effettuato al trasporto e nei banchi espositori per la vendita al dettaglio. 2.2. Modalita' di campionamento. 2.2.1. Scelta delle confezioni da sottoporre a controllo. Scegliere le confezioni da controllare in modo e in quantita' tali che la loro temperatura sia rappresentativa dei punti piu' caldi della partita esaminata. 2.2.1.1. Trasporto. a) Se occorre prelevare campioni durante il trasporto: prelevare in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo di ciascuna porta o coppia di porte. b) Campionamento durante le operazioni di scarico. Sciegliere quattro campioni tra i punti critici qui di seguito: in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle porte; in alto del carico in prossimita' degli angoli posteriori (il piu' lontano possibile dal gruppo criogeno); al centro del carico; al centro della superficie frontale del carico (il piu' vicino possibile al gruppo criogeno); agli angoli inferiori e superiori della superficie frontale del carico (il piu' vicino possibile al gruppo criogeno). 2.2.1.2. Banchi espositori per la vendita al dettaglio. Prelevare un campione in tre punti tra quelli piu' caldi del banco espositore utilizzato per la vendita. 2.3. Metodo di misurazione della temperatura degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 2.3.1. Campo di applicazione. Conformemente all'art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 110 del 27 gennaio 1992, la temperatura del prodotto surgelato in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, deve essere mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 C, con eventuali brevi fluttuazioni, come precisato al comma 2 del suddetto art. 4 del decreto legislativo n. 110/1992. 2.3.2. Principio. La misurazione della temperatura dei prodotti surgelati consiste nel misurare in modo esatto mediante una strumentazione adeguata la temperatura su un campione prelevato conformemente al punto 2.2. 2.3.3. Definizione della temperatura. Per "temperatura" si intende la temperatura misurata nel punto di posizionamento della parte termosensibile dello strumento o dispositivo di misura. 2.3.4. Strumentazione. 2.3.4.1. Strumenti di misura termometrica. 2.3.4.2. Strumento di perforazione del prodotto. Verra' utilizzato uno strumento metallico appuntito, ad esempio un punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o meccanica o un succhiello di facile pulitura. 2.3.5. Specifiche generali degli strumenti di misura della temperatura. Gli strumenti di misura della temperatura devono soddisfare ai seguenti requisiti: a) il tempo di risposta deve raggiungere, in 3 minuti, il 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e della lettura finale; b) i valori riportati dallo strumento devono essere esatti, con una tolleranza di +0,5 C nell'intervallo di temperatura da -20 C a +30 C; c) l'esattezza della misura non deve essere influenzata per +0,3 C dalla temperatura ambiente, nell'intervallo di temperatura da -20 C a +30 C; d) le divisioni della scala dello strumento devono essere di almeno 0,1 C; e) la precisione dello strumento deve essere verificata ad intervalli periodici; f) lo strumento dev'essere accompagnato da un certificato valido di taratura; g) lo strumento deve poter essere pulito facilmente; h) la parte termosensibile del dispositivo di misura dev'essere progettata in modo tale da garantire un buon contatto termico con il prodotto; i) le parti elettriche devono essere protette dagli effetti indesiderabili causati dalla condensa. 2.3.6. Procedimento. 2.3.6.1. Prerefrigerazione degli strumenti. Procedere alla prerefrigerazione dell'elemento termosensibile e dello strumento di perforazione prima di misurare la temperatura del prodotto. Il metodo di prerefrigerazione consiste nello stabilizzare termicamente l'apparecchiatura ad una temperatura il piu' possibile prossima a quella del prodotto. 2.3.6.2. Preparazione della confezione campione. Gli elementi termosensibili non sono in genere progettati per perforare un prodotto surgelato. E' necessario pertanto praticare precedentemente un foro nel prodotto mediante uno strumento di perforazione per potervi quindi inserire l'elemento termosensibile. Il diametro del foro deve essere leggermente maggiore di quello della parte termosensibile, mentre la sua profondita' dipende dal tipo di prodotto da controllare (vedi 2.3.6.3). 2.3.6.3. Misurazione della temperatura interna del prodotto. La confezione campione e l'apparecchiatura devono essere mantenuti all'interno dell'ambiente refrigerato prescelto per il controllo. Procedere come segue: a) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire l'elemento termosensibile fino ad una profondita' di 2,5 cm dalla superficie del prodotto; b) se le dimensioni del prodotto non lo consentono, inserire l'elemento termosensibile ad una profondita' corrispondente a 3-4 volte il diametro dell'elemento termosensibile; c) alcuni prodotti, date le loro dimensioni o la loro natura (ad esempio, i piselli) non possono essere perforati per poter misurare la loro temperatura interna, in tale caso la temperatura interna della confezione contenente detti prodotti viene determinata inserendo un elemento termosensibile adeguato e prerefrigerato al centro della confezione in modo da poter misurare la "temperatura al contatto" del prodotto surgelato; d) leggere la temperatura indicata quando ha raggiunto un valore stabile. 2.4. Trasmissione dei dati. La trasmissione dei dati riepilogativi ai Ministero della sanita' deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano indicando il numero dei controlli effettuati e dei controlli che hanno dato un risultato non regolamentare, separatamente per il trasporto e la vendita al dettaglio. ----> Vedere Allegato a pag. 30 della G.U. <----