(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                                      (previsto dall'art. 3, comma 2)
CRITERI UNIFORMI MINIMI  E  MODALITA'  DI  ESECUZIONE  DEL  PROGRAMMA
  COORDINATO  UE  DI  CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER
  L'ANNO 1995.
1.  Listeria  Monocytogenes,  Escherichia  coli  e  Aeromonas   nelle
insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite.
1.1. Campioni.
   Il  numero  minimale  di  campioni ufficiali e' stabilito in dieci
campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per
regione o provincia autonoma.
   Ai fini del  presente  programma  per  "insalate  rifrigerate"  si
intendono  quelle  preparate,  lavate  e  pronte  per il consumo; per
"verdure crude, condite"  si  intendono  gli  altri  vegetali  (quali
carote, sedani, finocchi, ecc.) crudi, lavati, pronti per il consumo,
conditi o meno.
1.2. Punti di prelievo.
   Il prelievo dei campioni, viene effettuato a livello di vendita al
dettaglio  (quattro  aliquote  ognuna  di  almeno  200 grammi) e deve
riguardare prodotti pronti per il consumo.
1.3. Metodi di campionamento.
   Si applicano i metodi di cui al decreto del Ministro della sanita'
16 dicembre 1993.
1.4. Metodi di analisi.
   Si suggerisce l'impiego dei metodi raccomandati dalla  Commissione
delle Comunita' europee.
1.5. Trasmissione dei dati.
   La  trasmissione dei dati riepilogativi al Ministero della sanita'
deve essere effettuata  da  parte  delle  regioni  e  delle  province
autonome  di Trento e Bolzano utilizzando l'apposito modulo riportato
nell'appendice 1 del presente decreto.
2. Temperature di alimenti surgelati venduti nel settore al dettaglio
(applicazione del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  110,  e
della direttiva 92/2/CEE della Commissione).
2.1. Punti di prelievo.
   Il  prelievo  dei  campioni  viene  effettuato  al trasporto e nei
banchi espositori per la vendita al dettaglio.
2.2. Modalita' di campionamento.
2.2.1. Scelta delle confezioni da sottoporre a controllo.
   Scegliere le confezioni da controllare in modo e in quantita' tali
che la loro temperatura sia  rappresentativa  dei  punti  piu'  caldi
della partita esaminata.
2.2.1.1. Trasporto.
     a) Se occorre prelevare campioni durante il trasporto: prelevare
in  alto  e  in  basso  del carico adiacente allo spigolo di ciascuna
porta o coppia di porte.
     b) Campionamento durante le operazioni di scarico.
   Sciegliere quattro campioni tra i punti critici qui di seguito:
    in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle porte;
    in alto del carico in prossimita'  degli  angoli  posteriori  (il
piu' lontano possibile dal gruppo criogeno);
    al centro del carico;
    al  centro  della  superficie frontale del carico (il piu' vicino
possibile al gruppo criogeno);
    agli angoli inferiori e superiori della superficie  frontale  del
carico (il piu' vicino possibile al gruppo criogeno).
2.2.1.2. Banchi espositori per la vendita al dettaglio.
   Prelevare un campione in tre punti tra quelli piu' caldi del banco
espositore utilizzato per la vendita.
2.3. Metodo di misurazione della temperatura degli alimenti surgelati
destinati all'alimentazione umana.
2.3.1. Campo di applicazione.
   Conformemente  all'art. 4, primo comma, del decreto legislativo n.
110 del 27 gennaio 1992, la temperatura  del  prodotto  surgelato  in
tutti  i  suoi  punti,  dopo  la stabilizzazione termica, deve essere
mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18  ›C,  con
eventuali  brevi fluttuazioni, come precisato al comma 2 del suddetto
art. 4 del decreto legislativo n. 110/1992.
2.3.2. Principio.
   La misurazione della temperatura dei prodotti  surgelati  consiste
nel  misurare  in modo esatto mediante una strumentazione adeguata la
temperatura su un campione prelevato conformemente al punto 2.2.
2.3.3. Definizione della temperatura.
   Per "temperatura" si intende la temperatura misurata nel punto  di
posizionamento   della   parte   termosensibile   dello  strumento  o
dispositivo di misura.
2.3.4. Strumentazione.
2.3.4.1. Strumenti di misura termometrica.
2.3.4.2. Strumento di perforazione del prodotto.
   Verra' utilizzato uno strumento metallico appuntito, ad esempio un
punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o  meccanica  o  un
succhiello di facile pulitura.
2.3.5.   Specifiche   generali   degli   strumenti  di  misura  della
temperatura.
   Gli strumenti di misura della  temperatura  devono  soddisfare  ai
seguenti requisiti:
    a)  il  tempo  di  risposta deve raggiungere, in 3 minuti, il 90%
della differenza tra i valori della lettura iniziale e della  lettura
finale;
     b)  i valori riportati dallo strumento devono essere esatti, con
una tolleranza di +0,5 ›C nell'intervallo di temperatura da -20 ›C  a
+30 ›C;
     c) l'esattezza della misura non deve essere influenzata per +0,3
›C  dalla temperatura ambiente, nell'intervallo di temperatura da -20
›C a +30 ›C;
     d) le divisioni della scala dello  strumento  devono  essere  di
almeno 0,1 ›C;
     e)  la  precisione  dello  strumento  deve  essere verificata ad
intervalli periodici;
     f) lo strumento dev'essere accompagnato da un certificato valido
di taratura;
     g) lo strumento deve poter essere pulito facilmente;
     h) la parte termosensibile del dispositivo di misura  dev'essere
progettata  in modo tale da garantire un buon contatto termico con il
prodotto;
     i)  le  parti  elettriche  devono  essere protette dagli effetti
indesiderabili causati dalla condensa.
2.3.6. Procedimento.
2.3.6.1. Prerefrigerazione degli strumenti.
   Procedere alla prerefrigerazione  dell'elemento  termosensibile  e
dello  strumento di perforazione prima di misurare la temperatura del
prodotto.
   Il  metodo  di  prerefrigerazione  consiste   nello   stabilizzare
termicamente  l'apparecchiatura  ad una temperatura il piu' possibile
prossima a quella del prodotto.
2.3.6.2. Preparazione della confezione campione.
   Gli elementi termosensibili non  sono  in  genere  progettati  per
perforare  un  prodotto  surgelato.  E' necessario pertanto praticare
precedentemente un  foro  nel  prodotto  mediante  uno  strumento  di
perforazione per potervi quindi inserire l'elemento termosensibile.
   Il  diametro  del  foro deve essere leggermente maggiore di quello
della parte termosensibile, mentre la  sua  profondita'  dipende  dal
tipo di prodotto da controllare (vedi 2.3.6.3).
2.3.6.3. Misurazione della temperatura interna del prodotto.
   La confezione campione e l'apparecchiatura devono essere mantenuti
all'interno dell'ambiente refrigerato prescelto per il controllo.
   Procedere come segue:
     a)  se  le  dimensioni  del  prodotto  lo  consentono,  inserire
l'elemento termosensibile fino ad una profondita'  di  2,5  cm  dalla
superficie del prodotto;
     b)  se  le  dimensioni  del prodotto non lo consentono, inserire
l'elemento termosensibile ad una  profondita'  corrispondente  a  3-4
volte il diametro dell'elemento termosensibile;
     c) alcuni prodotti, date le loro dimensioni o la loro natura (ad
esempio,  i  piselli) non possono essere perforati per poter misurare
la loro temperatura interna, in  tale  caso  la  temperatura  interna
della   confezione   contenente   detti  prodotti  viene  determinata
inserendo un elemento termosensibile  adeguato  e  prerefrigerato  al
centro  della confezione in modo da poter misurare la "temperatura al
contatto" del prodotto surgelato;
     d) leggere la temperatura indicata quando ha raggiunto un valore
stabile.
2.4. Trasmissione dei dati.
   La trasmissione dei dati riepilogativi ai Ministero della  sanita'
deve  essere  effettuata  da  parte  delle  regioni  e delle province
autonome di Trento  e  Bolzano  indicando  il  numero  dei  controlli
effettuati   e   dei  controlli  che  hanno  dato  un  risultato  non
regolamentare,  separatamente  per  il  trasporto  e  la  vendita  al
dettaglio.

         ---->  Vedere Allegato a pag. 30 della G.U.  <----